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Basandosi sui risultati di una valutazione esterna, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. Con la riforma vengono abrogate le direttive di applicazione del DEFR per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale. Le disposizioni di tali direttive, completate da una serie di precisazioni, sono state in parte trasposte nell'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale approvato e posto in consultazione dal Consiglio federale il 1° aprile 2015. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione vengono emanate nella nuova ordinanza dipartimentale.
Dopo che il Consiglio federale ha fissato nell'ordinanza l'indicatore relativo ai costi dei medicamenti come soluzione transitoria con la modifica del 15 ottobre 2014 (RU 2014 3481), con la presente revisione si intende ora, introdurre nell'ordinanza l'indicatore gruppi di costo farmaceutico (PCG). Questa misura è accompagnata da un adeguamento del calcolo della compensazione dei rischi. Rispetto alla soluzione transitoria, il nuovo indicatore non stimola negativamente l'evoluzione dei costi. Questo consente di ridurre l'incentivo alla selezione dei rischi.
La vigente legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) non è più in grado di dare risposte adeguate a numerose questioni. Per potere tenere conto del cambiamento sociale, economico e tecnologico, la LTC deve essere rivista.
Il progetto della CSSS-N di modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) mira ad aumentare il supplemento per cure intensive così da permettere alle famiglie che curano a casa i figli gravemente ammalati o disabili di disporre di maggiori risorse che possono impiegare per misure di sgravio. Il progetto intende migliorare in modo mirato i margini di manovra finanziari delle famiglie.
Il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto d'autore. Intende in particolare rendere più efficace la lotta alla pirateria in Internet, senza tuttavia criminalizzare gli utenti. Al contempo vuole adeguare la legislazione agli ultimi sviluppi tecnologici. Il progetto di modifica della legge sul diritto d'autore (LDA) si fonda sulle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro sul diritto d'autore (AGUR12). Allo stesso tempo sono stati posti in consultazione anche due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Scopo della modifica di legge è creare un nuovo regolamento che disciplina le priorità per lo sfruttamento della rete di trasporto transfrontaliera. Questo regolamento è risultato necessario dopo che nel 2014 per la prima volta le aziende di approvvigionamento energetico e le centrali elettriche hanno chiesto la priorità delle forniture a consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Finora in caso di congestione nella rete di trasporto transfrontaliera la priorità era concessa solo alle forniture fondate sui cosiddetti contratti a lungo termine. Concedendo ogni priorità in modo incondizionato, conformemente alla legge in vigore, potrebbero tuttavia verificarsi sovraccarichi della rete tali da compromettere la stabilità del sistema e di conseguenza la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. Occorre quindi sopprimere nella legge le priorità delle forniture ai consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Questo progetto concretizza le decisioni di fondo che il Consiglio federale ha deliberato il 25 giugno 2014 basandosi su una nota di discussione del DFI riguardante una riforma delle PC. Esso propone svariate misure che si prefiggono, in particolare, di favorire il ricorso alle proprie risorse per migliorare la propria previdenza vecchiaia e di ridurre gli effetti soglia rilevanti, mantenendo però, in linea di massima, l'attuale livello delle PC.
La legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) va adeguata al fine di ottimizzare il sistema dell'AI per i tre gruppi target seguenti:
E prevista l'introduzione di una dichiarazione obbligatoria complementare per le derrate alimentari prodotte in Svizzera sulla base delle prescrizioni tecniche estere e la proroga del periodo transitorio all'articolo 19 OIPPE.
Il programma di stabilizzazione 2017-2019 intende assicurare il rispetto delle direttive del freno all'indebitamento nei prossimi anni. Le misure di sgravio ivi contenute riducono le uscite della Confederazione dal 2017 rispetto all'attuale pianificazione di un importo compreso tra 800 milioni e 1 miliardo di franchi. Le 25 misure complessive riguardano tutti i settori di compiti della Confederazione e anche il settore proprio fornirà un contributo. La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019 (legge quadro) consentirà di adeguare 12 leggi federali esistenti e di abrogarne una.
