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La procedura per l'approvazione del diritto cantonale da parte della Confederazione e per l'informazione della Confederazione sui trattati dei Cantoni con l'estero sarà riveduta.
Con la riforma II dell'imposizione delle imprese ci si propone di migliorare l'attrattiva della piazza Svizzera attraverso uno sgravio fiscale mirato del capitale di rischio, a vantaggio, innanzitutto, degli investitori operanti a livello imprenditoriale. Il progetto posto in consultazione contempla tre varianti, le quali si differenziano sotto il profilo dell'imposizione del titolare della partecipazione. Mentre la prima e la seconda variante prospettano, oltre allo sgravio degli utili distribuiti, l'imposizione parziale degli alienazione delle cosiddette partecipazioni qualificate, la terza variante prevede esclusivamente un'imposizione più mite della distribuzione di utili. A dipendenza della variante, la riforma II dell'imposizione delle imprese comporterà, nella fase introduttiva, una diminuzione più o meno importante degli introiti quantificabile in una perdita compresa tra 700 e 730 milioni a livello cantonale e tra 30 e 60 milioni a livello federale. La crescita economica indotta dall'agevolazione fiscale produrrà tuttavia un incremento del gettito fiscale e si tradurrà a lungo termine in un parziale autofinanziamento della riforma.
Le vigenti disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse devono essere sottoposte a revisione. Lo dimostra il fatto che l'assistenza amministrativa nei confronti di singoli Stati è completamente bloccata e che le relative direttive internazionali non possono essere rispettate. Un motivo delle difficoltà esistenti riesiede nelle esigenze eccessive in materia di confidenzialità. Un altro motivo è la cosiddetta procedura del cliente, che conferisce esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti. Il disegno di revisione colma le lacune esistenti limitando il principio di confidenzialità e abbreviando la procedura del cliente. Nel gennaio del 2004 sarà avviata la procedura di consultazione concernente il suddetto disegno di revisione.
Gli acquirenti di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili vanno tutelati meglio dagli abusi, segnatamente grazie a un obbligo di informazione e a un diritto di recesso. È quanto prevede l'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni inviato in consultazione dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) su incarico della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.
Il primo pacchetto (4 messaggi indipendenti) contiene provvedimenti relativi ai settori della compensazione dei rischi, del finanziamento ospedaliero, del finanziamento delle cure, della libertà contrattuale, della riduzione dei premi e della partecipazione ai costi. La consultazione si terrà sotto forma di conferenza durante la settimana del 19 aprile 2004. Fino al 27 aprile 2004 possono inoltre essere inoltrati rapporti integrativi scritti relativi alla procedura di consultazione.
Per ottenere l'approvazione di un progetto i richiedenti devono oggi seguire una procedura suddivisa in diverse tappe. Con la legge sulle funivie l'Ufficio federale dei Trasporti (UFT) introduce lo strumento dell'autorizzazione unitaria, grazie alla quale la concessione e l'approvazione dei progetti sono rilasciate mediante un'unica procedura. La legge inoltre chiarisce e raccoglie in un unico testo le disposizioni di questo settore, sparse in vari strumenti giuridici, e disciplina le competenze di Confederazione e Cantoni.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
Le ordinanze mirano a un'armonizzazione con il diritto UE, pur conservando o migliorando l'attuale livello di protezione delle persone e dell'ambiente. Le disposizioni in vigore sono adeguate al progresso tecnico e gli ostacoli al commercio nei confronti dei principali partner commerciali smantellati. I disegni delle ordinanze contengono disposizioni d'applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente, nonché della nuova legge sui prodotti chimici, che dovrebbe entrare in vigore, assieme alle ordinanze, presumibilmente il 1° gennaio 2005. Le disposizioni integrali abbracciano la protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente.
