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Come per il passaporto, anche il nuovo modello di carta d’identità dovrà contenere, nel microchip, l’immagine del viso e due impronte digitali della persona titolare del documento. La vigente legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1) prevede espressamente all’articolo 2 capoverso 2ter secondo periodo «la possibilità di richiedere una carta d’identità senza microchip». Dopo l’introduzione della carta d’identità munita di microchip i cittadini svizzeri potranno quindi scegliere liberamente tra i due modelli di carta d’identità. La carta d’identità sprovvista di microchip potrà continuare a essere richiesta presso i Comuni, laddove previsto dal rispettivo Cantone. In questo modo sarà garantita la libertà di viaggio dei cittadini svizzeri.
Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
Le vincite realizzate con lotterie e giochi in denaro superiori a 1 milione di franchi svizzeri dovranno essere imposte nel luogo del domicilio fiscale al momento della loro scadenza.
La vigente ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari deve essere adeguata nel quadro dell’attuazione dell’oggetto del Consiglio federale 23.050 «Legge sugli assegni familiari. Modifica (Introduzione di una perequazione completa degli oneri)».
Lo scambio di informazioni è fondamentale per combattere le forme gravi di criminalità nazionale e transfrontaliera. L’attuazione della mozione 18.3592 Eichenberger (Scambio di dati di polizia su scala nazionale) mira proprio a migliorare lo scambio di informazioni. Chiede la creazione di una banca dati centrale di polizia su scala nazionale o di una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia su persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. Per attuare completamente questa mozione è necessaria una revisione della Costituzione. Solo così, vista l’attuale ripartizione delle competenze, la Confederazione sarà legittimata a disciplinare lo scambio di informazioni anche tra i Cantoni. Con l’adozione della mozione 23.4311, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare la consultazione di dati di polizia fra i Cantoni nonché fra la Confederazione e i Cantoni mediante una revisione della Costituzione federale. Nella legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361) occorre creare le necessarie basi giuridiche relative all’esercizio della «Piattaforma nazionale di consultazione di polizia» (POLAP) per la Confederazione e i Cantoni. La LSIP dovrà inoltre disciplinare l’accesso e lo scambio di dati provenienti dai sistemi cantonali informatizzati di elaborazione dei dati di polizia come pure lo scambio di dati tra le autorità competenti.
La revisione di legge ha lo scopo di sviluppare ulteriormente «l’attuale autorizzazione Fintech» e creare un quadro giuridico affidabile per l’emissione di stablecoin e nella fornitura di servizi con cryptovalute. L'obiettivo principale è promuovere l'innovazione e migliorare la protezione degli investitori e dei clienti.
Con questo disegno di legge il Consiglio federale adempie al mandato delle Commissioni della politica di sicurezza relativo al divieto di Hezbollah (mozioni 24.4255 dell’11 ottobre 2024 e 24.4263 del 21 ottobre 2024). Si prevede di estendere il divieto di Hamas anche a Hezbollah, alle organizzazioni che succedono a Hezbollah o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni e ai gruppi che operano su mandato o in nome di Hezbollah. Lo scopo è di consentire alle autorità federali e cantonali di agire in modo efficace contro Hezbollah e simili organizzazioni.
Per facilitare e rendere più flessibile la vendita di prodotti o prestazioni di servizi combinati («pacchetti»), l’attuale normativa sull’imposizione delle combinazioni di prestazioni dovrà essere ampliata. L’imposizione delle piattaforme per piccoli invii dovrà inoltre essere estesa ai servizi elettronici.
La Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari semplifica l'esazione internazionale di prestazioni alimentari, in particolare nei confronti di figli. Prevede autorità centrali che collaborano a livello transfrontaliero per aiutare le persone aventi diritto a prestazioni alimentari e le autorità che anticipano tali prestazioni a far valere i loro diritti. La Convenzione sull'obbligazione alimentare sostituirà le convenzioni di assistenza amministrativa e giudiziaria già in vigore in Svizzera in materia di obbligazioni alimentari. È completata da un protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Allo stesso tempo, l'organizzazione delle autorità in Svizzera dovrà essere adattata alle nuove esigenze e concretizzata in una legge di attuazione.
