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Oggetto della procedura di consultazione è la revisione parziale della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb). Con il progetto si potrà garantire un'esecuzione efficace dell'assistenza amministrativa internazionale. Inoltre si devono adeguare il campo d'applicazione dei provvedimenti coercitivi e le disposizioni penali allo scopo di migliorare l'applicazione delle sanzioni internazionali. La legge sul materiale bellico, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge sull'energia nucleare devono pure essere adeguate, data la loro affinità materiale con la legge sugli embarghi.
Tramite l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), il legislatore prevede l'istituzione e il mantenimento di un fondo per la formazione professionale da parte delle associazioni professionali (art. 60 cpv. 1 LFPr) e, a determinate condizioni, la dichiarazione di obbligatorietà generale dei fondi da parte del Consiglio federale (art. 60 cpv. 3 LFPr). La dichiarazione di obbligatorietà generale conferisce al responsabile del fondo il diritto di riscuotere un contributo dalle aziende del ramo e, se necessario, di rendere esecutivo il pagamento del contributo. Il Tribunale federale ha stabilito, con decisione del 4 febbraio 2010 (2C_58/2009), che la richiesta di contributi ad un fondo dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale rientra nella sfera del diritto pubblico. Nell'interesse della sicurezza giuridica ai fini della riscossione e della tutela del diritto ai contributi, la decisione del Tribunale federale rende necessario un adeguamento dell'ordinanza sulla formazione professionale.
Il 30 novembre 2008, il Popolo ed i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" ed un nuovo articolo 123b Cost. Ritenendo che tale disposizione fosse troppo imprecisa, il Consiglio federale ha deciso di prevedere una legge che ne consenta l'attuazione, al fine di garantire la certezza del diritto. L'avamprogetto consiste in una modifica dell'articolo 101 CP e prevede che i reati previsti dagli articoli 187 capoverso 1, 189, 190 e 191 CP diventino imprescrittibili se commessi su fanciulli minori di 10 anni.
Il 18 giugno 2010, l'Assemblea federale ha approvato la modifica della legge sul CO2 sancendo per legge l'obbligo delle centrali termiche a combustibili fossili di compensare le loro emissioni di CO2. Il presente atto normativo di esecuzione concretizza tali disposizioni.
La legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo (Innotour) è entrata in vigore il 1° febbraio 1998. Essa persegue l'obiettivo di migliorare l'attrattiva dell'offerta turistica e la competitività della Svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno prorogato per due volte la legge temporanea. Essa resterà in vigore fino a gennaio 2012. Considerate le esperienze positive in sede di esecuzione si prevede di convertire l'atto legislativo in una legge indeterminata.
Il Consiglio federale in data 24 marzo 2010 ha avviato, tramite una revisione della OCG, l'adattamento di alcuni criteri distintivi tra casinò A e B alla situazione attuale; segnatamente è stato aumentato il numero massimo di apparecchi automatici da gioco autorizzati nei casinò di tipo B. Permane la differenza fondamentale ai sensi della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). È stata inoltre regolata la messa in servizio di sistemi tecnici di sorveglianza ai tavoli da gioco in tutti i casinò. Sono state altresì rielaborate le disposizioni dell'ordinanza volte a garantire la buona reputazione e un'attività irreprensibile delle case da gioco nonché delle persone ad esse legate.
L'OIP è modificata nell'ambito della revisione della LCSl, attualmente all'esame del Parlamento. Da un lato, nuove prestazioni di servizi vengono sottoposte all'obbligo di indicare il prezzo, dall'altro alcune disposizioni dell'OIP vengono allentate, in particolare per quanto riguarda la pubblicità con indicazione di prezzi.
L'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico è entrata in vigore il 1° aprile 2007. L'obiettivo dell'ordinanza è di incrementare la professionalità del Servizio veterinario pubblico. Le esperienze maturate nell'ambito dell'attuazione hanno dimostrato che sono necessari diversi miglioramenti e singole modifiche.
