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L'iniziativa propone di modificare la legge federale sulle foreste allo scopo di disciplinare la costruzione di edifici e impianti forestali che comprendono, in particolare, depositi coperti di legna da ardere. Tali costruzioni sono autorizzate se servono alla gestione locale della foresta, se ne è dimostrato il fabbisogno, se la collocazione nel bosco è adatta e se le dimensioni sono adeguate alle condizioni locali. Infine, non vi si devono opporre interessi pubblici preponderanti.
Modifica a partire dal 1° gennaio 2013 della norma relativa all'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9 OCOV). Prevede una serie di piccoli adattamenti utili alla semplificazione dei processi amministrativi e all'istituzione della prassi esecutiva a livello di ordinanza. Inoltre aggiorna gli elenchi delle sostanze e dei prodotti soggetti alla tassa (liste positive). In tal ambito, propone che lo stirene venga stralciato dall'elenco positivo delle sostanze.
Le disposizioni sull'integrazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri come pure alcune disposizioni di tale legge relative all'ammissione, al permesso di dimora, al permesso di domicilio, al ricongiungimento familiare e al rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente nonché alcune disposizioni di altre leggi speciali sono adattate al piano d'integrazione della Confederazione. La promozione dell'integrazione secondo il principio del promuovere ed esigere ottiene in tal modo un assetto più vincolante. Alcune disposizioni sono aumentate dal livello di ordinanza al livello di legge.
Il Cantone d'origine non deve più essere tenuto a rimborsare le prestazioni assistenziali che sono versate ai propri cittadini che sono domiciliati o che risiedono in un altro Cantone. L'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine deve quindi essere abolito.
Le modifiche principali sono: reintroduzione di motivi di viaggio per persone ammesse a titolo provvisorio che desiderano fare un viaggio; rilascio di un «passaporto biometrico per stranieri» a richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio per viaggi autorizzati dall'UFM; ulteriori adeguamenti in seguito alle normative in materia di biometria per documenti di viaggio, nonché modifiche nella riscossione degli emolument.
In adempimento di due mozioni, il Consiglio federale propone modifiche in due ambiti. 1. Conclusione autonoma da parte del Consiglio federale di trattati internazionali di portata limitata: le categorie definite all'articolo 7a capoverso 2 LOGA saranno precisate e in un nuovo capoverso sarà inserito un elenco di criteri negativi. 2. Applicazione provvisoria di trattati internazionali: si procede a una modifica della legge sul Parlamento secondo cui il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria, se due terzi dei membri delle due commissioni vi si oppongo.
Nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto federale, il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni patrimoniali fondandosi sul Codice civile riveduto (art. 408 cpv. 3 CCriv).
Secondo l'avamprogetto di modifica della legge sulla pianificazione del territorio gli edifici e gli impianti necessari alla tenuta di cavalli in un'azienda agricola esistente dovrebbero essere ammessi in quanto conformi alla zona se tale azienda dispone di pascoli e di una base foraggera prevalentemente dell'azienda. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei cavalli, le aziende agricole saranno autorizzate ad allestire spiazzi consolidati destinati all'utilizzazione dei cavalli che ospitano.
L'ordinanza disciplina l'attuazione dell'articolo 129 capoverso 1 lettera d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), adottato con la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore. L'ordinanza concerne i datori di lavoro che concedono partecipazioni proprie e improprie ai loro collaboratori. L'OParC offre sia al datore di lavoro che al collaboratore il vantaggio di concretizzare gli obblighi già esistenti e di inserirli in un testo strutturato in maniera chiara.
Revisione parziale dell'ordinanza sul tabacco: Con la modifica prevista s'intende fornire un contributo alla prevenzione degli incendi in Svizzera, con l'obiettivo di ridurre il numero di decessi e ferimenti dovuti a incendi causati da sigarette.
Revisione parziale dell'ordinanza sui cosmetici: S'intende adeguare questa ordinanza al diritto europeo e allo stato attuale della scienza e della tecnica. Sono inoltre previste correzioni di lieve entità.
Revisione totale del diritto svizzero in materia di giocattoli: Il mantenimento dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA) presuppone un'equivalenza materiale delle disposizioni delle due Parti dell'accordo. La Svizzera prevede di recepire la nuova direttiva europea sui giocattoli soprattutto nell'ordinanza sui giocattoli.
Il rapporto fissa le linee direttrici e delle misure per la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile per gli anni a partire da 2015. Il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni.
L'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti viene ridotto da 1,71 punti percentuali per l'anno tariffario 2012 a 1,64 punti percentuali per l'anno tariffario 2013. Questo adeguamento avviene d'intesa con la ElCom che, in virtù dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEl , deve essere consultata in questi casi. Anche il Sorvegliante dei prezzi ha dichiarato il proprio accordo con il calcolo e la procedura svolta dall'UFE.