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) deve essere modificata al fine di sgravare finanziariamente le famiglie. In primo luogo la compensazione dei rischi tra gli assicuratori è modificata affinché questi possano concedere ai loro assicurati tra i 19 e i 35 anni riduzioni dei premi differenziate; in secondo luogo i premi dei minorenni e dei giovani adulti in formazione che vivono in famiglie con reddito medio e basso sono ridotti in modo più marcato.
Il rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza costituisce il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Il rapporto contiene un'analisi dettagliata delle minacce e dei pericoli attuali e del contesto in materia di politica di sicurezza della Svizzera. Il rapporto fornisce informazioni sulla strategia che persegue la Svizzera in materia di politica di sicurezza e sul contributo fornito dai singoli strumenti della politica di sicurezza per la prevenzione, la difesa e la gestione delle minacce e dei pericoli. Inoltre il rapporto si esprime anche sulla condotta in materia di politica di sicurezza a livello di Confederazione e di Cantoni e sulla collaborazione nell'ambito della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Analogamente all'ultimo rapporto, risalente al 2010, il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
Al fine di realizzare con maggiore efficacia il principio della parità salariale, sancito nella Costituzione, si intende integrare la vigente legge federale del 25 marzo 1995 sulla parità dei sessi obbligando i datori di lavoro a effettuare un'analisi dei salari e a farla controllare da un organo esterno.
La Confederazione intende adeguare i requisiti tecnici dei veicoli stradali ai più avanzati standard di sicurezza e di protezione ambientale, evitando nel contempo possibili barriere commerciali nei confronti della UE. Previsto inoltre un alleggerimento delle incombenze per i possessori di autocarri e altri veicoli pesanti destinati al trasporto di cose impiegati solo sul territorio nazionale: la prima revisione avverrà non più dopo un solo anno bensì dopo tre.
Sulla base dei risultati della valutazione sulla legislazione in materia di organizzazione giudiziaria federale che si è conclusa nel 2013, la lista delle materie nelle quali è escluso il ricorso presso il Tribunale federale è stata parzialmente adattata. È stata inoltre aggiunta una disposizione generale applicabiile nei casi di importanza fondamentale.
Il pacchetto contiene un disegno di un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018-2021 e una descrizione delle modifiche previste a livello di ordinanza.
Il regolamento (UE) n. 515/2014 istituisce il Fondo per la sicurezza interna nei settori della protezione delle frontiere e della politica dei visti (ISF-Frontiere) per il periodo 2014-2020. Trattasi di un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi durevolmente oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere marittime e/o terrestri nonché della presenza di importanti aeroporti internazionali sul loro territorio. Con il Fondo ci si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali, ma anche di agevolare e accelerare l'entrata nello spazio Schengen delle persone autorizzate a valicare le frontiere esterne. Il Fondo per la sicurezza interna succede al Fondo per le frontiere esterne, scaduto a fine 2013, cui la Svizzera è stata associata dal 2009.
L'importo totale delle risorse messe a disposizione dell'ISF-Frontiere ammonta a 2,760 miliardi di euro. Il contributo della Svizzera ammonta a ca. 17,6 milioni di franchi l'anno. La Svizzera potrà finanziare, tramite il Fondo, provvedimenti nazionali per ca. 20 milioni di euro complessivamente. Sono previsti per esempio investimenti in infrastrutture presso i valichi di frontiera. Entrano in linea di conto anche progetti IT inerenti al Sistema d'informazione Schengen SIS II. Per disciplinare i propri diritti e obblighi connessi con la partecipazione all'ISF-Frontiere, la Svizzera stipulerà con l'UE un pertinente accordo aggiuntivo. La partecipazione svizzera al Fondo prenderà inizio verosimilmente nel 2019.
Le modifiche dell'ordinanza concretizzano i parametri approvati il 21 ottobre 2015 dal Consiglio federale per l'adeguamento delle vigenti disposizioni «too big to fail». Nello stesso contesto viene attuata anche la mozione 12.3656 trasmessa dal Parlamento e denominata «Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un'ordinanza distinta e integrarle rapidamente mediante revisione dell'ordinanza sui fondi propri».
