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Fonte
fedlex.admin.ch

La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.

In corso
29. gennaio 2026 - 30. marzo 2026

Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP)

L’istituto collettore della previdenza professionale deve poter depositare gli averi di libero passaggio fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi senza interessi presso l’Amministrazione federale delle finanze per altri sei anni, se il suo grado di copertura scende al di sotto del 103 per cento e che il tasso guida della Banca na-zionale svizzera sia pari o inferiore allo zero per cento.

Ecco come partecipare alla consultazione:

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