Ordinanza sulla nuova legge LPCEG. Tra le altre cose, s’intende rendere obbligatorio per gli utenti professionali (tra cui gli avvocati) e le autorità coinvolte nei procedimenti lo scambio di scritti per via elettronica. Affinché tutte le parti coinvolte in procedimenti giudiziari possano scambiarsi dati per via elettronica con i tribunali, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione della giustizia, si prevede di allestire una piattaforma centrale che rispetti elevati requisiti di sicurezza. L'Ufficio federale di giustizia è responsabile dell'elaborazione delle pertinenti basi legali federali.
La revisione mira ad attuare la richiesta della mozione 21.4183 (Minder, Nessun cambiamento di nome per persone contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria). In questo contesto, verranno anche esaminate delle questioni fondamentali relative al cambiamento del nome, come la competenza, la procedura e i costi.
Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente (LTPG) insieme alla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro. La LTPG prevede l’introduzione di un registro federale (registro per la trasparenza) al quale le società e le altre persone giuridiche dovranno comunicare l’identità dei loro titolari effettivi. L’ordinanza stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche e degli intermediari finanziari, le procedure da seguire e i poteri delle autorità, oltre a specificare il contenuto del registro compresa la protezione dei dati. L’ordinanza è stata redatta in parallelo allo sviluppo del progetto informatico volto a rendere operativo il registro. Tutte le misure legislative dovrebbero entrare in vigore a metà del 2026 per poter essere prese in considerazione nella prossima revisione da parte del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Il regolamento disciplina l’attuazione a livello nazionale nel caso in cui la Svizzera si trovasse in una situazione di grave carenza di gas e dovesse richiedere ai Paesi contraenti l’applicazione dell’accordo sulla solidarietà nel settore del gas e forniture di gas solidali.
La crescente elettrificazione del parco veicoli comporta una riduzione delle entrate provenienti dalle imposte sugli oli minerali. Per compensare il mancato gettito, importante per la Confederazione, viene presentato un progetto di legge in due varianti. È inoltre necessario adeguare la Costituzione federale affinché le entrate derivanti dalla nuova tassa o imposta possano essere utilizzate analogamente a quelle sui carburanti fossili.
L’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero, attualmente del 3,8 per cento e con scadenza a fine 2027, dovrà essere prorogata per ulteriori otto anni e applicarsi fino al 31 dicembre 2035. Con tale misura si intende attuare la mozione Friedli 24.3635 trasmessa dal Parlamento.
Il nuovo regolamento UE relativo alle macchine si applicherà nell’UE a partire dal 20 gennaio 2027. Per continuare l’approccio bilaterale e prevenire gli ostacoli tecnici al commercio, il regolamento UE relativo alle macchine deve essere adottata su base equivalente e allo stesso tempo. Ciò si ottiene applicando la collaudata tecnica di riferimento dell’Ordinanza sulle macchine della Svizzera. Ciò significa che, tra le altre cose, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (tra cui la sicurezza informatica e l’apprendimento automatico) o le procedure di valutazione della conformità (tra cui l’obbligo di consultare un organismo di valutazione della conformità per sei categorie di macchine) sono adottati dall’UE. Anche il capitolo 1 sulle macchine dell’ARR deve essere aggiornato con la revisione.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
In primo luogo, la revisione parziale del LOTC sancisce nel diritto svizzero gli elementi dei negoziati istituzionali con l'UE. In secondo luogo, il LOTC sarà integrato con strumenti per affrontare le mutate circostanze del commercio di beni, in particolare a causa della digitalizzazione e dei requisiti di sostenibilità. In terzo luogo, sarà garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), attualmente in fase di parziale revisione.
