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Fonte
fedlex.admin.ch

La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.

In corso
22. ottobre 2025 - 5. febbraio 2026

Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1)

Le modifiche a livello esecutivo concretizzano le nuove norme della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in merito ai viaggi nello Stato di origine o di provenienza oppure in uno Stato che non sia lo Stato di origine o di provenienza per persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione e richiedenti l’asilo. A livello di ordinanza viene precisato, per esempio, quando sussistono motivi personali particolari che giustifichino l’autorizzazione di un viaggio in uno Stato che non sia lo Stato di origine o di provenienza a persone ammesse provvisoriamente o a persone bisognose di protezione.

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