La situazione del bilancio federale rischia di diventare sempre più precaria. Le uscite crescono a un ritmo talmente superiore alle entrate, che non è più possibile pensare di riuscire a rispettare le disposizioni costituzionali imposte dal freno all’indebitamento senza ricorrere a contromisure. Pertanto, a partire dal 2027 sulla base dell’attuale pianificazione finanziaria sono necessarie correzioni importanti per un importo massimo di 3 miliardi di franchi all’anno. Attraverso le presenti misure di sgravio applicabili dal 2027, il Consiglio federale intende quindi presentare una serie di misure in grado di ridurre l’incremento delle uscite e di riportare il bilancio in equilibrio.
IIl quarto rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni comprende gli anni 2020-2025. Ne risulta che negli ultimi anni gli obiettivi della perequazione finanziaria sono stati ampiamente raggiunti. Il Consiglio federale non propone alcuna modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC).
L’iniziativa chiede di garantire l’approvvigionamento di denaro contante e di sottoporre a vota-zione popolare la sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta. Il controprogetto diretto permette di considerare entrambe le richieste formulando le disposizioni in modo più preciso. Mediante il controprogetto diretto, il primo periodo dell’articolo 1 legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) e l’articolo 5 capoverso 2 lettera b legge sulla Banca nazionale (LBN) attualmente in vigore saranno inseriti nella Costituzione.
Il freno all’indebitamento ancorato nella Costituzione richiede che le spese e le entrate ordinarie della Confederazione siano equilibrate sull’arco di un ciclo economico. Il piano finanziario 2024–2026 presenta ampi disavanzi strutturali. Ad inizio 2023, il Consiglio federale ha deciso misure di sgravio per circa 2 miliardi all’anno. Con il presente progetto, il Consiglio federale mette in procedura di consultazione le misure di sgravio che richiedono modifiche di legge.
La modifica della LFFS chiarisce gli strumenti di finanziamento per le FFS, precisando in particolare le condizioni per la concessione di mutui di tesoreria e di mutui della Confederazione. La modifica della legge sul traffico pesante (LTTP) è volta a garantire la liquidità del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso una serie di misure per arginare le ripercussioni sulla salute e sull’economia della pandemia di COVID-19. Ciò comporta elevate uscite straordinarie che, conformemente alla norma complementare al freno all’indebitamento, devono essere ammortizzate. La modifica della legge sulle finanze della Confederazione disciplina il trattamento delle uscite straordinarie connesse alla pandemia di COVID-19.
L'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore stabilisce i requisiti minimi che devono sod-disfare le regolamentazioni cantonali per i casi di rigore, affinché la Confederazione partecipi al relativo finanziamento. Possibili provvedimenti per i casi di rigore possono consistere in fideiussioni, garanzie, mutui e/o contributi a fondo perduto.
Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261) per fornire liquidità alle imprese svizzere. L'obiettivo era dare a queste ultime la possibilità di contrarre rapidamente crediti bancari, garantiti dalle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni riconosciute dallo Stato. Le loro perdite sono a loro volta coperte dalla Confederazione. Il Consiglio federale deve sottoporre al Parlamento la trasposizione di questa ordinanza di necessità nel diritto ordinario entro sei mesi. Al riguardo, l'Esecutivo deve disciplinare i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, in particolare nel caso in cui i creditori usufruiscano di fideiussioni e i crediti siano quindi trasferiti a queste organizzazioni. Nella gestione di questi crediti deve essere garantita una certa flessibilità a favore delle imprese, senza però mettere a repentaglio gli interessi finanziari della Confederazione. A causa dell'urgenza prescritta dalla legge, la durata della consultazione è limitata a tre settimane.
Il Consiglio federale deve controllare costantemente i compiti della Confederazione, l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale (art. 5 LOGA). All'inizio della legislatura 2015-2019 il Consiglio federale ha quindi avviato una verifica sulle riforme strutturali. Le agevolazioni amministrative e le misure di sgravio del bilancio della Confederazione che ne derivano devono ora essere presentate al Parlamento con l'ausilio di un atto mantello che modifica sei leggi federali. La misura più importante consiste nella riduzione dell'indicizzazione dei conferimenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.
