Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Gli Accordi bilaterali II propongono soluzioni a esigenze reciproche concrete della Svizzera e dell'UE. I dossier trattati includono sia questioni d'interesse economico della Svizzera (ad esempio, nell'ambito dell'industria alimentare, della piazza finanziaria o del turismo) sia una maggiore collaborazione in importanti ambiti politici come la sicurezza interna e la politica dell'asilo. A questo si aggiungono nuove cooperazioni nel campo dell'ambiente, della statistica, della cultura e della formazione.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.
La revisione della legge si propone di equiparare in linea di massima l'acquisto di quote di società immobiliari a quello di quote di fondi d'investimento immobiliare. Il progetto di legge prevede di esentare dall'obbligo di autorizzazione l'acquisto di quote di una società immobiliare stricto sensu da parte di persone all'estero, a patto che tali partecipazioni siano quotate in una borsa in Svizzera. A fianco di altre modifiche della Lex Koller, il Consiglio federale propone di portare da 100 a 200 m2 il limite della superficie abitabile netta previsto dall'ordinanza d'esecuzione.
Il Protocollo n° 2 ha per oggetto la cooperazione interterritoriale. Con questo termine si intende la cooperazione tra autorità territoriali non limitrofe.
L'alienazione a stranieri di abitazioni di vacanza è consentita soltanto entro i limiti fissati da un contingente. L'avamprogetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, originato da un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Simon Epiney, si propone di attenuare il rigore di tale disposizione.
L'emanazione di una legge specifica sul trasferimento dei beni culturali tiene in giusta considerazione l'importanza di conservare e trattare i beni culturali con la dovuta responsabilità ed etica.
L'attuale legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), che risale al 1931, va sostituita mediante una moderna legge in materia di stranieri. In seguito alla votazione del 21 maggio 2000 sugli Accordi bilaterali esiste ora una chiara situazione con l'UE per quel che riguarda la circolazione delle persone: infatti uno degli accordi la disciplina in modo circostanziato. La nuova legge sarà valida quasi esclusivamente per gli stranieri provenienti da Stati non membri dell'UE o dell'AELS.
La prevista modifica dell'OLS è direttamente legata all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nonché dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione con l'UE (OLC). Essa entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo e all'OLC.
Il Consiglio federale considera l'adesione della Svizzera all'ONU una questione di grande importanza. L'adesione permetterebbe al nostro Paese di tutelare anche in futuro i propri interessi in seno alla comunità internazionale.
La Corte sarà competente a giudicare crimini particolarmente gravi che concernono la comunità internazionale nel suo insieme: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Il Protocollo ha lo scopo di disciplinare le divergenze in merito all'applicazione e all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
Questa revisione parziale concerne l'armamento di militi svizzeri impiegati in un servizio di promozione della pace, la conclusione di trattati con altri Stati sulla cooperazione in materia di istruzione, sullo statuto dei militari svizzeri all'estero e sullo statuto dei militari stranieri in Svizzera.
Con 124 Stati membri la Convenzione contro il genocido è uno degli strumenti internazionali più largamente accettati. Vieta il genocido ed obbliga gli Stati a prevenirlo e a reprimerlo. Gli obblighi internazionali che ne conseguono rendono necessaria una modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare.
La nuova legge federale deve sostituire quella del 6 ottobre 1989, che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC) e non è piú conforme alle esigenze della legge sui sussidi del 1990.
I due progetti istituzionalizzano una cooperazione tra le autorità dello Stato di provenienza e quello d'accoglienza nel campo delle adozioni internazionali, permettendo così una migliore protezione dei fanciulli. In prima linea sono proposti provvedimenti contro gli abusi, quali la tratta di fanciulli.
Il presente avamprogetto non intende modificare le forme attuali di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni, ma soltanto consolidarle e concretizzarle. Il contenuto volutamente succinto del progetto prevede tre forme di cooperazione: l'informazione dei Cantoni, la consultazione dei Cantoni e la partecipazione dei rappresentanti dei Cantoni alla preparazione dei mandati di negoziato e alle negoziazioni della Confederazione.
Nel rispetto della legislazione interna di ogni Paese, il Protocollo ha quale scopo di rinforzare e di sviluppare la cooperazione transfrontaliera.
Procedura di consultazione su mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale nel quadro dell'inchiesta sulla sorte degli averi delle vittime dell'olocausto depositati in Svizzera.
La Convenzione Unidroit è una convenzione internazionale che fissa le condizioni di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e definisce le relative procedure. Le sue disposizioni sono direttamente applicabili e non necessitano di una legislazione interna d'esecuzione.
L'obiettivo è di conferire all'attività archivistica una base legale stabile che meglio risponda alle esigenze odierne (in particolare per quanto concerne la protezione dei dati) e renda possibile una certa armonizzazione con le disposizioni vigenti in altri Stati.
Memorandum d'accordo tra taluni Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Europea relativo all'esecuzione del progetto MERCURE