La prevista revisione della legge consente la possibilità di coprire i rischi per gli acquirenti privati. Il nuovo posizionamento dell'assicurazione previsto a livello istituzionale quale istituto di diritto pubblico permette di attuare un'opportuna ripartizione delle competenze nonché un'adeguata gestione e vigilanza da parte della Confederazione. Oltre a questi due aspetti principali della revisione sono state verificate tutte le disposizioni di legge in vigore, che ora devono essere adeguate alle esigenze attuali nell'ambito di una revisione totale. Sono interessate da tale revisione soprattutto le disposizioni concernenti i principi di gestione, l'organizzazione, le finanze e la tutela degli interessi della Confederazione.
Nell'ordinanza posta ora in consultazione sono enunciati i requisiti tecnici essenziali che devono essere adempiti per poter autorizzare la derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari umani e la realizzazione di progetti di ricerca volti a migliorare la procedura di derivazione nonché quelli svolti con cellule staminali embrionali.
La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è uno degli aspetti del governo d'impresa. Il vigente diritto della società anonima non prevede alcuna disposizione che disciplini la questione della trasparenza delle retribuzioni. Attualmente è di norma il consiglio d'amministrazione stesso a stabilire l'entità delle retribuzioni percepite dai suoi membri, il che può produrre dei conflitti d'interesse, in quanto gli amministratori rappresentano contemporaneamente se stessi e, in veste di controparte, la società. Le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) si propongono di creare trasparenza nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. La società deve infatti indicare le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure le partecipazioni alla società detenute da tali persone.
L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha completamente rielaborato l'ordinanza concernente i rifiuti di origine animale (OERA), conformandola al diritto vigente nell'UE. In questo modo, si vuole garantire che con i partner UE il commercio di animali e prodotti animali possa svolgersi senza problemi. Oggi per l'ordinanza riveduta inizia il periodo di consultazione. Contemporaneamente, il Dipartimento federale dell'economia pone in discussione modifiche riguardanti l'ordinanza sulle epizoozie (OFE), l'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) e l'ordinanza sul controllo delle carni (OCC).
L'avamprogetto, elaborato in risposta all'iniziativa parlamentare intende proteggere le vittime di violenze domestiche adottando le seguenti misure: le persone violente possono essere espulse immediatamente dall'abitazione in cui vivono o vivevano con la vittima e non possono più farvi ritorno per un determinato periodo. In tal modo alla vittima è offerta un'alternativa alla fuga dalla sua abitazione. Il giudice può inoltre tutelare la vittima vietando all'autore di entrare nell'ambiente circostante l'abitazione o di contattare la vittima per telefono, per scritto, in via elettronica o in qualsiasi altro modo. La misura può essere ordinata per un periodo massimo di due anni. Il nuovo articolo 28b del Codice civile dispone inoltre che i Cantoni istituiscano centri d'informazione e di consulenza incaricati della prevenzione allo scopo di evitare la violenza domestica e prevenire la recidiva.
La legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) definisce "giovani" i lavoratori di ambedue i sessi fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti. L'attuale proposta di revisione mira ora a fissare l'età di protezione a 18 anni sia per gli apprendisti che per gli altri giovani lavoratori.
Le misure di sgravio prevedono di escludere dall'aiuto sociale i richiedenti l'asilo, la cui decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.
Per quanto riguarda l'organizzazione della "Vigilanza federale sui mercati finanziari (FINMA)", la "commissione di esperti Zimmerli" propone nel suo rapporto parziale di istituire un ente di diritto pubblico avente personalità giuridica propria. In questa nuova autorità devono dapprima essere riuniti dal punto di vista organizzativo la Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).
Dal 1912, anno della sua entrata in vigore, il vigente diritto tutorio è rimasto praticamente immutato. L'avamprogetto di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), elaborato da una commissione peritale interdisciplinare, si prefigge in particolare di promuovere l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza. Unitamente alla revisione del CC, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale avamprogetto accresce la protezione giuridica e alleggerisce il Codice civile delle disposizioni relative alla competenza per territorio e alla procedura.
La procedura civile, attualmente disciplinata in 26 codici cantonali, va uniformata. Il Consiglio federale ha autorizzato il DFGP a porre in consultazione l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero.