Il terzo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni comprende gli anni 2016-2019. Ne risulta che negli ultimi anni gli obiettivi della perequazione finanziaria sono stati ampiamente raggiunti, ma vi è comunque margine di manovra in particolare in merito all'impostazione della dotazione della perequazione delle risorse e all'obiettivo della dotazione minima. Il Consiglio federale propone pertanto una modifica della LPFC.
Il «Rapporto sull'efficacia 2016-2019 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni» può essere ottenuto dal 1° maggio in una versione stampata: finanzausgleich@efv.admin.ch.
Con la revisione della LUMP si intende sopprimere il termine di cambio a partire dalla sesta serie di banconote, garantendo la certezza di poter cambiare in ogni momento presso la BNS i biglietti ritirati. In questo modo il regime svizzero si avvicina a quelli delle valute principali.
Il programma di stabilizzazione 2017-2019 intende assicurare il rispetto delle direttive del freno all'indebitamento nei prossimi anni. Le misure di sgravio ivi contenute riducono le uscite della Confederazione dal 2017 rispetto all'attuale pianificazione di un importo compreso tra 800 milioni e 1 miliardo di franchi. Le 25 misure complessive riguardano tutti i settori di compiti della Confederazione e anche il settore proprio fornirà un contributo. La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019 (legge quadro) consentirà di adeguare 12 leggi federali esistenti e di abrogarne una.
Le modifiche dell'ordinanza concretizzano i parametri approvati il 21 ottobre 2015 dal Consiglio federale per l'adeguamento delle vigenti disposizioni «too big to fail». Nello stesso contesto viene attuata anche la mozione 12.3656 trasmessa dal Parlamento e denominata «Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un'ordinanza distinta e integrarle rapidamente mediante revisione dell'ordinanza sui fondi propri».
Le modifiche legislative introdotte dalla legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389) devono essere concretizzate a livello di ordinanza.
Viene proposta una disposizione costituzionale per ampliare le possibilità delle tasse di incentivazione nel settore del clima e dell'energia iscrivendo nella Costituzione il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione. Il passaggio al sistema d'incentivazione, che funziona principalmente tramite le tasse e gli incentivi correlati, consente di raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici in modo più efficiente e conveniente rispetto alle misure di promozione e regolamentazione.
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha determinato un rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni. Nel periodo 2012-2015 l'obiettivo di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie è stato ampiamente raggiunto. Questa è la conclusione cui giunge il secondo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Unitamente al rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale pone in consultazione proposte per la futura dotazione dei fondi di perequazione.
Il rapporto concernente il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione tratta diverse questioni in sospeso relative all'introduzione di un sistema di incentivazione nel settore dell'energia e all'impostazione della fase di transizione. Esso presenta due varianti che illustrano come potrebbe essere compiuto un primo passo in direzione di un sistema di incentivazione e come potrebbe essere impostato un vero e proprio sistema di incentivazione. Un sistema di incentivazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici a costi economici più bassi rispetto alle misure di sussidiamento e regolamentazione.
Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Con la revisione dell'OICol viene attuata la modifica che è stata approvata dal parlamento il 28 settembre 2012. In quest'ambito dovranno essere concretizzati segnatamente l'estensione del campo d'applicazione della legge, il nuovo concetto di distribuzione, la definizione di investitori qualificati, il nuovo disciplinamento concernente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale così come le regole per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e le banche depositarie.
(vedi francese)
La revisione della legge sugli investimenti collettivi prevede di assoggettare a vigilanza tutti (salvo qualche eccezione) i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Ne consegue che le tasse di base devono essere adattate ai costi supplementari generati dagli istituti sottoposti a vigilanza. Inoltre, poiché nella prassi sono state riscontrate manchevolezze nel calcolo degli emolumenti, si constata che è necessario adeguare la relativa ordinanza, in particolare nell'ambito delle assicurazioni e delle borse.
Tutte le banche svizzere devono soddisfare le esigenze internazionali. Per le banche di rilevanza sistemica la nuova ordinanza adotta l'accordo attuale con le due grandi banche.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una regolamentazione più severa per la ponderazione del rischio concernente i depositi in pegno per immobili d'abitazione, tenendo conto della sostenibilità e del grado del deposito in pegno.