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Modifiche nell'ambito della fatturazione, della tariffazione, dei medicamenti e dei premi (pagamento dei premi e conseguenze della mora nel pagamento).
La nuova ordinanza contiene le disposizioni d'esecuzione della tessera d'assicurato prevista all'art. 42a LAMal.
L'attuale piano delle emissioni deve essere ancora completato con i dati mancanti. Alcuni dati, non corretti, saranno rettificati o cancellati.
Con la legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico merci) viene presentata una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale con validità illimitata. Nella nuova legge sono contenuti l'obiettivo concernente il trasferimento del traffico merci transalpino e le basi legali per l'adozione delle misure necessarie a raggiungerlo. Nel contempo si propongono vari adeguamenti della legge sul trasporto di merci, della legge federale sui binari di raccordo ferroviario e del diritto concernente la responsabilità civile delle imprese ferroviarie.
Le possibilità di prevenzione previste dalle leggi vigenti non sono più sufficienti per fronteggiare l'attuale situazione di minaccia. Pertanto è ora necessario migliorare soprattutto la ricerca di informazioni. Inoltre si tratta di creare una base legale per il divieto di determinate attività e colmare nel contempo mediante provvedimenti mirati le lacune riscontrate.
La nuova legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2) assegna molteplici deleghe normative al Consiglio federale, come l'adeguamento annuo dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, la ripartizione dei mezzi fi-nanziari ai Cantoni deboli di risorse, i criteri per la ripartizione ai Cantoni dei mezzi finanziari a titolo di compensazione degli oneri e la ripartizione dei mezzi finanziari nell'ambito della compensazione dei casi di rigore.
Nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), il rapporto finale include la dotazione della perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore (avamprogetto di decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, avamprogetto di decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore), la determinazione dell'ammontare dei contributi della Confederazione all'AVS e all'AI, la determinazione delle quote dei Cantoni non direttamente vincolate alle opere al prodotto dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e la disposizione transitoria nella LAI che disciplina i contributi supplementari pendenti dell'AI alle istituzioni per invalidi al passaggio alla NPC (legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (atto mantello).
Si tratta di definire e di concretizzare i contenuti e le esigenze delle garanzie di origine (prove del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità di cui all'art. 1d OEn), nonché le procedure per la registrazione, il rilascio, il controllo del trasferimento e la cancellazione delle garanzie di origine (procedura di omologazione di cui all'art. 1e OEn).
Il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha adottato le parti concettuali I-III B del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). In questa parte il Consiglio federale imparto il mandato di sottoporre a un esame globale la rete delle aree d'atterraggio di montagna e di valutare per principio se, e in quale misura, sia opportuno continuare ad autorizzare le attività di eliski. Nel presente progetto di una parte concettuale relativa alle aree d'atterraggio di montagna sono stabiliti a grandi linee i principi e le regole per la verifica concreta delle singole aree nel quadro dei processi che si svolgono a livello di scheda di coordinamento.
Adeguamento all' ADR 07.
Il 1° agosto 2005 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Si è resa necessaria una prima revisione delle ordinanze per garantire l'adeguamento al diritto europeo e per apportare le modifiche e le correzioni che si impongono dopo le esperienze raccolte durante i primi mesi dalla loro entrata in vigore.
L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni viene adattata alla modifica della LTC decisa dal Parlamento il 24 marzo 2006.
Le disposizioni d'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) vengono adattate alla modifica di quest'ultima decisa dal Parlamento il 24 marzo 2006.
Questo primo progetto di modifica è stato elaborato in seguito all'evoluzione intervenuta nel frattempo nell'Ue. Fino a giugno 2006 sono già state decise, per quattro direttive, dieci modifiche che non sono ancora contemplate dall'ORRPChim in vigore. Si tratta di tre modifiche della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, di due decisioni concernenti la modifica della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, di quattro decisioni sulla modifica della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di una modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Per evitare ostacoli al commercio, l'ORRPChim deve essere adeguata ai nuovi atti normativi della Ue.
In futuro, le informazioni sull'emissione di determinate sostanze inquinanti e sul trasferimento di determinati rifiuti dovranno essere accessibili al pubblico. Circa 1'000 complessi industriali di grandi e medie dimensioni saranno obbligati a notificare le eventuali emissioni di sostanze inquinanti superiori alla soglia stabilita. Il DATEC ha inviato in consultazione un'ordinanza volta a creare la necessaria base giuridica per l'istituzione di un registro pubblico delle emissioni e dei trasferimenti di tali sostanze. La Svizzera adempie così a un obbligo internazionale. Le esperienze effettuate all'estero dimostrano che un simile registro consente di ridurre le emissioni inquinanti.
La legislazione svizzera deve essere adattata allo sviluppo del diritto comunitario in modo tale da poter abolire buona parte delle prescrizioni amministrative per il passaggio alla frontiera degli animali e dei prodotti animali. Sono state effettuate le seguenti modifiche: revisione totale dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modifica dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni.
Il Consiglio federale ha proposto il 24 maggio 2006 una modifica delle chiavi di ripartizione dei contingenti per dimoranti annuali e per dimoranti temporanei cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS. I contingenti massimi resteranno ai livelli stabiliti sinora. Il Consiglio federale invita i Cantoni a pronunciarsi.
La partecipazione della Svizzera a Schengen nel settore degli stupefacenti richiede adeguamenti legali puntuali unicamente per l'aspetto “certificati per viaggiatori malati•: per i viaggiatori nello spazio Schengen è possibile esportare o importare stupefacenti necessari ai fini di una terapia medica sempre che si esibisca un apposito certificato. In seguito agli adeguamenti legali nell'ambito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343) le modalità necessarie devono ora essere regolate nell'ordinanza sugli stupefacenti.
Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla soppressione e alla semplificazione di procedure di autorizzazione previste in sei diverse leggi. Le modifiche di queste leggi saranno integrate nel messaggio sullo sgravio amministrativo che verrà adottato dal Consiglio federale ancora nel 2006. La procedura di consultazione durerà fino al 24 agosto 2006.
Ordinanza d'esecuzione sulla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). La LICol persegue gli obiettivi seguenti: 1) ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera concernente i fondi di investimento con le norme europee; 2) estendere la legislazione sui fondi di investimento a tutte le forme di investimenti collettivi; 3) aumentare l'attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimenti.
La modifica prevede una maggiore protezione contro il marketing parassitario. Con il termine ambush marketing o marketing “parassitario• si indica una pratica non autorizzata dagli organizzatori di un evento, attraverso la quale un'azienda mira ad ottenere uno spazio pubblicitario all'interno dell'evento stesso senza corrispondere nulla per tale prestazione. Il pubblico può essere indotto a credere che l'azienda pubblicizzata abbia un legame con l'organizzazione dell'evento sportivo o di un altro evento in questione, ad esempio quale sponsor o responsabile.
Disposizioni d'esecuzione relative alla nouva legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).
L'ordinanza del 22 settembre 1997 va adeguata e ampliata in alcuni punti.
L'ordinanza del 22 settembre 1997 va adeguata alla legislazione europea, onde evitare ostacoli al commercio.
L'ordinanza sugli impianti a fune contiene le disposizioni necessarie per l'esecuzione della relativa legge. Si tratta di disposizioni sulla planificazione, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli impianti di trasporto a fune.