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L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) vieta l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia e dell’Ucraina o per un uso in questi due Paesi.
Il divieto di esportazione è stato disposto nel 2022 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. In data 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di estendere il divieto di esportazione e ha incaricato il DEFR di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
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