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Secondo la mozione 07.3282 il Consiglio federale incarica il Controllo federale delle finanze (CDF) di effettuare una procedura di consultazione sulla revisione della legge sul Controllo delle finanze (LCF). Con la revisione si intende colmare l'attuale lacuna nel processo di verifica dell'imposta federale diretta. Attualmente nessun organo di vigilanza finanziaria indipendente è esplicitamente competente per la verifica nel settore dell'imposta federale diretta. La proposta adegua gli articoli 16 e 17 LCF, risalenti al 1967, alle modifiche subentrate negli scorsi anni. L'attuale collaborazione intrattenuta dal CDF con i Controlli cantonali delle finanze viene rafforzata. La proposta consente di impostare la vigilanza finanziaria in modo federativo e pertinente.
Adeguamento delle tasse e indennità alla situazione attuale (nuovi esami, cambiamento delle modalità degli esami, correzione delle imprecisioni, ecc.)
Le norme sulla copertura con fondi propri e sulla ripartizione dei rischi nell'Ordinanza sui fondi propri saranno adeguate a standard internazionali più severi.
Ai fini dell'attuazione di una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati il Consiglio federale propone una nuova deduzione delle spese di formazione, che deve essere concepita quale deduzione generale e integrata sia nella LIFD sia nella LAID. In futuro, tutte le spese di formazione sostenute per ragioni professionali saranno deducibili a titolo di spese di formazione professionale. Solo le spese della prima formazione e quelle per gli hobby o l'autorealizzazione sono escluse.
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha determinato un rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni. L'obiettivo dichiarato di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie è stato ampiamente conseguito. Questa è la conclusione cui giunge il primo rapporto sull'efficacia della NPC. Unitamente al rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale pone in consultazione proposte per la futura dotazione dei fondi di perequazione. La consultazione dura fino al 2 luglio. Per l'imminente quadriennio 2012-2015 viene proposto l'adeguamento degli attuali contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.
Con il Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) le finanze federali dovrebbero essere sgravate di 1,5 miliardi all'anno. In tal modo, nell'ottica attuale è possibile adempiere le direttive del freno all'indebitamento negli anni di piano finanziario. Allo stesso tempo il PCon 11/13 permette di realizzare riduzioni, rinunce e riforme immediate a seguito della verifica dei compiti, che non necessitano di adeguamenti legislativi o che ne richiedono solo di lievi. Le riforme approfondite saranno portate avanti dai Dipartimenti competenti nel quadro di progetti separati. Il rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti fornisce informazioni su questi progetti e sulle loro tappe fondamentali.
esiste solo in tedesco o francese. L'OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants). L'OACDI règle en particulier l'examen préliminaire des demandes d'assistance administrative, l'obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l'utilisation à d'autres fins des renseignements fiscaux transmis, l'interdiction d'accorder l'assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d'assistance administrative de la Suisse.
Da un'analisi delle disposizioni in materia di reati borsistici e di abusi di mercato effettuata da una commissione di esperti è emerso che queste prescrizioni devono essere rielaborate dal profilo materiale e procedurale. Il progetto propone norme più maneggevoli, che sanzionano in maniera efficiente i comportamenti illeciti sul mercato e tengono conto delle regolamentazioni internazionali.
La Svizzera intrattiene con la Turchia delle strette relazioni economiche, basate sull'accordo di libero scambio concluso tra l'AELS e la Turchia e entrato in vigore nel 1992, sull'accordo del 3 marzo 1988 concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti e sulla convenzione di commercio conclusa il 13 dicembre 1930 tra i due paesi. Tenuto conto delle prospettive di crescita, il mercato turco presenta un forte potenziale per le esportazioni svizzere. La Svizzera esporta attualmente verso la Turchia beni e servizi per un valore annuale di 2 miliardi di franchi svizzeri. Circa la metà di queste esportazioni riguardano il settore chimico e farmaceutico, mentre il 30% quello dell'industria meccanica (segnatamente macchine tessili). Per ciò che concerne le importazioni effettuate dalla Turchia, la Svizzera si posiziona all'ottavo posto tra i fornitori esteri. Nel 2004, la Svizzera era al sesto posto degli investitori diretti stranieri. La convenzione riveduta contiene delle disposizioni che assicurano una solida protezione contro la doppia imposizione e comportano dei vantaggi importanti in favore di uno sviluppo delle relazioni economiche.
Con un orientamento mirato verso agli standard energetici, gli effetti di trascinamento devono essere diminuiti e di conseguenza aumentate l'effettività e l'efficienza delle de-duzioni fiscali ai fini dell'imposta federale diretta per investimenti di carattere energetico in immobili esistenti del patrimonio privato.
L'obiettivo delle modifiche è di migliorare le condizioni quadro fiscali per le attività di finanziamento interne al gruppo, come ad esempio il cash management.
