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In una sua sentenza del novembre 2007, il Tribunale federale ha evidenziato una lacuna nella valutazione delle radiazioni emesse dalle antenne per la telefonia mobile. Concretamente si trattava della questione se due impianti d'antenna in prossimità devono essere valutati insieme o separatamente. Sarebbe quindi necessario modificare la prassi in vigore o modificare l'ORNI affinché sancisca esplicitamente questa fattispecie. Con la presente modifica dell'ORNI si segue la seconda via. Questa revisione crea le basi giuridiche per poter continuare ad applicare la prassi attuale - introducendo tuttavia determinati adattamenti. Il processo di modifica serve inoltre da spunto per integrare nell'ORNI alcune precisazioni (già presenti sotto forma di raccomandazioni) o effettuare alcuni adattamenti di ordine redazionale concernenti, oltre agli impianti di antenna per la telefonia mobile, anche e principalmente le linee ad alta tensione e le stazioni di trasformazione.
Per concretizzare la Mozione Wyss (05.692), che chiede al Consiglio federale di introdurre un sistema d'allerta meteorologico a due livelli, è necessario adattare le basi legali a livello di ordinanza. Per questo motivo occorre modificare sia l'Ordinanza sull'allarme (OAll, RS 520.12), sia l'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401).
L'inventario contiene i beni culturali d'importanza nazionale che, secondo le disposizioni convenzionali e legali sulla protezione dei beni culturali, devono essere protetti con assoluta priorità Basi legali: internazionali (SR 0.520.3 / 0.520.33), nazionali (SR 520.3 / 520.31). Versione ulteriore dell'inventario: 1988, 1995.
Con una revisione del Codice civile e della legge federale sul diritto internazionale privato il Consiglio federale intende rafforzare la protezione dai matrimoni forzati. Non ritiene per contro necessarie nuove disposizioni penali o in materia di diritto sugli stranieri.
La revisione della legge sull'energia prevede principalmente la messa in atto delle misure decise dal Consiglio federale concernenti l'efficienza energetica; la revisione dell'ordinanza sull'energia concerne le esigenze relative all'efficienza energetica degli apparecchi elettrici alimentati dalla rete; la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche prevede un'accelerazione delle procedure d'approvazione.
Con una nuova disposizione transitoria della LIG si vuole prorogare di tre anni, fino al 27 novembre 2013, la moratoria per gli organismi geneticamente modificati (OGM) attualmente in vigore nell'agricoltura. Inoltre, la modifica della LIG si vuole disciplinare a livello legislativo il diritto d'opposizione e il diritto di ricorso nell'ambito della procedura di autorizzazione relativa all'immissione sperimentale nell'ambiente d'OGM e alla messa in commercio d'OGM, destinati all'impiego nell'ambiente secondo le disposizioni.
Per promuovere la varietà e la qualità dell'offerta del bene culturale libro e garantire che tale offerta sia accessibile alla popolazione a condizioni ottimali, questa nuova legge federale stabilisce un prezzo fisso obbligatorio per i libri. L'editore o l'importatore di libri fissa il prezzo di vendita al pubblico e il Sorvegliante dei prezzi impedisce abusi nella formazione dei prezzi.
Oggetto della procedura di consultazione è la modifica dei criteri per il diniego dell'autorizzazione nella legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI). Per alcuni beni, il Consiglio federale non ha la possibilità di rifiutare un'autorizzazione all'esportazione. A tutela degli interessi fondamentali del paese, deve essergli dunque offerto un appiglio legale adeguato.
Scopo del progetto sottoposto per parere è quello di compensare in futuro più rapidamente gli effetti della progressione a freddo. Due varianti sono poste in discussione, ovvero la compensazione annuale e una compensazione periodica non appena il rincaro raggiunge il 3 per cento.
In un avamprogetto di modifica della Legge sulle forze idriche che attua l'iniziativa parlamentare 08.445 (Canoni per i diritti d'acqua adeguati), la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati propone di compensare il rincaro del canone mediante un aumento ragionevole, scaglionato nel tempo, dell'aliquota massima del canone prevista dal diritto federale.
L'attuale legge sul personale federale LPers è in vigore dal 1° gennaio 2002 e costituisce le fondamenta dei rapporti di lavoro dei circa 36 000 impiegati federali. La presente revisione della LPers prevede una flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e un ulteriore avvicinamento alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). Contestualmente dovrebbe venire semplificata la procedura di ricorso in caso di controversie in ambito di diritto del lavoro.
La Commissione propone di modificare la LEF in modo da limitare i crediti privilegiati in prima classe dei lavoratori all'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (che ammonta attualmente a 126 000 franchi). Nel caso in cui il credito salariale eccedesse questo importo, la differenza verrebbe considerata un credito di terza classe, come quelli degli altri creditori.
Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Sviluppo dell'acquis di Schengen. La direttiva 51/2008/CE modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La direttiva ha imposto degli adeguamenti in seguito alla ratifica da parte della Comunità europea del “protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco)•. La trasposizione della direttiva riguarda prevalentemente, come già nel caso della direttiva precedente 91/477/CEE, la legge federale sulle armi e la relativa ordinanza.
