L'ordinanza del Consiglio federale deve essere adeguata alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) a seguito dell'attuazione delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 2. Concretamente si tratta di implementare o adeguare a livello di ordinanza le basi legali relative ai rimborsi (i cosiddetti modelli di prezzo) per il rimborso provvisorio dei medicamenti (rimborso giorno 0), compensazione all'assicurazione obbligatoria delle cure mediche in caso di volumi di mercato elevati (modelli di costi conseguenti) e verifica differenziata dei criteri EAE). Allo stesso tempo, dovrebbero essere apportate modifiche generali al sistema di fissazione dei prezzi dei medicamenti e al rimborso dei medicamenti nei singoli casi, che comporteranno adeguamenti delle disposizioni esistenti dell'ordinanza sull'AOS. Allo stesso tempo, tuttavia, alcune norme esistenti dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche (ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione malattie, OAMal) devono essere elevate al livello dell'OAMal.
Il 21 marzo 2025, le Camere federali hanno approvato la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; SR 832.10). Questo pacchetto legislativo si basa sul rapporto del gruppo di esperti del 24 agosto 2017 «misure di contenimento dei costi per sgravare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie» e mira a contenere l’aumento dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a un livello giustificato da motivi medici. Il secondo pacchetto per il contenimento dei costi comprende 16 misure: Il presente pacchetto di misure relative alla modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; SR 832.102) contiene le misure «prestazioni fornite dai farmacisti», «ampliamento delle prestazioni delle levatrici», «tariffe di riferimento eque per la libera scelta dell’ospedale in tutta la Svizzera» e «precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità».
L'ordinanza del DFI sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) deve essere adeguata a seguito della modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (attuazione delle misure di contenimento dei costi, pacchetto 2). Concretamente si tratta di concretizzare a livello OPre le basi giuridiche relative ai rimborsi (i cosiddetti modelli di prezzo) per il rimborso provvisorio dei medicamenti (rimborso giorno 0), compensazione all'assicurazione malattie obbligatoria in caso di volumi di mercato elevati (modelli basati sui costi) e verifica differenziata dei criteri EAE. Allo stesso tempo, devono essere apportate modifiche generali al sistema di fissazione dei prezzi dei medicamenti e al rimborso dei medicamenti nei singoli casi, che comportano adeguamenti delle disposizioni vigenti dell'ordinanza OPre.
La vigente ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari deve essere adeguata nel quadro dell’attuazione dell’oggetto del Consiglio federale 23.050 «Legge sugli assegni familiari. Modifica (Introduzione di una perequazione completa degli oneri)».
Il Consiglio federale intende opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)». Il controprogetto indiretto consiste in una nuova legge quadro sull'inclusione delle persone con disabilità e in una modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale intende inoltre abrogare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn).
La legge sui disabili del 13.12.2002 è rafforzata con l’introduzione di una protezione materiale e procedurale per le persone con disabilità contro la discriminazione, sia nei rapporti di lavoro secondo il diritto privato che nell’accesso e nell’uso delle prestazioni di privati destinate al pubblico. L’avamprogetto regola anche il riconoscimento delle lingue dei segni e la promozione dell’uguaglianza per le persone sorde o audiolese.