I depositi bancari devono essere meglio protetti attraverso un nuovo sistema di garanzia a due fasi finanziato dalle banche. Diversi elementi dell'attuale soluzione transitoria, applicabile fino a fine 2010, saranno inoltre trasposti nel diritto permanente.
L'adozione della nuova legge sull'imposta sul valore aggiunto, il 12 giugno 2009, ha permesso di raggiungere una tappa fondamentale verso la semplificazione dell'IVA. Questo obiettivo viene perseguito con l'emanazione della relativa ordinanza. La nuova ordinanza precisa le disposizioni legali in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza giuridica e la trasparenza per i contribuenti. Inoltre, in alcuni punti essenziali, sostituisce le pubblicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Gli utili di liquidazione (riserve occulte) realizzati da persone fisiche non saranno più imposti col resto del reddito, bensì con un'aliquota privilegiata se l'attività lucrativa indipendente cessa definitivamente dopo il compimento del 55°anno di età o in seguito a invalidità.
Alla luce degli investimenti del Qatar in Svizzera e della crescente importanza economica dei Paesi del Golfo, da un lato, e degli effetti della crisi finanziaria internazionale, dall'altro, è stato ritenuto opportuno dare seguito alla domanda del Qatar di avviare negoziati quanto prima. Il 6 febbraio 2009 è stato parafato un disegno di Convenzione. A seguito degli impegni presi nel mese di marzo 2009 nel contesto dei lavori del G20, la Svizzera ha deciso di avviare nuovi negoziati con il Qatar per introdurre nel disegno di Convenzione parafato nel mese di febbraio del 2009 una disposizone concernente l'assistenza amministrativa in ambito fiscale secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La Convenzione è stata firmata a New York il 24 settembre 2009. Oltre agli adeguamenti necessari per tener conto delle particolarità del diritto del Qatar, la Convenzione corrisponde in ampia misura al modello di convenzione dell'OCSE e alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Le soluzioni adottate devono essere valutate nel contesto globale, poiché la Convenzione migliorerà le condizioni fiscali degli investimenti del Qatar in Svizzera e verosimilmente ne eviterà un loro eventuale ritiro. La Convenzione contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con il Qatar e permetterà di mantenere e promuovere gli investimenti diretti, il che avrà ripercussioni positive sullo sviluppo economico dei due Paesi.
Il 22 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Finlandia prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. È stata inoltre convenuta la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero su dividendi.
I cambiamenti interessano i fondi propri ridotti per le banche cantonali (art. 33 cpv. 3 OFoP) e l'obbligo di versamento suppletivo per le banche aventi la forma della cooperativa (art. 16 cpv. 4 e art. 28 cpv. 2 OFoP). La FINMA propone di abolire entrambe queste disposizioni derogatorie: gli istituti saranno così tenuti a provvedere a una copertura del capitale adeguata e di migliore qualità. L'indagine conoscitiva viene effettuata in accordo con l'Amministrazione federale delle finanze.
Il 3 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l'Austria prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Inoltre, nel Protocollo è stato convenuto di completare la Convenzione con una disposizione riguardante il tribunale arbitrale.
La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été révisée par des Avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997. Depuis la dernière révision, la Suisse a pris divers engagements, d'une part sur le plan multilatéral dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et, d'autre part, sur le plan bilatéral avec l'Union européenne et ses Etats membres, qui concernaient la politique suivie en matière d'entraide administrative. Ces développements de la politique suisse en matière d'entraide administrative en général et en particulier en relation avec l'Accord sur la fiscalité de l'épargne ont donné lieu à l'ouverture de négociations de révision de la convention de 1966 contre les doubles impositions. Au terme de négociations plutôt ardues, un Avenant à la convention franco-suisse de 1966 avait pu être signé le 12 janvier 2009. Consécutivement aux engagements suisses de reprendre le standard de l'article 26 de l'OCDE concernant l'échange de renseignements, il a dû être adapté. Sa signature est intervenue le 27 aût 2009.
Le protocole signé le 18 septembre 2009 et modifiant la convention mexicano-suisse contre les doubles impositions de 1993 introduit des adaptations de la convention à la situation sur le plan bilatéral. Suite aux engagements pris par la Suisse en mars 2009 dans le contexte des travaux du G 20, le Mexique n'était plus disposé à maintenir des solutions en matière d'entraide administrative qui ne correspondraient donc pas au standard de l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Les solutions contenues par ailleurs dans ce protocole répondent aux préoccupations des deux parties et sont le résultat de concessions réciproques. Elles ont évité une dégradation possible des relations fiscales bilatérales et contribuent ainsi à garantir la sécurité du droit pour l'économie suisse prise dans son ensemble.
I punti centrali della revisione totale della LCA sono l'adeguamento del diritto del contratto d'assicurazione alle mutate circostanze e ai nuovi bisogni come pure l'attuazione di una protezione assicurativa ragionevole e realizzabile. L'avamprogetto provvede a instaurare un equilibrio tra gli obblighi dello stipulante, da un lato, e quelli dell'impresa di assicurazione, dall'altro.