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Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Gemäss Bundesvorgaben muss die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVG durch eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt erfolgen. Mittels einer befristeten Übergangsverordnung hat der Regierungsrat die notwendigen Grundlagen für die Schaffung der Anstalt per 1. Januar 2012 geschaffen. Die neue Anstalt, die BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA), nimmt auch die Aufsicht über die klassischen Stiftungen wahr.
Die Übergangsverordnung ist auf den 1. August 2013 durch ein Gesetz abzulösen. Mit der Vorlage werden im Wesentlichen die Bestimmungen der bestehenden Übergangsverordnung in das Gesetz überführt. Die Bestimmungen sind zudem so gestaltet, dass Raum für Zusammenarbeitslösungen möglich sind.
La modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente lo scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri e con gli intermediari finanziari.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di esaminare l'introduzione di un ammortizzatore anticiclico sui fondi propri per lottare contro l'accumulo ciclico di rischi sistemici e di sottoporgli una proposta per la relativa applicazione giuridica.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una regolamentazione più severa per la ponderazione del rischio concernente i depositi in pegno per immobili d'abitazione, tenendo conto della sostenibilità e del grado del deposito in pegno.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
La LIFI serve all'attuazione delle nuove convenzioni in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Essa contiene disposizioni sull'organizzazione, sulla procedura, sui rimedi giuridici e le disposizioni penali necessarie in virtù delle nuove convenzioni in ambito fiscale.
Per la protezione degli investitori e al fine di preservare la competitività dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale deve essere adeguata alle esigenze internazionali.
Il presente avamprogetto intende aggiornare nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) i termini di prescrizione e le sanzioni dei delitti ai sensi della parte generale del Codice penale (PG-CP). Inoltre, in entrambe le leggi dovranno essere effettuati adeguamenti alla legge federale sul Tribunale federale (LTF).
La legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) contiene le disposizioni procedurali per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. Con l'entrata in vigore della LAAF viene abrogata l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), posta in vigore il 1° ottobre 2010.
Allo scopo di limitare i rischi economici dovuti a banche di rilevanza sistemica, la vigente legge dell'8 novembre 1934 sulle banche deve essere completata con nuovi articoli concernenti le banche di rilevanza sistemica e il capitale sociale supplementare. Nel quadro della regolamentazione è inoltre necessario adeguare le seguenti leggi federali: - Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; - legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; - legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva; - legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale.
Qualora acquisti almeno un terzo dei diritti di voto di una società quotata in borsa, l'azionista deve presentare un'offerta pubblica di acquisto relativa a tutti i titoli rimanenti. Secondo la legge sulle borse (LBVM), il prezzo pubblico offerto può essere inferiore al prezzo per i titoli convenuto precedentemente con gli azionisti principali. In base alla proposta della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) questo cosiddetto premio di controllo deve essere abrogato poiché viola il principio dell'uguaglianza di trattamento degli azionisti e nel confronto europeo costituisce un fatto unico. Al fine di valutare se un'eventuale modifica della LBVM (art. 32 cpv. 4) è di interesse pubblico e se debba essere inserita nella revisione in corso della legge sulle borse, la SFI sta effettuando presso gli ambienti interessati un'indagine conoscitiva che si concluderà il 24 febbraio 2011.
CDI riveduta contenente l'articolo 26 OCSE. (Vedi anche il testo francese)
Le persone assoggettate illimitatamente alle imposte potranno in futuro dedurre dal reddito imponibile un importo massimo di 10 000 franchi annui (il doppio per i coniugi) depositati su un conto di risparmio per l'alloggio al fine di finanziare il primo acquisto a titolo oneroso di un immobile ubicato in Svizzera e adibito durevolmente a loro abitazione. La durata massima del contratto di risparmio per l'alloggio è di dieci anni. Nel caso in cui il deposito a risparmio per l'alloggio è impiegato per uno scopo diverso da quello per cui è stato costituito, l'imposta sul reddito dovuta è interamente ricuperata.
L'imposizione secondo il dispendio è un importante strumento di politica fiscale, di grande rilievo economico e di lunga tradizione. Il Consiglio federale intende migliorare questo istituto e rafforzarne l'accettazione. Un certo numero di adeguamenti mirati dovrà garantire che si tenga conto dell'attrattiva del nostro Paese e di considerazioni di equità. Nel contempo occorre accrescere la certezza del diritto e armonizzare la legislazione fiscale della Confederazione e dei Cantoni.
Si tratta di atti d'esecuzione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN).
Il Consiglio federale in data 24 marzo 2010 ha avviato, tramite una revisione della OCG, l'adattamento di alcuni criteri distintivi tra casinò A e B alla situazione attuale; segnatamente è stato aumentato il numero massimo di apparecchi automatici da gioco autorizzati nei casinò di tipo B. Permane la differenza fondamentale ai sensi della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). È stata inoltre regolata la messa in servizio di sistemi tecnici di sorveglianza ai tavoli da gioco in tutti i casinò. Sono state altresì rielaborate le disposizioni dell'ordinanza volte a garantire la buona reputazione e un'attività irreprensibile delle case da gioco nonché delle persone ad esse legate.