Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Il presente avamprogetto sottopone le infrastrutture del mercato finanziario e gli obblighi dei partecipanti al mercato, in particolare nel settore del commercio di derivati, a una regolazione uniforme adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.
Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all'utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati. In futuro, oltre alla rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica nel processo di produzione, dovrebbe poter essere pubblicizzata anche la rinuncia parziale, ovvero la rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate. Ciò riguarda in particolare il latte, la carne, le uova e i prodotti che ne derivano, come formaggio, burro, yogurt e insaccati.
Il progetto di consultazione contiene un atto modificatore unico (legge sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020) che comprende le modifiche apportate alle leggi interessate e un decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA di due punti al massimo. I due atti sono giuridicamente legati così che la legge non potrà entrare in vigore nel caso in cui l'aumento dell'IVA non fosse accettato dal popolo e dai cantoni. Tale aumento dell'IVA dipende dalla messa in vigore di un'età di riferimento unificata nell'AVS e nel 2° pilastro e di una limitazione del diritto alle rendite vedovili nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti alle persone con compiti educativi o assistenziali.
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto della protezione degli adulti, le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona non sono più pubblicate nei fogli ufficiali cantonali. Per avere informazioni sull'esistenza di una misura i terzi devono pertanto rivolgersi, per ogni singolo caso, all'autorità competente in materia di protezione degli adulti, rendendo verosimile il loro interesse a esserne informati. Questa nuova modalità è senz'altro positiva, dato che la pubblicazione di tali misure comporta il rischio di stigmatizzare la persona interessata. La Commissione ritiene tuttavia che il diritto vigente sia troppo restrittivo per quanto concerne l'accesso di terzi ai dati relativi all'esercizio dei diritti civili di una persona che sono importanti per stipulare contratti. Propone dunque di comunicare all'ufficio di esecuzione l'adozione di una misura di protezione affinché quest'ultimo possa informarne i terzi che ne fanno domanda. Gli eventuali partner contrattuali possono così prenderne conoscenza in modo relativamente facile. La revisione si prefigge inoltre di determinare chiaramente le altre autorità cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuta a comunicare l'esistenza di una misura.
I sistemi d'informazione della Confederazione in cui si trattano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità devono essere regolati con una legge in senso formale. Nel campo dello sport la gestione di tali sistemi d'informazione è prevista nella LSISPo. Dalla data della sua entrata in vigore si è constatato che altri quattro sistemi, già utilizzati o che stanno per essere introdotti, necessitano ancora di una base a livello di legge formale.
La presente revisione consacra la volontà di porre il bene del minorenne al centro delle decisioni di adozione. La possibilità di derogare a determinate condizioni per l'adozione, sempreché corrisponda o non metta in pericolo il bene del minorenne, amplia il margine d'interpretazione delle autorità così da consentire decisioni che tengono maggiormente conto del singolo caso. Inoltre, l'avamprogetto propone di estendere l'adozione del figliastro anche alle coppie che vivono in unione domestica registrata. Questa novità consentirà di eliminare le disparità di trattamento e di riconoscere anche legalmente le esistenti relazioni di fatto tra il minorenne e il patrigno o la matrigna. Quale variante si propone di permettere l'adozione del figliastro anche alle coppie (eterosessuali od omosessuali) che convivono di fatto.
Questa modifica si basa sulla mozione 08.3790 Aubert del 9 dicembre 2008 (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali). Questa chiede che i professionisti che lavorano con minori siano tenuti a segnalare all'autorità di protezione dei minori eventuali casi di maltrattamenti o abusi sessuali di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività.
La legge rivista sul CO2 e l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) sono in vigore dal 1° gennaio 2013. Il progetto di modifica dell'ordinanza sul CO2 precisa l'attuazione di diversi strumenti della politica climatica, chiarisce alcuni punti e tiene conto delle nuove conoscenze derivanti dall'esperienza pratica.
Le norme in materia di liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) elaborate in gennaio dell'anno in corso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) devono essere riprese nel diritto svizzero.
Le modifiche della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) mirano a raggiungere la parità di trattamento tra persone soggette all'imposta alla fonte e persone tassate nella procedura ordinaria.
Il regolamento EUROSUR (EUROSUR = European Border Surveillance System) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di sorveglianza delle frontiere esterne. Crea un sistema per lo scambio comune di informazioni e per la collaborazione tra gli Stati membri di Schengen e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). EUROSUR serve a incrementare l'efficacia allo scopo di ridurre l'immigrazione illegale nello spazio Schengen, le perdite di vite umane in mare e la criminalità transfrontaliera. Il regolamento EUROSUR è un atto giuridico dettagliato dell'UE, in buona parte applicabile direttamente. Il regolamento EUROSUR impone alla Svizzera di allestire e gestire un centro nazionale di coordinamento che assicuri i contatti con la rete EUROSUR.
V. http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/?lang=it
Le presenti modifiche fanno seguito all'iniziativa parlamentare 10.450 «Punire severamente la vendita di dati bancari» depositata dal Gruppo PLR.I Liberali. Esse prevedono che le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nella legge sugli investimenti collettivi, nella legge sulle banche e nella legge sulle borse siano estese alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente.
vedi sito tedesco
Introduzione nell'OLL 2 di una nuova disposizione sulle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni (art. 43a OLL 2).