L'entrata in vigore di Schengen in Svizzera e nel Liechtenstein necessita un adeguamento della cooperazione bilaterale nel settore degli stranieri e in materia di attuazione delle mansioni di polizia da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella zona di frontiera tra il Liechtenstein e l'Austria.
Creazione di una base legale nella legge sull'agricoltura al fine di preparare il finanziamento di misure collaterali in relazione alla conclusione di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare e/o di nuovi accordi OMC.
In seguito all'inserimento dei primi principi attivi esaminati dalla CE negli allegati dell'ordinanza sui biocidi, si è manifestata la necessità di poter adattare le condizioni e gli oneri stipulati dalla CE alle particolarità svizzere. A parte questo punto di revisione urgente - dovuto al fatto que l'inserimento di altri principi attivi è imminente - si intende di poter adattare un'autorizzazione accordata in un paese membro dell'Unione Europea alle particolarità svizzere gravandola di condizioni o oneri appropriati se questo si averasse necessario.
La legislazione della Confederazione in materia di acquisti pubblici deve essere ammodernata, resa più chiara e più flessibile. Nel quadro della revisione totale in corso si postula inoltre un'armonizzazione a livello nazionale della legislazione sugli acquisti pubblici. La revisione è in grado di fornire un notevole contributo alla crescita economica in Svizzera.
Ordinanza d'esecuzione del articolo 16 della legge federale del 5. ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI).
Proroga del termine per il rilascio della tessera d'assicurato entro il 1o gennaio 2010.
In occasione della sua seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa al risanamento della cassa pensioni FFS. Il progetto in consultazione pone in discussione quattro possibili soluzioni per il risanamento della parte relativa alle rendite di vecchiaia e di invalidità della cassa pensioni FFS. Tre varianti prevedono una ricapitalizzazione delle FFS ad opera della Confederazione per differenti importi. Nel caso della quarta variante, il risanamento della CP FFS è realizzato senza la partecipazione della Confederazione. Il Consiglio federale ha espresso la propria preferenza per la variante 3, ossia per il «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». La consultazione è corredata dal rapporto in adempimento dei postulati Fluri (05.3363) e Lauri (05.3363) in relazione alla cassa pensioni ASCOOP. Entrambi i postulati invitano il Consiglio federale a esaminare con quali misure analoghe a quelle per le FFS la Confederazione potrebbe sostenere la cassa pensioni ASCOOP per promuovere la concorrenza tra le FFS e le imprese di trasporto concessionarie.
La legge federale sul controllo della sicurezza mira a uniformare l'organizzazione e la procedura di esame e di controllo della sicurezza tecnica di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti.
La legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute si applica alle misure preventive e di promozione della salute volte alla prevenzione e al riconoscimento tempestivo delle malattie fisiche e psichiche dell'essere umano, che sono trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. La legge disciplina il controllo e il coordinamento nonché la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I flussi finanziari che derivano dalle tasse di prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal) saranno d'ora in poi regolati mediante la creazione dell'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute. La legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute disciplina l'organizzazione dell'Istituto nonché il suo controllo e la sua vigilanza esercitate dalla Confederazione ed è emanata in quanto pura disposizione organizzativa.
Revisione dell'OLL 2 alfine di adattarla al settore particolare degli ospedali, cliniche, case e internati.
L'intera rete delle strade nazionali è stata riesaminata nel dettaglio essenzialmente per due ragioni. Da un lato in quanto l'attuale tracciato della rete viaria nazionale, definito essenzialmente nel decreto del 1960, non risponde più completamente ai bisogni attuali e futuri. E dall'altro, in quanto nel corso dell'ultimo decennio, in Parlamento sono stati depositati oltre trenta interventi aventi per oggetto l'inserimento di strade cantonali nella rete viaria nazionale.
Aggiungendo alla rete circa 400 chilometri di strade già esistenti, l'esecutivo intende colmare le lacune della rete autostradale e garantire l'accesso a tutte le regioni del Paese. Il decreto tiene in considerazione le esigenze attuali e future degli agglomerati dell'Altopiano, delle aree rurali nonché delle regioni turistiche. I tratti che saranno inseriti nella rete delle strade nazionali diventeranno di proprietà della Confederazione, la quale sarà competente anche della manutenzione e dell'esercizio.
L'adeguamento del decreto concernente la rete potrebbe comportare per Berna un carico finanziario annuale supplementare dell'ordine di circa 150 milioni di franchi per l'esercizio e la manutenzione e di circa 200 milioni per la sistemazione. Siccome in questi ambiti i Cantoni sono sgravati completamente dai loro obblighi finanziari, questo trasferimento di oneri alla Confederazione sarà compensato tramite una riduzione dei contributi federali non direttamente vincolati alle opere nonché dei contributi globali alle strade principali. La compensazione da parte dei Cantoni degli oneri supplementari che sorgeranno per la Confederazione nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali è indispensabile. La sola alternativa possibile sarebbe quella di mantenere lo status quo e quindi di rinunciare all'adeguamento del decreto concernente la rete. Il Consiglio federale invita quindi i Cantoni ad esprimere la loro preferenza per una delle due soluzioni.
La vigente ordinanza sui documenti d'identità del 20 settembre 2002 (stato 1° gennaio 2008) deve essere adeguata alla nuova validità, alla nuova procedura di rilascio, ai nuovi emolumenti per i documenti d'identità e ad altre modifiche.