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L’iniziativa parlamentare mira a modificare la legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in modo che i cittadini svizzeri non siano discriminati ulteriormente rispetto ai cittadini dell’UE e dell’AELS nel quadro del ricongiungimento familiare con cittadini provenienti da Paesi terzi.
Con la presente ordinanza viene attuata parzialmente l’imposizione minima sulla base della modifica costituzionale attualmente al vaglio del Parlamento. Le prescrizioni modello dell’OCSE/G20 vengono dichiarate applicabili per mezzo di un rimando. Inoltre, viene precisata la ripartizione della quota cantonale sull’imposta integrativa. Il diritto procedurale, in particolare, sarà sottoposto a consultazione soltanto in una seconda fase.
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP) per l’attuazione delle riforme normative di Basilea III.
Il progetto riguarda l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere relative ai veicoli con le norme internazionali più avanzate nonché diversi adattamenti alle esigenze di Cantoni e organizzazioni settoriali. In particolare, saranno applicate con effetto vincolante anche in Svizzera le nuove norme UE per i sistemi di controllo e assistenza dei veicoli e altri requisiti per aumentare la sicurezza dei mezzi stradali. Altro elemento chiave è la revisione di disposizioni e criteri di classificazione dei veicoli di lavoro.
L’ultima revisione di rilievo dell’ordinanza sui trapianti è entrata in vigore il 15 novembre 2017. Da allora è emersa la necessità di apportare modifiche a singoli aspetti; con questa revisione si intende rispondere a tale necessità. Nello specifico si tratta di una modifica riguardante l’accertamento della morte nel contesto del prelievo di tessuti, di una modifica in materia di controindicazioni per le donazioni di cornea e di una modifica concernente la garanzia del finanziamento del controllo postdonazione dei donatori viventi, nonché della notifica al Consiglio d’Europa dei dati relativi alle donazioni da parte di persone viventi. Contemporaneamente viene eseguito un adeguamento dell’ordinanza sui medicamenti, nell’ambito degli espianti non standardizzabili.
L’Accordo di protezione degli investimenti con l’Indonesia garantisce agli investimenti svizzeri in Indonesia – e viceversa agli investimenti indonesiani in Svizzera – una protezione convenzionale contro i rischi politici.
Nuovo concetto di conservazione dei dati, La delega dei compiti dell’ACI all’AVI-AIn, Gli adeguamenti nel settore delle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, Gli adeguamenti di natura formale.
L’avamprogetto attua la mozione 18.3021 Rieder «Proteggere l'economia svizzera con controlli sugli investimenti». Accogliendo questa mozione il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le basi giuridiche per verificare gli investimenti esteri nelle imprese svizzere.
Con la legge sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, la Svizzera potrà in futuro utilizzare uno strumento collaudato a livello internazionale per combattere il terrorismo e i reati gravi. È in uso da circa 20 anni negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito e da circa 10 anni nella maggior parte degli Stati membri dell’UE. Con questa legge, la Svizzera adempie ai suoi obblighi internazionali. In particolare, sono obbligatorie tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione delle risorse per la raccolta, il trattamento e l’analisi dei dati PNR.
La Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro del 30 giugno 2005 regola la giurisdizione internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale e il riconoscimento delle sentenze quando le parti hanno scelto i tribunali di un particolare stato per una controversia giuridica.
Con questo progetto si intende allineare il diritto svizzero al primo pacchetto sulla mobilità dell’UE. L’attuale legge federale del 20 marzo 2009 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) deve essere adeguata, introducendo misure per un miglior controllo delle cosiddette società bucalettere e criteri per l’accesso alla professione per le imprese che utilizzano a scopo professionale autofurgoni di peso superiore a 2,5 tonnellate. Inoltre sono previste basi giuridiche per la partecipazione svizzera al registro europeo delle imprese di trasporto su strada ERRU. La modifica della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati è intesa a creare una base per l’assistenza amministrativa da parte della Svizzera. Le autorità svizzere forniscono assistenza quando si tratta di controllare se delle imprese svizzere di trasporto su strada che distaccano lavoratori negli Stati dell’UE o dell’AELS rispettano le condizioni salariali e lavorative minime del Paese ospitante durante il periodo del distacco.
Il progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale pone la Svizzera di fronte a sfide considerevoli. Il Consiglio federale intende tenere conto di questi sviluppi internazionali e attuare le regole dell’imposizione minima previste per i grandi gruppi internazionali.
