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In primo luogo, la revisione parziale del LOTC sancisce nel diritto svizzero gli elementi dei negoziati istituzionali con l'UE. In secondo luogo, il LOTC sarà integrato con strumenti per affrontare le mutate circostanze del commercio di beni, in particolare a causa della digitalizzazione e dei requisiti di sostenibilità. In terzo luogo, sarà garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), attualmente in fase di parziale revisione.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
Ad aprile 2024 il Consiglio federale ha presentato il proprio rapporto sulla stabilità delle banche proponendo un pacchetto di misure da attuare a livello di ordinanza per mezzo di un avamprogetto comprendente, in particolare, un rafforzamento mirato della base di fondi propri.
Gli attuali problemi di approvvigionamento di materiale medico importante sono diffusi e a livello federale esiste una lacuna di competenze, e quindi di intervento. Con il controprogetto diretto, il Consiglio federale intende colmare queste lacune a livello costituzionale e, nel contempo, considerare le strutture di approvvigionamento esistenti. Con l’ampliamento delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo principale dell’iniziativa, che è fondamentalmente giustificato, ma allo stesso tempo si concentra in modo mirato sulle cause dei problemi di approvvigionamento.
Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente (LTPG) insieme alla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro. La LTPG prevede l’introduzione di un registro federale (registro per la trasparenza) al quale le società e le altre persone giuridiche dovranno comunicare l’identità dei loro titolari effettivi. L’ordinanza stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche e degli intermediari finanziari, le procedure da seguire e i poteri delle autorità, oltre a specificare il contenuto del registro compresa la protezione dei dati. L’ordinanza è stata redatta in parallelo allo sviluppo del progetto informatico volto a rendere operativo il registro. Tutte le misure legislative dovrebbero entrare in vigore a metà del 2026 per poter essere prese in considerazione nella prossima revisione da parte del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
La riforma contiene diversi elementi per rendere più efficace la separazione tra l’indagine e la decisione in seno alla Commissione della concorrenza (ad es. riduzione delle dimensioni della Commissione). Inoltre, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale dovrebbe essere rafforzata, in particolare con l’introduzione di giudici specializzati.
Nell’attuale legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie si creano le basi per autorizzare − come nell’UE − la commercializzazione tempestiva di medicamenti veterinari immunologici in situazioni di emergenza in cui è necessario l’uso di vaccini non omologati.
L'articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO) prevede una settimana di congedo non retribuito per i dipendenti di età pari o superiore ai 30 anni che si impegnano in attività giovanili extrascolastiche. Nelle mozioni 23.3734 e 23.3735, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere questo congedo a due settimane. Questo progetto adempie a tale mandato.
Il progetto di nuova ordinanza concretizza l'art. 17a LATer, che consente di applicare dispositivi di sicurezza (identificativi univoci e dispositivi antieffrazione) sugli imballaggi dei medicamenti per permettere la verifica della loro autenticità. Questi dispositivi di sicurezza mirano a prevenire l'introduzione di contraffazioni e la commercializzazione illegale di medicamenti nella catena di approvvigionamento legale.
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento, ratifica della Convenzione n. 190 e della Convenzione n. 191
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui brevetti (LBI), decidendo in particolare i seguenti punti: per ogni domanda di brevetto sarà necessario eseguire una ricerca obbligatoria e presentare un rapporto sullo stato della tecnica, sarà consentito richiedere un esame completo su richiesta, sarà permessa la presentazione di atti tecnici in inglese, l’attuale procedura di opposizione sarà sostituita con una procedura di ricorso estesa, saranno incrementate la sicurezza giuridica e la trasparenza sia per i depositanti sia per i terzi (cfr. in merito anche il messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7). Date queste premesse, devono ora essere modificate e integrate le rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, offrendo così l’occasione per rivedere completamente l’OBI (revisione totale). L’OBI risale al 1977 e da allora è stata più volte sottoposta a revisioni parziali. Questo ha fatto sì che la struttura e l’articolazione dell’ordinanza non siano più chiare né ordinate e pertanto verranno modificate nel rispetto delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione. Per quanto concerne il contenuto, l’attuazione della revisione parziale della LBI permetterà di semplificare la procedura. Inoltre, nell’era della digitalizzazione verranno semplificate la comunicazione elettronica nonché la gestione elettronica dei dati ed eliminati gli ostacoli in linea con la trasformazione digitale.
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