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La revisione di legge ha lo scopo di sviluppare ulteriormente «l’attuale autorizzazione Fintech» e creare un quadro giuridico affidabile per l’emissione di stablecoin e nella fornitura di servizi con cryptovalute. L'obiettivo principale è promuovere l'innovazione e migliorare la protezione degli investitori e dei clienti.
Per facilitare e rendere più flessibile la vendita di prodotti o prestazioni di servizi combinati («pacchetti»), l’attuale normativa sull’imposizione delle combinazioni di prestazioni dovrà essere ampliata. L’imposizione delle piattaforme per piccoli invii dovrà inoltre essere estesa ai servizi elettronici.
In futuro le partecipazioni estere della casa madre di banche di rilevanza sistemica dovranno essere dedotte integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria.
La legislazione svizzera in materia di armi presenta lacune e imprecisioni che, a seconda dell’interpretazione, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica. Tali lacune derivano in primis dallo sviluppo tecnologico di oggetti che non rientrano tra le definizioni della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54) o dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541). Si tratta ad esempio di armi ad aria compressa ad alta potenza, lanciafiamme per uso privato e sistemi di armi modulari che per via della loro composizione non rientrano attualmente nel vigente diritto in materia di armi. Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor ha inoltre presentato il 9 settembre 2020 l’interpellanza 20.3968 «Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione». Nel suo parere dell’11 novembre 2020 il Consiglio federale ha annunciato l’intenzione di introdurre, in occasione della prossima revisione dell’ordinanza sulle armi, disposizioni che consentano ai commercianti di armi di importare armi da fuoco per il tiro a raffica per poter mostrare concretamente tali armi a potenziali clienti o proporle in una vendita all’asta.
Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente (LTPG) insieme alla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro. La LTPG prevede l’introduzione di un registro federale (registro per la trasparenza) al quale le società e le altre persone giuridiche dovranno comunicare l’identità dei loro titolari effettivi. L’ordinanza stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche e degli intermediari finanziari, le procedure da seguire e i poteri delle autorità, oltre a specificare il contenuto del registro compresa la protezione dei dati. L’ordinanza è stata redatta in parallelo allo sviluppo del progetto informatico volto a rendere operativo il registro. Tutte le misure legislative dovrebbero entrare in vigore a metà del 2026 per poter essere prese in considerazione nella prossima revisione da parte del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Estensione della rete SAI della Svizzera con gli Stati partner interessati e che soddisfano alle condizioni della norma internazionale dal 2027.
In primo luogo, la revisione parziale del LOTC sancisce nel diritto svizzero gli elementi dei negoziati istituzionali con l'UE. In secondo luogo, il LOTC sarà integrato con strumenti per affrontare le mutate circostanze del commercio di beni, in particolare a causa della digitalizzazione e dei requisiti di sostenibilità. In terzo luogo, sarà garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), attualmente in fase di parziale revisione.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
L’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero, attualmente del 3,8 per cento e con scadenza a fine 2027, dovrà essere prorogata per ulteriori otto anni e applicarsi fino al 31 dicembre 2035. Con tale misura si intende attuare la mozione Friedli 24.3635 trasmessa dal Parlamento.
Il nuovo regolamento UE relativo alle macchine si applicherà nell’UE a partire dal 20 gennaio 2027. Per continuare l’approccio bilaterale e prevenire gli ostacoli tecnici al commercio, il regolamento UE relativo alle macchine deve essere adottata su base equivalente e allo stesso tempo. Ciò si ottiene applicando la collaudata tecnica di riferimento dell’Ordinanza sulle macchine della Svizzera. Ciò significa che, tra le altre cose, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (tra cui la sicurezza informatica e l’apprendimento automatico) o le procedure di valutazione della conformità (tra cui l’obbligo di consultare un organismo di valutazione della conformità per sei categorie di macchine) sono adottati dall’UE. Anche il capitolo 1 sulle macchine dell’ARR deve essere aggiornato con la revisione.
Revisione dell’accordo SAI CH-UE a seguito dell’adozione dello standard di scambio automatico di informazioni da parte dell’OCSE e negoziazione di disposizioni relative all’assistenza al recupero nel settore dell’IVA.
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