Con il progetto sul raccordo della Svizzera occidentale e orientale alla rete europea ad alta velocità (raccordi alta velocità). La Confederazione si propone di migliorare i collegamenti a lunga distanza tra la Svizzera e l'estero, includendo i centri piccoli e medi delle zone di confine nonché l'aeroporto internazionale di Basilea. In questo modo anche le regioni periferiche potranno godere di buoni collegamenti ferroviari verso i grandi centri europei. Potenziando gli allacciamenti ferroviari si mira a trasferire su rotaia il traffico stradale e aereo, contribuendo allo stesso tempo, con la riduzione delle emissioni di CO2, alla salvaguardia del clima.
La Convenzione si prefigge di armonizzare le disposizioni penali negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli Stati firmatari e di rafforzare la cooperazione internazionale. L'aspetto centrale della Convenzione è costituito dai comportamenti che i legislatori degli Stati contraenti devono sanzionare. Si tratta in particolare della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri e di quella di funzionari delle organizzazioni e delle corti di giustizia internazionali. Vanno inoltre puniti la corruzione attiva e passiva nel settore privato e gli altri atti connessi con la corruzione, in particolare il riciclaggio di denaro provento di corruzione. Gli Stati contraenti si impegnano inoltre a prevedere la responsabilità di persone giuridiche nei reati di corruzione e a prestare un'efficace assistenza giudiziaria. Il Protocollo aggiuntivo estende il campo d'applicazione della Convenzione alla corruzione di giurati e arbitri che decidono controversie giuridiche.
Il 4 luglio 2003 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) aveva adottato il progetto di legge federale sul difensore civico, incaricando nel contempo il Consiglio federale di svolgere la relativa procedura di consultazione. L'istituzione di tale figura si propone in primo luogo di rafforzare la fiducia della popolazione nelle autorità federali. La tutela ottimale degli interessi e dei diritti dei privati presuppone spesso la conoscenza dei rimedi giuridici e delle procedure amministrative. In quest'ambito l'Ufficio del difensore civico può fornire una prima serie di informazioni chiarificatrici, senza tuttavia potersi sostituire a una consulenza giuridica vera e propria. Pur non disponendo di poteri decisionali, il difensore civico può avere colloqui consultivi, come pure formulare raccomandazioni e proposte di accordo in via amichevole.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha lanciato una consultazione complementare relativa alla revisione della legge sulle armi per ricevere indicazioni più precise in merito alla realizzazione di una registrazione generale delle armi.
Seconda parte delle disposizioni d'esecuzione concernenti la nuova legge sugli agenti terapeutici. Il disegno destinato alla consultazione (denominato "Secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici") comprende da un lato una nuova ordinanza del Consiglio federale sui medicamenti a uso veterinario, dall'altro diverse modifiche alle ordinanze del Consiglio federale relative alla legge sugli agenti terapeutici, entrate in vigore il 1° gennaio 2002.
Invece di un'amnistia fiscale generale, il Consiglio federale propone di ricorrere a una semplificazione del ricupero d'imposta nei casi di successione. Ciò solleva meno riserve sotto il profilo etico di un'amnistia fiscale generale, dato che gli eredi non hanno di regola nessuna colpa per la sottrazione d'imposta commessa dal defunto. Tre sono le varianti in discussione: 1. Un ricupero d'imposta forfettario per gli eredi; 2. Una procedura abbreviata di ricupero d'imposta per gli eredi; 3. Una procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi. Contemporaneamente - e indipendentemente dalla variante prescelta ai fini del ricupero d'imposta per gli eredi - vengono proposte due ulteriori modifiche legislative: in primo luogo la completa eliminazione della responsabilità degli eredi per le multe dovute dal defunto. In secondo luogo la rinuncia alla riscossione di una multa qualora il contribuente dichiari spontaneamente e interamente le sue sottrazioni d'imposta (cosiddetta autodenuncia esente da pena).