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L’iniziativa parlamentare mira a modificare la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in modo che i cittadini svizzeri non siano discriminati ulteriormente rispetto ai cittadini dell’UE e dell’AELS nel quadro del ricongiungimento familiare con cittadini provenienti da Paesi terzi.
Die Schweiz hat mit der Verurteilung einer rumänischen Roma wegen Bettelns gegen den Kerngehalt des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens verstossen. Zum diesem Schluss kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil 14065/15 vom 19. Januar 2021. Gewisse Einschränkungen des Bettelns im öffentlichen Raum seien zulässig, jedoch sei es unverhältnismässig, jegliche Form des Bettelns unter Strafe zu stellen.
Der Kanton Luzern hat dem Urteil Rechnung zu tragen. Zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit soll im kantonalen Recht eine nuancierte Beschränkung des Bettelns mittels Bewilligungspflicht anstelle des faktisch bestehenden Verbots normiert werden. Die Vernehmlassungsvorlage beinhaltet eine Änderung von § 6 Absatz 1a der Sammelverordnung. Zudem ist in § 11 der Sammelverordnung die Rechtsmittelregelung mit der kantonal normierten Rechtsmittelordnung in Übereinstimmung zu bringen.
Il 15.1.2020 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure in adempimento del postulato 17.3260. Tra le varie misure è prevista l’elaborazione di un progetto di legge che limiti le prestazioni dell’aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paese terzo e concorra così a contenere l’aumento dei costi per le prestazioni dell’aiuto sociale.
La realizzazione dei nuovi regolamenti dell’UE sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori delle frontiere, della migrazione e della polizia richiede adeguamenti a livello di ordinanza. Questo progetto crea una nuova ordinanza nazionale sull’interoperabilità.
La proposta modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è volta ad attuare la mozione 17.3067 Dobler «Gli specialisti formati a caro prezzo in Svizzera devono poter lavorare nel nostro Paese». Prevede di esentare dai contingenti annuali di permessi di dimora gli specialisti stranieri provenienti da Stati terzi formati alle università e nei politecnici svizzeri se la loro attività lavorativa riveste un alto interesse scientifico o economico.
In relazione all’attuazione del rivisto regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea occorre adeguare l’ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). L’attuazione del summenzionato regolamento esige poche nuove disposizioni nell’OCOFE in merito alle regole d’impiego per i membri dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) che partecipano a distacchi a lungo termine per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, allo scambio di dati tra l’AFD e l’Agenzia nonché ai servizi di contatto per richiedere l’assistenza finanziaria delle autorità. L’OCOFE necessita tuttavia di una revisione completa: è stata dunque completamente adeguata, ristrutturata e rinominata (ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini).
In questo contesto occorre adeguare anche l’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Le modifiche concernono in particolare il possibile impiego all’estero di personale svizzero della Confederazione o dei Cantoni nonché l’impiego in Svizzera di personale estero nell’ambito dei rimpatri. Indipendentemente da ciò, in base a una raccomandazione formulata dalla Commissione europea nel quadro dell’ultima valutazione Schengen della Svizzera, nell’OEAE occorre effettuare un adeguamento per quel che riguarda il contenuto della decisione di allontanamento.
Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce il Fondo BMVI per il periodo 2021–2027 che succede al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF Frontiere), a cui la Svizzera aveva aderito ufficialmente ad agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come il suo predecessore, anche il Fondo BMVI è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI intende contribuire allo sviluppo di una politica comune dei visti e ad una gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati Schengen, al fine di combattere la migrazione irregolare e agevolare gli ingressi regolari. Le risorse di questo Fondo consolidano e migliorano le capacità degli Stati Schengen in questi settori e rafforzano la collaborazione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; inoltre, permettono all’UE di reagire in modo veloce ed efficace alle situazioni critiche in materia di sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen.
Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 si rinnova il sistema di informazione visti al fine di adeguarlo alle nuove sfide della politica in materia di visti, di frontiere e di sicurezza. Il Sistema d’informazione sui visti è una banca dati dell’UE che collega le guardie di frontiera in funzione presso le frontiere esterne di Schengen con i consolati degli Stati Schengen in tutto il mondo. Il sistema è stato introdotto a livello mondiale nel 2015. Fornisce alle autorità competenti per i visti informazioni essenziali sulle persone che richiedono visti Schengen per soggiorni brevi e permette alle guardie di frontiera di identificare i viaggiatori che possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Al fine di garantire che queste autorità dispongano in ogni momento delle informazioni necessarie, i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 estendono il sistema, in particolare includendo le persone che possiedono o hanno richiesto un visto e un permesso di soggiorno di lunga durata. L’UE sta modernizzando i propri sistemi d’informazione per la sicurezza e la gestione delle frontiere nell’intento di colmare le lacune in termini di informazione e di accrescere la sicurezza nello spazio Schengen. È inoltre proposta una modifica della LStrI (progetto 2) volta a concedere all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai sistemi di informazione dell’UE ad esso collegati (EES, ETIAS, VIS).