L'avamprogetto posto in consultazione verte, da un lato, sul recepimento e la trasposizione della modifica del codice frontiere Schengen (di seguito CFS) allo scopo di stabilire una disciplina congiunta del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen). Con la modifica del CFS sono precisate e completate le condizioni e procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. È altresì introdotta la possibilità per gli Stati Schengen di ripristinare temporaneamente, a determinate condizioni, i controlli alle frontiere interne qualora dalla valutazione di un singolo Stato Schengen emergano gravi lacune per quanto riguarda il controllo alla frontiera esterna da parte di tale Stato. Il recepimento di questa modifica del CFS presuppone lievi modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr). Sono parimenti sottoposte a consultazione tre piccole modifiche di legge. Una nuova base legale inserita nella legge sull'asilo (LAsi) disciplina il riconoscimento delle decisioni in materia d'asilo e di allontanamento erogate da altri Stati Schengen/Dublino. Un complemento alla LStr introduce la possibilità per le autorità comunali competenti di consultare online i dati del sistema centrale d'informazione visti (C-VIS). Infine, nella LStr è specificato che la disposizione della carcerazione cautelativa è esclusa nei riguardi dei giovani minori di 15 anni.
Il Regolamento (UE) n. 1053/2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen disciplina la valutazione dell'attuazione e dell'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di Stati Schengen candidati ed effettivi e abroga la precedente base legale degli anni Novanta, che è stata rilevante anche per la Svizzera nel quadro della sua associazione a Schengen. In futuro s'intende sopperire in modo più efficiente alle carenze nell'attuare o applicare il diritto di Schengen, rafforzando così la cooperazione di Schengen e la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Il Regolamento attribuisce alla Commissione europea una funzione di coordinamento, pur lasciando le decisioni importanti agli Stati Schengen, come in passato.
Il progetto allegato fa in modo che la procedura di fatturazione individuale dei costi per l'energia di compensazione, che ha dato prova di efficacia, sia mantenuta garantendo così la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera. A tal fine occorre sancire a livello di legge il disciplinamento che regge l'imputazione dei costi per l'energia di compensazione, attualmente contenuto in un'ordinanza. Menzionando esplicitamente chi assume i costi si stabilisce certezza del diritto senza ingerire su un sistema ormai ben collaudato. La fatturazione dell'energia di compensazione ai gruppi di bilancio da parte della società nazionale di rete costituisce una prassi corrente dal 2009 ed è in linea con le modalità finora in uso per il settore.
Dal 1° gennaio 2013 il Consiglio federale ha la competenza di adeguare una struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di questa competenza e procede ad adeguamenti della struttura tariffale TARMED. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista il 1° ottobre 2014.
In adempimento della Mozione Abate (12.3791: «Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo»), l'articolo 25 dell'OLL 2 essere adattato per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.
Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2011 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) obbligano i detentori di centrali idroelettriche a ridurre gli effetti negativi sui corsi d'acqua attuando misure di risanamento nell'ambito dei deflussi discontinui, della riattivazione del bilancio in materiale solido di fondo e della libera migrazione dei pesci. Per le centrali idroelettriche esistenti, il finanziamento delle misure di risanamento è stato disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn, RS 730.01). Secondo l'appendice 1.7 numero 3.3 OEn sull'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche il DATEC ha l'obbligo di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza attua tale obbligo.
La revisione parziale della LARE si prefigge di integrare nell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni ASRE tre prodotti (assicurazione del credito di fabbricazione, garanzia cauzionale e garanzia di rifinanziamento) introdotti con la legge federale urgente del 21 marzo 2009 (RS 946.11) e attualmente validi fino alla fine del 2015. Inoltre, la revisione della LARE modifica le condizioni quadro per stipulare gli accordi di riassicurazione (diritto privato) e la stipula delle assicurazioni: in generale, la ASRE proporrà le sue polizze assicurative e garanzie sotto forma di «decisione». Nell'ordinanza, in particolare, la clausola derogatoria per le esportazioni con una «quota minima di valore aggiunto svizzero» inferiore al 50 per cento sarà sostituita da una prassi discrezionale che tenga maggiormente conto e con più trasparenza dell'elevato grado di integrazione dell'economia svizzera nella divisione internazionale del lavoro.
Adeguamento dell'articolo 60 capoverso 2 dell'OLL 1 concernente la durata del lavoro e dell'allattamento in caso di gravidanza e di maternità in vista della ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di adeguare gli standard di efficienza per gli apparecchi elettrici contemplati nell'ordinanza sull'energia (mozione 11.3376 «Standard d'efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera»). La Svizzera dovrà recepire, per quanto possibile simultaneamente, gli standard d'efficienza energetica secondo la direttiva dell'Unione europea sulla progettazione ecocompatibile. È inoltre tenuta a orientare sistematicamente gli standard d'efficienza energetica alla best available technology, cioè alle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista dell'efficienza, assumendo un ruolo di leader in Europa per importanti categorie di apparecchi. La presente revisione parziale dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) attua tali richieste della mozione, in conformità con la Strategia energetica 2050 del Consiglio federale.