I dati dei passeggeri aerei vengono raccolti dalle compagnie aeree presso i passeggeri per la gestione del volo. Il Parlamento federale ha adottato la legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA) il 21 marzo 2025 (FF 2025 1097). La legge costituisce la base giuridica affinché anche la Svizzera possa trattare questi dati per combattere il terrorismo e altri gravi reati. Stabilisce inoltre le condizioni alle quali le compagnie aeree con sede in Svizzera possono comunicare i dati dei passeggeri a uno Stato che ne richiede la trasmissione all’atterraggio o alla partenza. Il progetto dell’ordinanza sui dati dei passeggeri aerei (oDPA) specifica, integra e completa le disposizioni della legge. L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla legge, al più tardi nel 2027. Sono tuttavia fatte salve le autorizzazioni d’accesso a diversi sistemi informativi federali, di cui necessita l’unità competente per i dati PNR presso fedpol – l’Unità di informazione sui passeggeri (PIU, acronimo di «Passenger Information Unit») – per il confronto automatico dei dati (art. 6 LDPA). Per disciplinare tali diritti d’accesso della PIU con il livello di dettaglio richiesto, occorre modificare, oltre all’emanazione dell’oDPA, anche i seguenti regolamenti sui sistemi informativi federali: a. Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013; b. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006; c. Ordinanza sui documenti d’identità del 20 settembre 2002; d. Ordinanza SNI del 15 ottobre 2008; e. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016; f. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008; g. Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008; h. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013.
Estensione della rete SAI della Svizzera con gli Stati partner interessati e che soddisfano alle condizioni della norma internazionale dal 2027.
Con la revisione parziale sono create le basi per un accesso ai servizi d’emergenza della polizia, dei pompieri e dei servizi sanitari tramite una funzione testuale. Vengono inoltre introdotti accanto ai servizi d’emergenza la categoria dei servizi di assistenza e consulenza nonché un numero breve per l’aiuto alle vittime. Infine, sono oggetto di adeguamento anche alcune disposizioni tecniche (in particolare relative alle chiamate d’emergenza provenienti da veicoli, NGeCall). Nel complesso, la revisione parziale costituisce un primo passo verso la modernizzazione del settore delle chiamate e dei servizi d’emergenza.
Gli attuali problemi di approvvigionamento di materiale medico importante sono diffusi e a livello federale esiste una lacuna di competenze, e quindi di intervento. Con il controprogetto diretto, il Consiglio federale intende colmare queste lacune a livello costituzionale e, nel contempo, considerare le strutture di approvvigionamento esistenti. Con l’ampliamento delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo principale dell’iniziativa, che è fondamentalmente giustificato, ma allo stesso tempo si concentra in modo mirato sulle cause dei problemi di approvvigionamento.
Nuovo e moderno trattato con la Repubblica federale di Germania sul confine di Stato comune da Costanza a Basilea. Ciò dovrebbe migliorare in particolare la trasparenza e la comprensibilità del tracciato indiscusso del confine sulla base di dati coordinati moderni, sia per i cittadini che per le autorità interessate.
Accettando il 13 marzo 2024 la mozione CSEC-S 23.3966 «Esposizione nazionale», il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di definire le condizioni quadro per una prossima esposizione nazionale, che dovrebbe avere luogo a partire dal 2030. Il Consiglio federale ha concluso dopo analisi che la promozione delle future esposizioni nazionali deve essere disciplinata da una nuova base legale sotto forma di legge speciale. Il progetto di legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali (LPEN) è volto a definire le condizioni quadro per il sostegno alle future esposizioni nazionali e a creare le basi legali necessarie.
Vista la modifica della legge del 29 settembre 2023 sui trapianti, le relative ordinanze devono essere modificate in modo sostanziale. Le modifiche riguardano le ordinanze seguenti: ordinanza sui trapianti, ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi, ordinanza sull’attribuzione di organi, ordinanza sugli xenotrapianti, ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti, ordinanza sulle sperimentazioni cliniche e ordinanza sui medicamenti. La revisione propone l’introduzione di un sistema di vigilanza nel settore dei trapianti. Inoltre, punta a garantire una regolamentazione delle banche dati nel settore dei trapianti conforme alle esigenze in materia di protezione dei dati nonché a ottimizzare l’esecuzione, in particolare in materia di autorizzazioni.