Lo scopo dell’intesa è quello di definire lo stabilimento di una procedura comune in materia di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali al fine di facilitare l’esercizio delle professioni regolamentate nei rispettivi territori. Essa funge da quadro per le parti affinché possano concludere degli accordi sul reciproco riconoscimento (Mutual Recognition Agreements, MRA) specifici per ogni professione. Gli MRA coprono cinque professioni: assistenti sociali, igienisti dentali, odontotecnici, tecnici in radiologia medica e ostetriche.
La realizzazione dei nuovi regolamenti dell’UE sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori delle frontiere, della migrazione e della polizia richiede adeguamenti a livello di ordinanza. Questo progetto crea una nuova ordinanza nazionale sull’interoperabilità.
L’ATT ha permesso alla Svizzera, tra le altre cose, di integrarsi nello spazio ferroviario europeo. Entrambe le parti hanno convenuto di rendere equivalenti i propri quadri giuridici. Per attuare il 4RP(TP) è necessario modificare la legge federale sulle ferrovie (Lferr), che è al centro del presente progetto, e diverse ordinanze.
Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2023/2024. Con l’espansione della sua rete SAI, la Svizzera riafferma il suo impegno per la trasparenza fiscale internazionale. L’attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a creare un level playing field per la piazza finanziaria svizzera nel mondo. L’introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
Trasposizione dell'ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera emanata dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2021 alla Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).
Le infrastrutture strategiche dell’economia energetica, segnatamente le centrali idroelettriche, le reti di trasporto dell’energia elettrica e le reti del gas, devono essere assoggettate alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE, cosiddetta Lex Koller). Poiché tali infrastrutture sono essenziali per il buon funzionamento della Svizzera, la loro vendita a persone all’estero dovrebbe essere esclusa per principio.
La SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione Svizzera. Le disposizioni sull’organizzatione della SIFEM, attualmente regolate a livello di ordinanza, devono essere adeguate alle esigenze della costituzione federale per quanto riguarda il principio di legalità e i principi di del governo d’impresa della Confederazione e devono essere sancite in una legge in senso formale.
IIl 19 marzo 2021, il Parlamento ha adottato diverse misure nell’ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro. In particolare queste misure sono specificate nelle presenti disposizioni di attuazione.
In relazione all’attuazione del rivisto regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea occorre adeguare l’ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). L’attuazione del summenzionato regolamento esige poche nuove disposizioni nell’OCOFE in merito alle regole d’impiego per i membri dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) che partecipano a distacchi a lungo termine per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, allo scambio di dati tra l’AFD e l’Agenzia nonché ai servizi di contatto per richiedere l’assistenza finanziaria delle autorità. L’OCOFE necessita tuttavia di una revisione completa: è stata dunque completamente adeguata, ristrutturata e rinominata (ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini).
In questo contesto occorre adeguare anche l’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Le modifiche concernono in particolare il possibile impiego all’estero di personale svizzero della Confederazione o dei Cantoni nonché l’impiego in Svizzera di personale estero nell’ambito dei rimpatri. Indipendentemente da ciò, in base a una raccomandazione formulata dalla Commissione europea nel quadro dell’ultima valutazione Schengen della Svizzera, nell’OEAE occorre effettuare un adeguamento per quel che riguarda il contenuto della decisione di allontanamento.
Gli apparecchi di rilevazione TTPCP e l’infrastruttura stradale TTPCP devono essere sostituiti. La TTPCP sarà quindi tecnicamente modernizzata e allineata al servizio europeo di telepedaggio (SET). Gli adeguamenti richiedono una revisione della legge federale sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 19 dicembre 1997 e dell’ordinanza sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 6 marzo 2000.
Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce il Fondo BMVI per il periodo 2021–2027 che succede al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF Frontiere), a cui la Svizzera aveva aderito ufficialmente ad agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come il suo predecessore, anche il Fondo BMVI è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI intende contribuire allo sviluppo di una politica comune dei visti e ad una gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati Schengen, al fine di combattere la migrazione irregolare e agevolare gli ingressi regolari. Le risorse di questo Fondo consolidano e migliorano le capacità degli Stati Schengen in questi settori e rafforzano la collaborazione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; inoltre, permettono all’UE di reagire in modo veloce ed efficace alle situazioni critiche in materia di sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen.
L’ordinanza OCIFM deve essere completamente rivista in seguito all’adozione, il 25 settembre 2020, della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF, FF 2020 6895).
Il rapporto presenta un’analisi completa degli sviluppi nell’ambito della politica di sicurezza, delle minacce e dei pericoli e definisce gli obiettivi e le priorità per la politica di sicurezza dei prossimi anni.