Da un lato - nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori - la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
Secondo la mozione 07.3282 il Consiglio federale incarica il Controllo federale delle finanze (CDF) di effettuare una procedura di consultazione sulla revisione della legge sul Controllo delle finanze (LCF). Con la revisione si intende colmare l'attuale lacuna nel processo di verifica dell'imposta federale diretta. Attualmente nessun organo di vigilanza finanziaria indipendente è esplicitamente competente per la verifica nel settore dell'imposta federale diretta. La proposta adegua gli articoli 16 e 17 LCF, risalenti al 1967, alle modifiche subentrate negli scorsi anni. L'attuale collaborazione intrattenuta dal CDF con i Controlli cantonali delle finanze viene rafforzata. La proposta consente di impostare la vigilanza finanziaria in modo federativo e pertinente.
Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri (controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES). Il recepimento e la trasposizione della direttiva sul rimpatrio necessitano l'adeguamento di diverse ordinanze. Sono interessate in particolare l'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e l'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314). Le modifiche d'ordinanza devono entrare in vigore al più tardi il 12 gennaio 2011.
Con la modifica dell'ordinanza sulla pesatura degli animali macellati si prevede di tener conto delle attuali condizioni vigenti nella determinazione del peso delle carcasse. L'intento è quindi anche di migliorare e uniformare l'esecuzione.
A partire da gennaio 2011 il titolo di soggiorno quale viene definito dal regolamento (CE) 1030/2002 deventa biometrico. Occorre prevedere la concretizzazione delle basi legali del messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 in tre ordinanze: l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), l'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr). Si tratta di definire esattamente chi riceve un titolo di soggiorno biometrico e quali sono gli emolumenti percepiti in tale contesto.
Adeguamento delle tasse e indennità alla situazione attuale (nuovi esami, cambiamento delle modalità degli esami, correzione delle imprecisioni, ecc.)
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo Strumento ONU per il rintracciamento fissano standard minimi per armonizzare gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati, consentendo in tal modo di combattere efficacemente la fabbricazione e il traffico illecito di armi. Nel 2008 il Consiglio federale ha deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dai due atti normativi. La firma del Protocollo ONU sulle armi da fuoco da parte della Comunità europea ha comportato l'adeguamento della Direttiva CE sulle armi. La sua trasposizione e applicazione equivalgono quindi in gran parte a una trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Vi sono tuttavia delle differenze riguardanti il campo d'applicazione e il contenuto che rendono necessari ulteriori adeguamenti. La presente revisione contiene, nell'avamprogetto I l'approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, l'autorizzazione del Consiglio federale a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo e la sua trasposizione nel diritto nazionale. L'unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento è invece inserita nell'avamprogetto II. Nella legge sui sistemi d'informazione militari è sancita una proroga del periodo di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale. Infine, viene proposta una modifica della legge sulle armi la cui necessità è emersa nel contesto dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ossia i Regolamenti FRONTEX e RABIT.
La modifica del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione sull'ambiente (LPAmb) precisa in che misura le organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere possono svolgere attività economiche. Il DATEC ha quindi esaminato l'elenco di tali organizzazioni per accertare se le loro attività economiche sono compatibili con la nuova disposizione. Inoltre ha valutato se le stesse soddisfano le rimanenti disposizioni del diritto di ricorso.
La creazione di una legge federale di applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione mira a elevare a livello di legge in senso formale gli elementi dell'attuale ordinanza sulla conservazione delle specie che autorizzano un'ingerenza nei diritti fondamentali. La revisione della legge sulle epizoozie mira principalmente a consolidare le misure di prevenzione. La legge sulla protezione degli animali, infine, è migliorata e aggiornata in alcuni punti.
Mit dem neuen Gesetz sollen kantonale Rahmenbedingungen für die Sport- und Bewegungsförderung geschaffen werden. Dabei gilt es, einerseits Bewährtes zu erhalten und andererseits neuen Sportentwicklungen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Das neue Gesetz beschreibt die Tätigkeitsgebiete des Kantons und ermöglicht den Einbezug aller Akteure im Sport. Auf diese Weise soll der hohe Stellenwert der ehrenamtlichen Arbeit im Bereich von Sport und Bewegung auch in Zukunft gesichert werden.
Le norme sulla copertura con fondi propri e sulla ripartizione dei rischi nell'Ordinanza sui fondi propri saranno adeguate a standard internazionali più severi.
La LSCPT in vigore è totalmente rivista. È indispensabile evitare, ora come nei prossimi anni, che la sorveglianza venga neutralizzata utilizzando nuove tecnologie. In sostanza, l'obiettivo non è quello di incrementare la sorveglianza, bensì di poterla migliorare.