I nuovi regolamenti modificatori ETIAS contengono modifiche conseguenti all’approvazione dei tre regolamenti UE riveduti concernenti il Sistema d’informazione Schengen (SIS) e dei regolamenti sull’interoperabilità. Tra le altre cose, sono disciplinati i diritti di accesso delle unità nazionali ETIAS ai dati salvati negli altri sistemi d’informazione UE (EES, VIS, SIS) nonché ai sistemi d’informazione nazionali (ORBIS, VOSTRA, RIPOL, N-SIS, registro nazionale di polizia). Inoltre sono necessarie ulteriori modifiche: l’ampliamento del campo d’applicazione dell’ETIAS e la creazione di un sistema nazionale ETIAS (N-ETIAS). Infine la procedura di ricorso ETIAS deve essere semplificata sotto il profilo tecnico attraverso la creazione di una specifica piattaforma e accelerata grazie all’adeguamento di alcune disposizioni procedurali.
Il progetto prevede l’introduzione di un sistema di finanziamento per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente basato sugli incentivi, che pone l’accento sulla formazione professionale dei giovani e dei giovani adulti ed è orientato quindi agli obiettivi di efficacia dell’Agenda Integrazione Svizzera. L’obiettivo del progetto è ottenere un’integrazione rapida e duratura degli interessati in Svizzera e ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. A tale riguardo è necessario adeguare l’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie. Nel quadro dell’attuazione del diritto in materia di cittadinanza e di quello in materia di stranieri e di integrazione è emerso che i requisiti posti ai test di lingua non soddisfano il criterio di integrazione delle competenze linguistiche. In particolare i certificati linguistici non contengono un riferimento esplicito all’attività professionale e alla vita sociale in Svizzera. Affinché la verifica delle conoscenze linguistiche sia conforme agli altri criteri di integrazione, occorre precisare i requisiti posti ai certificati linguistici. A tal fine è necessario adeguare l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa nonché l’ordinanza sulla cittadinanza.
Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono un test Covid-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test Covid-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test Covid-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Alla luce di questa situazione e del suo aggravarsi si crea una nuova disposizione in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test Covid-19, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Se le persone interessate non adempiono a tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono disporre che queste persone siano sottoposte a un test Covid-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con mezzi più lievi. Il test Covid-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se eseguendolo si può mettere in pericolo la salute della persona interessata.
Il sistema di ingressi e uscite (EES) serve a registrare gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve. Serve inoltre a registrare i rifiuti d'entrata disposti alla frontiera esterna Schengen. L'attuazione delle basi legali europee riguardanti l'EES e dei pertinenti adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) richiede adeguamenti anche a livello esecutivo. Da un lato sarà erogata una nuova ordinanza EES (OSIU) che definirà principalmente i diritti delle autorità svizzere in materia di registrazione, trattamento e consultazione dei dati nell'EES come anche la procedura di consultazione e di accesso a questi dati. Dall'altro lato, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) e, in misura minima, l'ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), saranno modificate. Le modifiche della legge e delle ordinanze entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, prevista attualmente per il maggio 2022.
L'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi disciplina la prestazione dei servizi a breve termine da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è quello di mantenere il più ampio accesso possibile per i prestatori di servizi dopo la scadenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito. La conclusione di questo accordo fa parte della strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale in seguito al referendum del Regno Unito sull'uscita dall'Unione europea («Brexit»). L'accordo è stato firmato il 14 dicembre 2020. E' limitato a due anni. Le parti contraenti possono decidere di estenderla.
Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo). Alcune disposizioni dell’ordinanza derogano alla legge sull’asilo vigente. Sulla base della situazione epidemiologica, l’ordinanza è già stata prorogata a più riprese ed è tuttora valida fino al 30 giugno 2021. Per il momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo dovranno essere mantenute le misure adottate dal Consiglio federale e dall’UFSP per combattere il coronavirus. Idem per le misure riguardanti il settore dell’asilo. Occorre pertanto prorogare ulteriormente la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021.
Il SIS si fonda ora su tre regolamenti che disciplinano la gestione e l'uso del sistema in diversi settori: il regolamento (UE) 2018/1862, SIS polizia, il regolamento (UE) 2018/186, SIS frontiere e il regolamento (UE) 2018/1860, SIS rimpatrio. Per attuare questi tre regolamenti, la cui entrata in vigore è prevista per la fine del 2021, nonché per concretizzare le modifiche legislative della LSISA è necessario adeguare diverse ordinanze della legislazione svizzera.
Seit knapp 20 Jahren gibt es im Kanton Zürich einen runden Tisch zur Bekämpfung von Menschenhandel. Dieser wurde von der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) gegründet und seither auch geleitet. Da es sich bei der Bekämpfung von Menschenhandel um eine staatliche Aufgabe handelt, soll der runde Tisch – mit Einverständnis aller bisher Beteiligten – institutionalisiert und künftig von der Kantonalen Opferhilfestelle geleitet werden. Für diese Institutionalisierung braucht es eine Verordnung.
La revisione totale della legge sulle dogane (LD) si fonda essenzialmente sulla trasformazione digitale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (programma DaziT) e sui relativi adeguamenti in relazione con l'ulteriore sviluppo dell'AFD verso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Da un lato, è necessario creare disposizioni procedurali e di protezione dei dati neutrali dal punto di vista tecnologico, che prevedono una gestione digitale integrale di tutte le procedure dell'UDSC nonché una verifica del rispetto dei disposti di natura non doganale il più automatizzata possibile. Dall'altro lato, vanno eliminate le disposizioni che ostacolano un'organizzazione agile. Infine, devono essere modernizzate le basi giuridiche per l'analisi dei rischi, il controllo e il perseguimento penale.