L'avamprogetto disciplina le prestazioni di sicurezza private fornite dalla Svizzera all'estero, al fine di proteggere determinati interessi e principi della Svizzera (sicurezza, politica esterna, neutralità e rispetto del diritto internazionale). Prevede di vietare ex lege alcune attività («mercenarismo») e di instaurare un regime di divieti che l'autorità competente sarà autorizzata a pronunciare in casi concreti. Per controllare le attività che devono essere esercitate all'estero, l'avamprogetto prevede l'obbligo di dichiarazione da parte della società all'autorità competente. Regola inoltre l'impiego di società di sicurezza da parte di un'autorità federale per lo svolgimento di compiti di protezione.
Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la revisione totale delle Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo, RS 415.0). Conformemente alla nuova base legale vanno ora adeguate anche le normative concernenti l'attuazione pratica dei principi di legge nel campo dello sport.
Le mozioni Jositsch 08.3806 e Janiak 08.3930 incaricano il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione dei reati economici. Se da una parte non esiste alcuna definizione precisa della nozione di «reato economico», dall'altra i termini di prescrizione devono essere sempre determinati in base ad un unico e medesimo criterio e cioè in base alla gravità oggettiva dell'atto che a sua volta viene indicata dalla pena massima prevista dalla legge. Per questi motivi l'avamprogetto non propone di introdurre un particolare termine di prescrizione per i reati economici, ma di prolungare i termini di prescrizione dei delitti in funzione della loro gravità.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una regolamentazione più severa per la ponderazione del rischio concernente i depositi in pegno per immobili d'abitazione, tenendo conto della sostenibilità e del grado del deposito in pegno.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di esaminare l'introduzione di un ammortizzatore anticiclico sui fondi propri per lottare contro l'accumulo ciclico di rischi sistemici e di sottoporgli una proposta per la relativa applicazione giuridica.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.
Oggetto della procedura di consultazione è l'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Con questo disegno di legge si dovranno cambiare la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311). Le modifiche prevedono misure per combattere la falsa indipendenza dei prestatori di servizi stranieri, per sanzionare datori di lavoro che occupano lavoratori in Svizzera e non rispettano i salari minimi vincolanti nei contratti normali di lavoro nonché sanzionare i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), in vigore dal 1° gennaio 2011, prescrive che il verbale dell'interrogatorio sia immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato, prima che questi lo firmi. In particolare quando l'interrogatorio si svolge in lingua straniera, questa disposizione, che si applica anche nel caso in cui l'interrogatorio sia stato registrato su un supporto audio, può comportare un notevole allungamento dei tempi; oltre a dover essere letto, infatti, il verbale va anche tradotto. La Commissione ritiene che, nell'interesse di un procedimento celere, sia opportuno prevedere la possibilità di rinunciare alla lettura del verbale quando l'interrogatorio viene registrato. Propone dunque una modifica in tal senso del Codice di procedura penale.
Le nuove basi legali stabiliscono i requisiti per un trattamento sicuro dei dati nella cartella. Esse includono sia le condizioni quadro tecniche (p. es. le norme e le componenti infrastrutturali) sia quelle organizzative (p. es. l'identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute o la definizione dei diritti di accesso). Il campo di applicazione della nuova legge non include la trasmissione di dati dai pazienti agli assicuratori-malattie.
Il presente progetto della Strategia Biodiversità Svizzera è il risultato dell'attuazione del mandato parlamentare assegnato nell'aqmbito del programma di legislatura 2007-2011 e della decisione del 1° luglio 2009 del Consiglio federale, che esige l'elaborazione di una strategia svizzera in materia di biodiversità. Il progetto annovera dieci obiettivi strategici, di cui gli attori interessati a livello nazionale devono tenere conto da qui al 2020 al fine di salvaguardare e promuovere la biodiversità.
Attualmente, la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate (imballaggi preconfezionati). L'ordinanza sulle dichiarazioni e l'ordinanza corrispondente sulle prescrizioni tecniche regolano le modalità di misurazione e di indicazione del volume del contenuto riguardanti gli imballaggi preconfezionati. Le due ordinanze regolano anche le modalità di misurazione della vendita sfusa. Le ordinanze del 1998 devono essere completamente riviste per poter prendere in considerazione nuove possibilità tecniche (p.es. bilance con dispositivo di taratura). Occorre inoltre adattare le ordinanze all'evoluzione del diritto internazionale e cambiare il nome delle ordinanze per evitare confusioni.
L'attuale ordinanza sull'applicazione delle garanzie deve essere riveduta sulla base delle esperienze fatte nei primi anni in seguito alla sua entrata in vigore. Con questa revisione si vuole, allo stesso tempo, tener maggiormente conto degli obiettivi dell'AIEA.