Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 franchi non devono essere assoggettate all'imposta federale diretta, purché questi utili siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali. I Cantoni devono poter stabilire autonomamente il limite di esenzione.
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.
Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale negli USA. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato in Svizzera un Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Alcuni obblighi definiti nell'Accordo devono essere trasposti in una legge federale.
Il disegno rientra negli sforzi del Dipartimento federale delle finanze (DFF) volti a semplificare il sistema fiscale. I Cantoni sono investiti della competenza di giudicare tutte le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta. La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC) può essere soppressa. Affinché possa anche essere garantita una giurisprudenza uniforme a livello nazionale, il Tribunale federale giudicherà d'ora in poi in ultima istanza i casi di condono dell'imposta, ma solo se si tratta di «casi particolarmente importanti».
La sorveglianza delle imprese di revisione è assunta da due autorità, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e l' Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le imprese di revisione che queste sorvegliano, ognuna nel loro ambito di competenza, sono spesso le stesse imprese che però agiscono in diversi settori e con dei ruoli differenti. Il progetto vuole riunire sotto uno stesso tetto tutte le competenze in materia di sorveglianza. L'ASR eserciterà da sola questa funzione per tutte le imprese di revisione (terminologia ASR) o società di audit (terminologia FINMA).
Con la revisione dell'OICol viene attuata la modifica che è stata approvata dal parlamento il 28 settembre 2012. In quest'ambito dovranno essere concretizzati segnatamente l'estensione del campo d'applicazione della legge, il nuovo concetto di distribuzione, la definizione di investitori qualificati, il nuovo disciplinamento concernente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale così come le regole per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e le banche depositarie.
Con la modifica dell'ordinanza sulle borse viene attuata la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) approvata dal Parlamento a fine settembre 2012. Gli atti modificatori disciplinano in particolare le eccezioni ai nuovi divieti di insider trading e manipolazione del mercato ai sensi del diritto in materia di vigilanza. In ambito di diritto della pubblicità e delle offerte pubbliche di acquisto viene inoltre spiegato il concetto di «quotazione principale».
Lo scopo della revisione è di fissare nella legge federale sull'imposta federale diretta un'imposizione dei coniugi e delle famiglie compatibile con la Costituzione che sia per quanto possibile neutrale nei confronti dei diversi modelli di coppia o di famiglia. Affinché in futuro i coniugi non siano gravati più dei concubini, dovrebbe essere introdotto il modello «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». Per equilibrare le differenze di onere tra coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito, bisognerebbe prevedere una deduzione per i coniugi con reddito unico. Persone non coniugate con figli dovranno inoltre essere tassate secondo la tariffa di base. Al fine di non gravare più di oggi le famiglie monoparentali con basso e medio reddito dovrebbe essere concessa loro una nuova deduzione sociale.
(vedi francese)
La revisione della legge sugli investimenti collettivi prevede di assoggettare a vigilanza tutti (salvo qualche eccezione) i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Ne consegue che le tasse di base devono essere adattate ai costi supplementari generati dagli istituti sottoposti a vigilanza. Inoltre, poiché nella prassi sono state riscontrate manchevolezze nel calcolo degli emolumenti, si constata che è necessario adeguare la relativa ordinanza, in particolare nell'ambito delle assicurazioni e delle borse.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti della curva di rendimento. L'attuale regola rigida sullo sconto di impegni assicurativi dovrebbe essere abrogata.
Tutte le banche svizzere devono soddisfare le esigenze internazionali. Per le banche di rilevanza sistemica la nuova ordinanza adotta l'accordo attuale con le due grandi banche.
Con il progetto «Salario standard e imposta alla fonte» (ELM/QSt) si intende offrire ai datori di lavoro, nel quadro di un ampliamento del sistema elettronico di notifica dello stipendio (ELM, «Elektronische Lohmeldeverfahren»), la possibilità di trasmettere elettronicamente alle amministrazioni delle contribuzioni i loro dati sull'imposta alla fonte. Questo progetto si iscrive nella strategia di Governo elettronico in Svizzera, che mira a introdurre processi elettronici nella relazione governo-imprese. La Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha elaborato le basi necessarie per attuare il progetto. [Documenti in solo francese]