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fedlex.admin.ch

La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.

Previste
gennaio 2026 - marzo 2026

Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP)

Se il tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera è pari o inferiore allo zero per cento, il Consiglio federale deve avere la competenza di accordare all’istituto collettore il diritto di depositare senza interessi fondi di libero passaggio fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi presso la Tesoreria federale, a condizione che il suo grado di copertura scenda al di sotto del 105 per cento.