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Il 4 luglio 2003 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) aveva adottato il progetto di legge federale sul difensore civico, incaricando nel contempo il Consiglio federale di svolgere la relativa procedura di consultazione. L'istituzione di tale figura si propone in primo luogo di rafforzare la fiducia della popolazione nelle autorità federali. La tutela ottimale degli interessi e dei diritti dei privati presuppone spesso la conoscenza dei rimedi giuridici e delle procedure amministrative. In quest'ambito l'Ufficio del difensore civico può fornire una prima serie di informazioni chiarificatrici, senza tuttavia potersi sostituire a una consulenza giuridica vera e propria. Pur non disponendo di poteri decisionali, il difensore civico può avere colloqui consultivi, come pure formulare raccomandazioni e proposte di accordo in via amichevole.
Una maggiore integrazione delle persone straniere figura tra gli obiettivi del Consiglio federale per il piano di legislatura 1999-2003. L'OIntS definisce gli obiettivi dell'integrazione, disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (CFS) e il suo rapporto con l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES, ufficio federale) nonché l'attribuzione dei sussidi federali per i progetti relativi all'integrazione. Il ruolo più attivo della Confederazione, dei Cantoni e di numerosi Comuni come pure la creazione di nuove strutture di coordinamento rendono necessaria una revisione dell'OIntS per quel che concerne il coordinamento e la concessione di contributi finanziari nonché una formulazione esplicita del contributo delle persone straniere all'integrazione. Ordinanza che limita l'effetivo degli stranieri: La nuova legge federale sulla formazione professionale entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2004. Essa contiene una modifica della LDDS (art. 17 cpv. 2bis) mirante a migliorare l'integrazione professionale dei giovani stranieri.
L'obiettivo di questa disposizione è di disciplinare in maniera vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni in modo da poterli utilizzare interamente, unitamente ai grandi registri federali di persone, in occasione di future rilevazioni statistiche demografiche.
La vigente legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) deve essere adeguata alla vigente Costituzione federale. Si tratta da un lato di adeguare nella legge le mutate forme degli atti legislativi, dall'altro, di trasporre a livello di legge determinate disposizioni disciplinate nell'ordinanza.
Il disciplinamento lagale della procedura di consultazione deve essere adeguato alla Constituzione federale vigente. In un primo tempo il nuovo disciplinamento é integrato nella revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Successivamente, l'ordinanza del 1991 sulla procedura di consultazione sarà oggetto di una revisione totale.
L'articolo costituzionale proposto mira alla guida partenariale dell'intero settore delle istituzioni universitarie. L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una solida base costituzionale per una politica delle istituzioni universitarie concepita in maniera complessiva e concertata a livello nazionale.
In futuro, se un sito, contrariamente alle previsioni iniziali, dovesse risultare incontaminato, i costi delle analisi di tale sito saranno a carico del Cantone in cui è ubicato. Inoltre, i Cantoni devono potere esigere dalla Confederazione un indennizzo dei costi sopportati. Questa è una delle varie proposte concernenti i siti contaminati fatte da una commissione del Consiglio nazionale.
Le modifiche riguardano l'uso mirato di mezzi elettronici in grado di rendere più agevole l'esercizio dei diritti politici, la distribuzione anticipata del materiale elettorale e di voto e il corrispondente obbligo della Cancelleria federale di mettere a disposizione tale materiale su Internet. La facoltà dei partiti di farsi registrare e le corrispondenti agevolazioni sono suscettibili di sgravare non solo i partiti ma anche i governi cantonali.
I punti essenziali della riforma del progetto sono la concretizzazione del mandato conferito alla Banca nazionale svizzera (BNS) nonché la definizione più precisa dell'indipendenza della BNS e l'introduzione di un obbligo di rendiconto nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e dell'opinione pubblica. Inoltre, gli strumenti della Banca nazionale vengono definiti in chiave più flessibile e moderna.
In primo piano si prospetta una soluzione secondo la quale i Cantoni continuano ad essere competenti in materia di naturalizzazione. La stessa sarà tuttavia concessa secondo criteri unitari di diritto federale.
L'articolo 50 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.) subordina l'istituzione di nuove diocesi all'approvazione della Confederazione. L'articolo risale agli anni Settanta del secolo scorso, l'epoca del Kulturkampf.
Il presente avamprogetto non intende modificare le forme attuali di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni, ma soltanto consolidarle e concretizzarle. Il contenuto volutamente succinto del progetto prevede tre forme di cooperazione: l'informazione dei Cantoni, la consultazione dei Cantoni e la partecipazione dei rappresentanti dei Cantoni alla preparazione dei mandati di negoziato e alle negoziazioni della Confederazione.
Il presente modello di nuova perequazione finanziaria intende chiarire la ripartizione dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni. In effetti l'attuale ripartizione é inefficace, confusa e costosa. La Confederazione e i Cantoni si ripartiranno i compiti in modo adeguato, la situazione finanziaria dei Cantoni é rinforzata e il loro margine di manovra s'accresce considerevolmente.
Abrogazione delle clausola del Cantone
Verordnung über die Ausschreibung und Vergabe von Dienstleistungen, Arbeiten und Lieferungen bei Bauvorhaben des Bundes (Submissionsverordnung) und Verordnung über die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen (Einkaufsverordnung).
Semplificazione, accelerazione, e coordinamento delle procedure d'autorizzazione
Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA)