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Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2011 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) obbligano i detentori di centrali idroelettriche a ridurre gli effetti negativi sui corsi d'acqua attuando misure di risanamento nell'ambito dei deflussi discontinui, della riattivazione del bilancio in materiale solido di fondo e della libera migrazione dei pesci. Per le centrali idroelettriche esistenti, il finanziamento delle misure di risanamento è stato disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn, RS 730.01). Secondo l'appendice 1.7 numero 3.3 OEn sull'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche il DATEC ha l'obbligo di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza attua tale obbligo.
La revisione parziale della LARE si prefigge di integrare nell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni ASRE tre prodotti (assicurazione del credito di fabbricazione, garanzia cauzionale e garanzia di rifinanziamento) introdotti con la legge federale urgente del 21 marzo 2009 (RS 946.11) e attualmente validi fino alla fine del 2015. Inoltre, la revisione della LARE modifica le condizioni quadro per stipulare gli accordi di riassicurazione (diritto privato) e la stipula delle assicurazioni: in generale, la ASRE proporrà le sue polizze assicurative e garanzie sotto forma di «decisione». Nell'ordinanza, in particolare, la clausola derogatoria per le esportazioni con una «quota minima di valore aggiunto svizzero» inferiore al 50 per cento sarà sostituita da una prassi discrezionale che tenga maggiormente conto e con più trasparenza dell'elevato grado di integrazione dell'economia svizzera nella divisione internazionale del lavoro.
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di adeguare gli standard di efficienza per gli apparecchi elettrici contemplati nell'ordinanza sull'energia (mozione 11.3376 «Standard d'efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera»). La Svizzera dovrà recepire, per quanto possibile simultaneamente, gli standard d'efficienza energetica secondo la direttiva dell'Unione europea sulla progettazione ecocompatibile. È inoltre tenuta a orientare sistematicamente gli standard d'efficienza energetica alla best available technology, cioè alle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista dell'efficienza, assumendo un ruolo di leader in Europa per importanti categorie di apparecchi. La presente revisione parziale dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) attua tali richieste della mozione, in conformità con la Strategia energetica 2050 del Consiglio federale.
Adeguamento dell'articolo 60 capoverso 2 dell'OLL 1 concernente la durata del lavoro e dell'allattamento in caso di gravidanza e di maternità in vista della ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
la presente revisione costituisce in primo luogo una risposta alle richieste dei partner interni ed esterni alla Confederazione che intendono utilizzare sistematicamente i dati pubblicamente accessibili del Registro delle professioni mediche MedReg (ossia tramite l'interfaccia/web-services). Questi partner necessitano le informazioni del MedReg per l'esecuzione delle loro leggi o per l'adempimento di compiti che servono a un interesse pubblico. L'ordinanza deve essere adeguata di conseguenza affinché essi possano ottenere l'accesso. La revisione offre pure l'occasione di prelevare emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia, nonché di adeguare i riferimenti e correggere in tal senso gli allegati.
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
In adempimento della mozione Rutschmann 10.3780 «Modifica e integrazione della LEF. Professione di rappresentante dei creditori» dev'essere introdotta una modifica dell'articolo 27 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), che garantisca il libero accesso al mercato svizzero ai rappresentanti dei creditori.
La revisione totale dell'ordinanza sulle banche comprende l'attuazione delle nuove disposizioni della legge sulle banche relative alle prescrizioni contabili e agli averi non rivendicati. L'ordinanza sarà inoltre completamente rielaborata sotto il profilo formale e redazionale.
La presente modifica dellʼordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi lʼaggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, lʼinserimento di nuove epizoozie e lʼadeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifiche per la registrazione dei cani secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dellʼallegato dellʼordinan-za del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).
L'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ha introdotto alcuni anni fa un sistema standardizzato di suddivisione delle gallerie in categorie, allo scopo di limitare il trasporto di merci pericolose al loro interno. Dopo una prima classificazione provvisoria delle gallerie già allora soggette a limitazioni, è ora possibile stabilire a titolo definitivo le restrizioni di transito in galleria sulla base di un nuovo metodo di analisi dei rischi (Appendice 2 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada). Le limitazioni devono essere indicate attraverso i segnali previsti dall'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), il cui disposto dovrà pertanto essere adeguato al fine di garantire una segnaletica uniforme.
Il rapporto concernente il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione tratta diverse questioni in sospeso relative all'introduzione di un sistema di incentivazione nel settore dell'energia e all'impostazione della fase di transizione. Esso presenta due varianti che illustrano come potrebbe essere compiuto un primo passo in direzione di un sistema di incentivazione e come potrebbe essere impostato un vero e proprio sistema di incentivazione. Un sistema di incentivazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici a costi economici più bassi rispetto alle misure di sussidiamento e regolamentazione.
I diritti di partecipazione di cui attualmente la parte lesa dispone nella procedura penale militare sono meno estesi di quelli previsti dal nuovo Codice di procedura penale. Il processo penale militare che ha fatto seguito all'incidente della Jungfrau nel 2007 ha evidenziato che il diritto vigente non soddisfa tutte le esigenze di un codice di procedura penale moderno per quanto concerne i diritti di parte della parte lesa. La Commissione ritiene pertanto che vi sia la necessità di intervenire a livello legislativo e propone di adeguare i diritti di parte della parte lesa nella procedura penale militare a quelli previsti dal Codice di procedura penale svizzero.
L'esecuzione del servizio civile deve essere adeguata alle nuove basi legali dell'esercito (revisione in corso della legge militare). Nel contempo il Consiglio federale crea le basi per l'adempimento della mozione 11.3362 (migliorare la formazione dei civilisti). Altre modifiche mirano a mantenere l'efficienza dell'esecuzione. L'inserimento dell'ambito d'attività «scuola» è volto a creare nuove possibilità d'impiego per i civilisti.