Le ordinanze in materia di radioprotezione sono adeguate alle nuove direttive internazionali. In questo modo si intende mantenere l'elevato livello di protezione per la popolazione e introdurre disciplinamenti basati sui rischi che coprano tutte le situazioni di esposizione alle radiazioni ionizzanti sia naturali, sia artificiali. In complesso vengono rivedute dieci ordinanze nel campo della radioprotezione: due del Consiglio federale e otto dipartimentali.
La revisione prevede diversi adeguamenti che tengono conto sia delle raccomandazioni conclusive formulate dal Controllo federale delle finanze (CDF) nell'ambito della valutazione «Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Valutazione dell'organizzazione del programma» del marzo 2013 sia dell'invito della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) ad attuarle. La presente modifica dell'ordinanza attua, entro i limiti ammessi dalla legge sul CO2, le raccomandazioni del CDF. Ciò darà ai Cantoni in tempo utile e indipendentemente dalla Strategia energetica 2050 la sicurezza necessaria per definire i rispettivi programmi di incentivazione a partire dal 2017.
Il capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) regola il riconoscimento in Svizzera dei fallimenti e dei concordati intervenuti all'estero. La revisione prevede una riduzione delle esigenze per il riconoscimento e una procedura di riconoscimento semplificata.
Nel quadro della prevista modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 2014 sull'energia (OEn) si prospettano diversi adeguamenti. Questi ultimi derivano dalle esperienze attuali, ma anche da precedenti adeguamenti dell'OEn e della normativa sul CO2. Sono interessati i settori qui di seguito elencati: Precisazione dell'etichettatura dell'elettricità, contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo, costi di esecuzione dei Cantoni, procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, apparecchi, prodotti da costruzione et indicazioni del consumo di energia ed etichettatura di veicoli.
Per migliorare la protezione da violenza, minacce o insidie (violenza domestica e stalking) e dalla violenza nei rapporti di coppia, il presente avamprogetto propone di rivedere la protezione offerta dal diritto civile e penale. La revisione proposta riguarda le pertinenti disposizioni del Codice civile svizzero (CC), del Codice di procedura civile svizzero (CPC), del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM). Per quanto riguarda il diritto civile, l'avamprogetto propone di migliorare il perfezionamento di chi si occupa, a livello cantonale, della protezione delle vittime. Inoltre introduce una base legale che permette al giudice di ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico di vigilanza da fissare alla persona potenzialmente violenta al fine di far rispettare un divieto, disposto in virtù del diritto civile, di avvicinamento, di trattenersi in determinati luoghi o di mettersi in contatto con la vittima. Infine il giudice che adotta un provvedimento a tutela di una vittima di violenza deve comunicare tale decisione alle altre autorità e agli altri uffici coinvolti. La nuova normativa intende inoltre eliminare determinati ostacoli procedurali. Nell'ambito del diritto penale, le nuove disposizioni consentono all'autorità inquirente di non tenere conto solamente della volontà della vittima ma di considerare altre circostanze quando si deve decidere se sospendere, riprendere o abbandonare un procedimento penale per violenza nei rapporti di coppia. Se si sospetta una recidiva, l'avamprogetto esclude la possibilità di sospensione. Infine prima di abbandonare definitivamente il procedimenti la vittima dovrà essere sentita un'altra volta.
L'obiettivo della Convenzione consiste nel creare, a livello europeo, un quadro giuridico per proteggere le donne contro ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica. A questo scopo, gli Stati contraenti sono obbligati a dichiarare punibili diverse forme di violenza contro le donne. Inoltre, la Convenzione contiene delle disposizioni che riguardano la prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo come anche delle norme sulla cooperazione internazionale.
Secondo l'articolo 16 capoverso 2 OPN (RS 451.1) la Confederazione deve regolarmente riesaminare e aggiornare i cinque inventari dei biotopi e il inventario delle zone palustri. Uno degli obiettivi principali delle revisioni è mettere a disposizione dei Cantoni, ai fini dell'esecuzione, dati aggiornati e precisi basati a loro volta sui dati forniti dai Cantoni a livello di ordinanze federali. Infatti, nell'ambito dell'esecuzione degli inventari federali i Cantoni hanno precisato la delimitazione degli oggetti federali in maniera parcellare e vincolante.