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fedlex.admin.ch

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agosto 2026 - novembre 2026

Revisione dell’ordinanza del DFI concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Il 1° luglio 2025 è stato introdotto nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) l’obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari di origine animale prodotte con metodi che provocano sofferenze agli animali e senza anestesia. Al contempo il DFI ha emanato un’ordinanza concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, i cui allegati sono ancora vuoti.

In questi elenchi devono essere indicati i Paesi che vietano per legge i metodi di produzione soggetti all’obbligo di dichiarazione. Le derrate alimentari provenienti da tali Paesi sono esenti dall’obbligo di dichiarazione se sono state prodotte conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese. Gli elenchi dei Paesi devono essere redatti entro il periodo transitorio di due anni previsto per l’obbligo di dichiarazione.