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Allo scopo di limitare i rischi economici dovuti a banche di rilevanza sistemica, la vigente legge dell'8 novembre 1934 sulle banche deve essere completata con nuovi articoli concernenti le banche di rilevanza sistemica e il capitale sociale supplementare. Nel quadro della regolamentazione è inoltre necessario adeguare le seguenti leggi federali: - Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; - legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; - legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva; - legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale.
Mediante una modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali e della legge sulla protezione dell'ambiente si intende prendere in debita considerazione e, per quanto possibile, prevenire le conseguenze negative indirette derivanti dalla produzione di biocarburanti. Il progetto prevede di estendere i criteri per l'agevolazione fiscale per i biocarburanti. Inoltre, il Consiglio federale sarà tenuto, in caso di necessità, a introdurre un obbligo di omologazione per biocarburanti e biocombustibili.
Il progetto di legge prevede la reintroduzione degli aiuti all'esportazione di bestiame dalla Svizzera. La base legale per questa tipologia di contributi è stata abrogata con effetto al 1° gennaio 2010 nel quadro della politica agricola 2011. Considerata la disparità delle condizioni concorrenziali con l'UE e le conseguenti difficoltà nello smercio di bestiame, soprattutto dopo la discesa autunnale dall'alpeggio, si devono stanziare complessivamente 4 milioni di franchi all'anno per incentivare l'esportazione di bestiame. Si prevede di garantire il finanziamento degli aiuti all'esportazione mediante un trasferimento dei fondi per i pagamenti diretti all'interno del credito per l'agricoltura.
Con il nuovo articolo costituzionale 115a, si propone di obbligare la Confederazione e i Cantoni a promuovere la conciliabilità tra la vita familiare e l'esercizio di un'attività lucrativa e in particolare a provvedere a un'offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche.
La commissione propone di completare l'articolo 6 della legge federale sulla statistica federale. L'obbligo d'informazione a cui sono assoggettate le persone fisiche per quanto concerne le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica è mantenuto per il censimento federale. Diviene però facoltativo partecipare ad altre rilevazioni statistiche, segnatamente alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera. Le persone tenute a fornire determinate informazioni in virtù della loro professione rimangono assoggettate all'obbligo di rispondere.
Modifiche delle ordinanze sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: Il rafforzamento della vigilanza e dell'alta vigilanza mediante la cantonalizzazione o la regionalizzazione della vigilanza diretta; l'istituzione di una commissione di alta vigilanza finanziariamente ed amministrativamente indipendente dal Consiglio federale, dotata di una segreteria indipendente aggregata all'UFAS dal punto di vista amministrativo; introduce ulteriori disposizioni sulla gestione (governance) per accrescere la trasparenza nell'amministrazione delle casse pensioni.
Il presente rapporto concerne la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), adottata il 30 maggio 2008 dalla Conferenza internazionale di Dublino e firmata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2008 a Oslo, sulla base della sua decisione del 10 settembre 2008. La Convenzione stabilisce il principio di un divieto completo dell'impiego, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisto, del trasferimento e del deposito di munizioni a grappolo, ed esclude qualsiasi atto che faciliti o favorisca tali attività. La ratifica della Convenzione prevede inoltre una revisione della Legge federale del 13 settembre 1996 sul materiale bellico (LMB). In concreto, converrebbe includere un nuovo articolo 8bis nel capitolo 2 della LMB che espliciti un divieto delle munizioni a grappolo, nonché un articolo 35bis con le disposizioni penali. A livello nazionale, le condizioni di un'adesione della Svizzera alla Convenzione sulle munizioni a grappolo sono pertanto soddisfatte.
Qualora acquisti almeno un terzo dei diritti di voto di una società quotata in borsa, l'azionista deve presentare un'offerta pubblica di acquisto relativa a tutti i titoli rimanenti. Secondo la legge sulle borse (LBVM), il prezzo pubblico offerto può essere inferiore al prezzo per i titoli convenuto precedentemente con gli azionisti principali. In base alla proposta della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) questo cosiddetto premio di controllo deve essere abrogato poiché viola il principio dell'uguaglianza di trattamento degli azionisti e nel confronto europeo costituisce un fatto unico. Al fine di valutare se un'eventuale modifica della LBVM (art. 32 cpv. 4) è di interesse pubblico e se debba essere inserita nella revisione in corso della legge sulle borse, la SFI sta effettuando presso gli ambienti interessati un'indagine conoscitiva che si concluderà il 24 febbraio 2011.
L'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti viene ridotto da 1,73 punti percentuali per l'anno tariffario 2011 a 1,71 punti percentuali per l'anno tariffario 2012. Questo adeguamento avviene d'intesa con la ElCom che, in virtù dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEl , deve essere consultata in questi casi. Anche il Sorvegliante dei prezzi ha dichiarato il proprio accordo con il calcolo e la procedura svolta dall'UFE.
Im Kanton Thurgau soll eine neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) geschaffen werden. Sie ist der Kernpunkt des auf Bundesebene revidierten Vormundschaftsrechts, das die Kantone umzusetzen haben. Weitere Bestandteile der Revision sind die Einrichtung einer kantonalen Pflegekinderfachstelle sowie die Beurkundungs- und Beglaubigungskompetenz für Anwältinnen und Anwälte.
Mediante la nuova struttura degli articoli e la revisione del concetto di certificazione s'intende agevolare l'applicazione dell'ordinanza. L'ODMA vigente è pertanto sostituita con il testo del presente disegno che prevede altresì un nuovo titolo.
CDI riveduta contenente l'articolo 26 OCSE. (Vedi anche il testo francese)
l paesaggio riveste un ruolo sempre più importante in quanto parte dell'ambiente, spazio vitale e risorsa economica per il turismo. La Convenzione europea sul paesaggio è il primo strumento di diritto internazionale finalizzato a una gestione accurata del paesaggio. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla ratifica della Convenzione europea sul paesaggio.
Ai sensi della modifica della legge sui documenti d'identità entrata in vigore il 1° marzo 2010, a partire dal 1° marzo 2012 le carte d'identità potranno essere richieste unicamente presso le autorità cantonali di rilascio. La legge attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di decidere se consentire anche in futuro il rilascio di carte d'identità non biometriche. Il presente disegno della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale prevede di modificare la legge sui documenti d'identità in modo tale da consentire ai Cantoni di decidere sulla possibilità di presentare la domanda presso il Comune di domicilio e da garantire, su richiesta, il rilascio di carte d'identità senza chip.