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L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina vieta l’esportazione di diversi beni rilevanti per la guerra sia nella Federazione Russa che in Ucraina. Quest’ultimo provvedimento è necessario per rispettare il principio di parità di trattamento sancito dal diritto di neutralità. Poiché l’UE non prevede divieti di esportazione dei beni in questione verso l’Ucraina, queste misure non potevano essere adottate in base alla legge sugli embarghi. Sono state quindi emanate in base all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e hanno carattere temporaneo. La validità delle ordinanze emanate in base a questa disposizione costituzionale può essere prorogata una sola volta, in conformità con l’articolo 7c, capoverso 2, della legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione. Tuttavia, l'ordinanza decade automaticamente se il Consiglio federale non presenta all’Assemblea federale, entro sei mesi dalla proroga, un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. Il nuovo decreto mira quindi a creare una nuova base legale che consenta al Consiglio federale di estendere all’Ucraina le misure coercitive adottate nei confronti della Russia, qualora ciò sia necessario per salvaguardare gli obblighi di neutralità del Paese.