Il presente progetto di legge si basa sui risultati della valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico già presentata al Parlamento e contiene le modifiche alla legge che ne derivano. Le modifiche previste alla legge sulla geoinformazione e le relative modifiche di terzi mirano a chiarire il rapporto tra il Catasto e il registro fondia-rio e a consentire un'espansione contenutistica del Catasto. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e per evitare incertezze giuridiche, non solo viene abrogata senza sostituzione la responsabilità di diritto speciale, ma anche la disposizione secondo cui il contenuto del Catasto è considerato noto.
In Svizzera le condotte di approvvigionamento e smaltimento sono documentate e accessibili in modi molto diversi. Un complemento della legge sulla geoinformazione intende creare la base legale per un Catasto delle condotte svizzero (CCCH). Quest’ultimo dovrebbe fornire geodati in modo completo ed esaustivo a livello svizzero sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture, nella qualità necessaria e in forma armonizzata, al fine di sostenere la sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi nel sottosuolo, nonché la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione. Ciò fornirà un importante contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento della società con energia, acqua e comunicazioni nonché allo smaltimento.
Il motivo principale e il contenuto della revisione è la prevista introduzione del nuovo modello di dati DM.flex per la misurazione ufficiale. Con DM.flex, troverà impiego in futuro un modello di dati modulare e flessibile per la misurazione ufficiale. Altri punti della revisione sono i dettagli sulla nuova regolamentazione del finanziamento della misurazione ufficiale, la regolamentazione dell’archiviazione e l’introduzione della storicizzazione, l’apertura alle nuove tecnologie, l’inclusione dei piani di servitù nella misurazione ufficiale, l’introduzione della certificazione elettronica nell’ambito della misurazione ufficiale, l’introduzione di una clausola sperimentale e l’adeguamento del flusso delle notifiche nelle procedure di approvazione dei piani.
La pianificazione del sottosuolo è una necessità dati i sempre maggiori conflitti d’uso che sopravvengono. Oggigiorno mancano le informazioni geologiche spaziali necessarie alla pianificazione del sottosuolo nonché ai fini della geologia nazionale. L’obiettivo di questa proposta è di creare la base giuridica adeguata per rendere disponibili in futuro i dati geologici per la pianificazione del sottosuolo.
I lavori al catasto delle condotte svizzero adempiono al mandato del Consiglio federale secondo la misura b. «Miglior rilevamento degli utilizzi esistenti nel sottosuolo» contenuta nel Rapporto del Consiglio federale sull'uso del sottosuolo «Bericht des Bundesrates zur Nutzung des Untergrundes in Erfüllung des Postulats 11.3229, Kathy Riklin, vom 17. März 2011» del 5 dicembre 2014. In assenza di direttive da parte dello Stato, non sarà operata nel prossimo futuro alcuna documentazione a livello svizzero delle infrastrutture di approvvigionamento e smaltimento. La Confederazione intende pertanto sviluppare, in stretta collaborazione con i partner interessati, in particolare i Cantoni, un catasto delle condotte svizzero. Attraverso il coordinamento e l'armonizzazione a livello nazionale sarà possibile documentare l'utilizzo dello spazio fuori terra e sotterraneo da parte delle infrastrutture di approvvigionamento e smaltimento in modo omogeneo, affidabile e al passo con i tempi in tutta la Svizzera al fine di.
La prevista revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4) intende creare in futuro una chiara distinzione tra la funzione di base del Catasto e le sue ulteriori funzioni. L'estratto verrà semplificato e si rinuncerà inoltre all'autenticazione. Attraverso la creazione di una base giuridica per i contributi della Confederazione si intende garantire l'ulteriore sviluppo del Catasto. L'organo di accompagnamento esistente continuerà inoltre a operare anche nei quattro anni d'esercizio successivi alla conclusione della valutazione.
Il 1° luglio 2008 sono entrati in vigore la Legge sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) e le relative ordinanze esecutive. Nell'ambito dell'elaborazione della tabella di marcia per l'introduzione dei modelli di geodati minimi (mandato del CF del 21 maggio 2008) sono state presentate diverse richieste di modifica, relative in particolare al catalogo dei geodati di base (Allegato 1 OGI). Queste modifiche riguardano in particolare l'armonizzazione delle denominazioni con la presente legislazione specialistica e una più chiara regolamentazione delle competenze tra i singoli servizi federali nella colonna 'livello di autorizzazione all'accesso'.
Sono messe in consultazione le nuove ordinanze e quelle revisionate sul progetto della legge federale sulla geoinformazione (LGI) adottato dal Consiglio federale ed attualmente in trattamento dal Parlamento. La LGI, come pure le ordinanze d'applicazione, dovrebbero entrare in vigore il 1. gennaio 2008.