Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
La revisione mira ad attuare la richiesta della mozione 21.4183 (Minder, Nessun cambiamento di nome per persone contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria). In questo contesto, verranno anche esaminate delle questioni fondamentali relative al cambiamento del nome, come la competenza, la procedura e i costi.
Il 7 marzo 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Accesso del DFAE al sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi [N-ETIAS] e adeguamenti redazionali). Occorre concretare a livello esecutivo alcune delle modifiche di legge di cui sopra, motivo per cui è necessario modificare l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) nonché l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). Le modifiche riguardano in particolare le modalità dei controlli di frontiera e del ripristino dei controlli alle frontiere interne, la definizione delle regioni transfrontaliere nonché le condizioni delle restrizioni d’entrata per motivi di ordine sanitario. Anche l’adeguamento redazionale della LStrI comporta modifiche a livello di ordinanza.
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e lo spazio Schengen/Dublino. Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre, il regolamento AMMR (UE) 2024/1351, il regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 e il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356. Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Per concretizzare le modifiche legislative è necessario adeguare varie ordinanze della legislazione svizzera.
La convenzione di domicilio tra la Svizzera e l'Impero di Persia (oggi Iran) è stata conclusa nel 1934. Prevede l'applicazione del diritto nazionale in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio (art. 8). L'applicazione del diritto nazionale era comune all'epoca, ma oggi pone problemi di applicazione del diritto e di incertezza giuridica. L'articolo 8 della convenzione di domicilio deve quindi essere adattato in modo che il diritto svizzero si applichi in linea di principio in Svizzera.
Fino a nuovo avviso le possibilità di viaggiare concesse attualmente alle persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione provvisoria vanno mantenute in virtù della normativa corrispondente dell’UE e dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen per le persone con passaporto biometrico dell’Ucraina. Con la modifica di legge proposta viene introdotta nella LStrI una pertinente regolamentazione speciale, applicabile fino all’abrogazione della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina.
da 1 a 5 di 5 risultati