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L'ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione ha ripreso la direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di recipienti semplici a pressione (sostituita colla direttiva 2009/105/CE) al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 2009 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione del 20 novembre 2002 ha ripreso la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 1997 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo et del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
Nella seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio si tratta di migliorare la protezione delle superfici coltive, di armonizzare quanto prima le infrastrutture energetiche e di traffico con lo sviluppo del territorio e di promuovere la pianificazione territoriale transfrontaliera.
L'ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999 ha ripreso la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, al fine di garantire l'equivalenza delle due legislazioni. La rielaborazione della direttiva europea del 1995 è stata adattata al nuovo quadro legislativo dell'UE ed è pubblicata sotto il nome la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adattata secondo il progetto presentato.
La revisione verte sulle modalità di gestione (governance) del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Si tratta, in particolare, di eliminare gli intrecci esistenti, a livello di personale, tra l'autorità di sorveglianza e gli organi dei Fondi, di intensificare la sorveglianza sui Fondi e di procedere ad alcuni altri adeguamenti di natura organizzativa. Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, deve ora poter modificare il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza.
Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie. Un adeguamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento della RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn.
L'ordinanza introduce una procedura volta a controllare la provenienza legale dei prodotti della pesca importati. I prodotti provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata non devono finire sui mercati di sbocco svizzeri. L'ordinanza contribuisce quindi a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse ittiche viventi.
La legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) è adeguata in modo da creare una base giuridica per l'esame in funzione dei rischi dei battelli passeggeri nuovi o trasformati da effettuare nell'ambito della procedura di ammissione, per l'analisi alcolemica dell'alito con valore probatorio e per l'ordinanza sulla navigazione militare. Inoltre, viene eliminata l'incongruenza tra la LNI e la legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV) per quanto riguarda la fattispecie penale del trasporto illecito di persone e si apportano lievi modifiche redazionali.
La consultazione riguarda la concessione di un sostegno federale ai candidati agli esami federali della formazione professionale superiore a partire dal 2017. Il progetto implica la modifica della legge federale sulla formazione professionale (LFPr). Il modello di finanziamento prevede il versamento diretto dei contributi ai candidati che frequentano i corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori e punta a rendere più attrattivi questi esami.
Dal mese di marzo del 2009 la Svizzera si impegna a rispettare lo standard internazionale nelle questioni fiscali. Il 15 ottobre 2013 ha firmato la Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. La sottoscrizione della Convenzione ribadisce l'impegno della Svizzera nella lotta a livello mondiale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta; in questo modo viene tutelata l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Convenzione multilaterale offre un quadro giuridico in materia di cooperazione fiscale tra gli Stati. Il suo sistema modulare prevede numerose forme di cooperazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio automatico di informazioni è previsto nelle opzioni della Convenzione. Questo tipo di assistenza richiede espressamente un accordo supplementare tra gli Stati interessati.
Nel mese di luglio del 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale relativo allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. Questo prevede che gli Stati si scambino automaticamente le informazioni concernenti conti finanziari che un contribuente di un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. La Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione di questo standard. L'avamprogetto contiene le basi di cui ai trattati internazionali e una legge federale con disposizioni di attuazione ed esecuzione.
L'OFE, l'OESA e l'OPAn devono essere adeguate in diversi punti.
Nell'OPAn si tratta di adeguare le prescrizioni per quanto concerne la permanenza degli animali nei mezzi di trasporto (art. 165) nonché la documentazione dei tempi di trasporto degli animali (art. 152).
Le modifiche dell'OFE riguardano lo spostamento di due epizoozie dalla categoria «da sorvegliare» a «da combattere», l'attualizzazione di disposizioni in base a nuove conoscenze nonché la ripresa di disposizioni concrete per la direzione di un laboratorio di diagnosi e per la procedura di riconoscimento dei laboratori.
Nell'OESA le modifiche più importanti riguardano lo statuto degli equidi, la regolamentazione dell'eliminazione degli scarti di pesce nelle acque di provenienza, l'introduzione di disposizioni relative al riscaldamento di prodotti a base di latte destinati agli animali a unghia fessa, determinati cambiamenti e precisazioni riguardanti l'alimentazione di animali con sottoprodotti di origine animale e gli impianti di trasformazione per alimenti per animali da reddito e da compagnia nonché l'estensione delle deroghe per la garanzia di eliminazione in Svizzera.
Il controprogetto diretto riprende il principio della sicurezza alimentare e riconosce il contributo fornito dalla produzione indigena, inserendolo in un concetto globale completo e coerente. Oltre alla produzione indigena sostenibile, tale concetto contempla la valenza delle basi di produzione (in particolare le terre coltive), la competitività della catena di valore, le importazioni di derrate alimentari e il consumo rispettoso delle risorse naturali nell'ottica della sicurezza alimentare.
Nel 2012 sono state parzialmente riviste le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno approvato la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) sottoposta a revisione. Il progetto di LRD-FINMA tiene contro della LRD rivista e concretizza le relative disposizioni, come pure delle raccomandazioni del GAFI emendate, già contenute nel precedente quadro legale. Inoltre, le conoscenze ottenute tramite la prassi in materia di vigilanza della FINMA e i recenti sviluppi del mercato confluiscono nell'ordinanza rimaneggiata.
L'accolto del messaggio FAIF della votazione popolare del 9 febbraio 2014 a implicato un aumento del prezzo delle tracce dal 2017, apporteranno 100 milioni di franchi l'anno in più per l'infrastruttura. La proposta della revisione contiene una novità: al luogo del prezzo di base in funzione del peso ci sarà un prezzo di base in funzione dell'usura dei binari chi considera le caratteristiche diverse dell'materiale rotabile e dell'infrastruttura. Anche qualche oltre modifiche sono stato proposte nelle ordinanze OARF e OARF-UFT.
Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l'articolo 293 del Codice penale (CP) ha attualmente il seguente tenore: «Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.» La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un'informazione del pubblico. Al pari dell'autore dell'iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone la semplice abrogazione dell'articolo 293 CP.
Il sistema esistente, che prevedere l'indennizzo diretto del personale delle commissioni federali di stima (CFS) tramite i proventi delle tasse versate dall'espropriante, non è più adeguato alle esigenze odierne. I presidenti e le presidenti delle CFS si assumono attualmente i rischi relativi ai costi e ciò comporta una certa dipendenza dall'espropriante. La revisione intende ovviare a tale problema scindendo la fase di riscossione delle tasse da quella del versamento delle indennità alle CFS. La funzione di cassa sarà assunta dalla Confederazione: questo permetterà alle CFS di svolgere il loro lavoro in maniera indipendente dall'espropriante.
Il 21 marzo 2014, il Parlamento federale ha approvato la modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc) concernente il finanziamento del potenziamento mirato delle stazioni di depurazione delle acque di scarico volto a proteggere le risorse di acqua potabile e la flora e la fauna.
La modifica della LPAc comporta un adeguamento dell'OPAc al fine di disciplinare il finanziamento speciale (riscossione della tassa, concessione di indennità), i criteri del potenziamento mirato delle stazioni di depurazione come pure, con riguardo ai più recenti dati scientifici, le basi per una valutazione omogenea della qualità dell'acqua sotto il profilo delle sostanze organiche in tracce che devono essere eliminate.
Si coglie inoltre l'opportunità della revisione per effettuare diverse altre modifiche.
La vigente legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est deve essere rinnovata. Entrata in vigore il 1° giugno 2007, la sua validità è limitata a dieci anni. Allo scadere di questi dieci anni la legge dovrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2024.
L'imposta preventiva attualmente in vigore si basa sul principio del debitore e comprende esclusivamente redditi da fonti interne. Il debitore svizzero è assoggettato a imposta. La funzione di garanzia dell'imposta preventiva in favore delle imposte dirette sul territorio nazionale è tuttavia soddisfatta solo parzialmente in quanto anche i redditi da fonti estere sono assoggettati all'imposta sul reddito e sulla sostanza ma sono esonerati dall'imposta preventiva. Allo stesso tempo l'attuale concezione comporta inconvenienti economici. Grazie a un cambiamento di sistema questi inconvenienti in ambito di imposta preventiva possono essere contrastati efficacemente. L'imposta preventiva dovrebbe venir prelevata dall'agente pagatore svizzero (di regola una banca) che accredita i redditi in questione ai loro clienti.
La revisione si propone di adeguare al tasso di mercato il tasso d'interesse massimo fissato dal Consiglio federale nell'articolo 1 OLCC per i crediti che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sul credito al consumo.
Viste le leggi federali adottate il 20 giugno 2013 dalle Camere federali nell'ambito del progetto concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il controprogetto diretto (FAIF) come pure gli atti normativi accolti dal Popolo il 9 febbraio 2014, si impone una revisione totale dell'ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF; RS 742.120), il cui nome è modificato in ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF).
Sempre in quest'ambito si rende necessario l'adeguamento dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16), che comprende tra l'altro l'integrazione degli articoli opportunamente adeguati dell'ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC; RS 742.101.2). L'integrazione consente di abrogare l'OQC.
Ordinanza sui medicamenti veterinari: lo scopo del primo pacchetto di misure della seconda tappa della revisione parziale dell'OMVet è rendere più trasparente e professionale l'utilizzazione di medicamenti veterinari. In tal modo si vuole migliorare la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione professionale dei medicamenti veterinari. Sono altresì adottate misure per minimizzare la resistenza agli antibiotici.
Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti: Il Consiglio federale attua la richiesta della mozione Eder 13.3393 «Ammettere l'omologazione di Swissmedic come elemento di pubblicità». I titolari di un'omologazione devono poter pubblicizzare l'omologazione dei propri prodotti (per scritto o anche con immagini).
Le modifiche di legge adottate dalle Camere federali il 26 settembre 2014 (FF 2014 6307, 2014 6319) erano intese soprattutto ad allineare le disposizioni svizzere a quelle dell'UE. I presenti adeguamenti dell'ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM; RS 744.103) e dell'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) contengono le relative disposizioni esecutive.
Testo: l'ordinanza federale sulla caccia (OCP; RS 922.01) deve essere adeguata alle esigenze attuali in materia di gestione del lupo.