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La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale propone un’aggiunta nella legge sull’agricoltura. L’introduzione della possibilità di costituire su base volontaria scorte di vini DOC dovrebbe consentire ai produttori di compensare meglio le fluttuazioni del raccolto.
Le modifiche all’ordinanza sulle poste concedono alla Posta maggiore flessibilità nella distribuzione, rendendo la fornitura del servizio universale più efficiente ed economica. Il servizio universale deve anche comprendere un canale di distribuzione digitale e l’accesso al traffico elettronico dei pagamenti.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) e dell’ordinanza sull’energia (OEn), dell’ordinanza sull approvvigionamento elettrico (OAEl) e dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico (OOSE).
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge per un regime di autorizzazione basato sui rischi applicabile alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 37a cpv. 2 LIG). Con il presente progetto di legge il Consiglio federale attua questo mandato.
Nel quadro della procedura di consultazione, vi invitiamo a esprimere il vostro parere sulla revisione parziale dell’ordinanza sul CO2. L’ordinanza sul CO2 riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2026. La revisione attua modifiche necessarie del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera, in modo da garantirne uno sviluppo equivalente a quello esperito in seno all’Unione europea (UE). Le basi legali necessarie e le competenze del Consiglio federale sono definite nella legge sul CO2 riveduta, in vigore da gennaio 2025.
Una revisione dell’ordinanza sul CO2 attualmente in corso, oggetto di consultazione fino al 17 ottobre 2024, si concluderà prossimamente ed entrerà in parte retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2025. Sarà pertanto nostra premura farvi pervenire, nel corso della consultazione, anche una panoramica delle modifiche in programma rispetto al diritto vigente (art. 7 cpv. 1 lett. b OCo).
Il presente progetto di legge si basa sui risultati della valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico già presentata al Parlamento e contiene le modifiche alla legge che ne derivano. Le modifiche previste alla legge sulla geoinformazione e le relative modifiche di terzi mirano a chiarire il rapporto tra il Catasto e il registro fondia-rio e a consentire un'espansione contenutistica del Catasto. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e per evitare incertezze giuridiche, non solo viene abrogata senza sostituzione la responsabilità di diritto speciale, ma anche la disposizione secondo cui il contenuto del Catasto è considerato noto.
La Legge federale sul sostegno all’ampliamento delle infrastrutture a banda larga (legge sul sostegno alla banda larga; LSBL) mira a creare un programma di sostegno temporaneo per avviare l’espansione a livello nazionale di infrastrutture di telecomunicazione passive per collegamenti fissi negli edifici con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo in download in luoghi in cui una tale espansione non viene portata avanti dalle forze di mercato.
La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) ha raccomandato una disponibilità minima di 400 megawatt di potenza per le centrali termiche di riserva a partire dal 2025. Poiché i contratti attualmente in essere con le centrali di riserva di Birr, Monthey e Cornaux scadranno nel 2026 ed entro tale data non saranno ancora disponibili nuove centrali di riserva, è necessario prolungare la validità dell’ordinanza sulla riserva invernale (OREI) fino alla fine del 2030. La proroga si rende necessaria perché la revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) sta richiedendo più tempo del previsto. Oltre a quanto appena illustrato è stato innalzato da 5 a 30 MW il limite per l’aggregazione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione.
Il «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) è una normativa unilaterale dei Stati Uniti d’America (USA) che vale per tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti di contribuenti americani o a versare un’imposta elevata. Attualmente, l’attuazione in Svizzera è fondata sul modello 2. Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati dei conti, con il consenso dei clienti americani interessati, direttamente alle autorità fiscali americane. L’accordo secondo il modello 1 nuovamente negoziato con gli USA prevede l’introduzione di une scambio automatico et reciproco di informazioni sui conti bancari tra autorità competenti. Il cambiamento di modello necessita l’elaborazione di una nuova legge FATCA (Modello 1) e di un’ordinanza di attuazione. L’entrata in vigore del nuovo accordo FATCA (modello 1), della nuova legge FATCA (modello 1) e dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027 (primo scambio di informazioni nel 2028).
Una parte delle costruzioni e degli impianti del CERN sarà in futuro di competenza di un’autorità federale di approvazione dei piani secondo una procedura definita agli articoli 31a–31n nLPRI. Il progetto di ordinanza è volto a specificare le diverse fasi di questa procedura per facilitarne l’attuazione.
Per promuovere l’integrazione delle persone con statuto di protezione S nel mercato del lavoro occorre introdurre un obbligo di annuncio per i servizi pubblici di collocamento e istituire un diritto al cambiamento di Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un’attività lucrativa. A livello di ordinanza, l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa deve essere convertito in un obbligo di annuncio. Occorre inoltre estendere anche alle persone con statuto di protezione S l’obbligo di prendere parte a programmi di integrazione o reinserimento professionale. Inoltre, la durata delle convenzioni programmatiche tra i Cantoni e la Confederazione relative ai programmi d'integrazione cantonali potrà essere prolungata. Infine, occorre altresì agevolare l’accesso al mercato del lavoro degli stranieri che hanno conseguito una formazione in Svizzera (secondo decisione di rinvio del Parlamento relativa all’affare 22.067).
In assenza di trattati bilaterali, la Convenzione di Lubiana-L’Aia permette di sancire in una base convenzionale l’obbligo di mutua cooperazione internazionale in materia penale per i crimini internazionali. Riprende sostanzialmente la definizione di questo tipo di crimini e i principi dell’assistenza giudiziaria come sanciti nel diritto svizzero, in particolare nel Codice penale (CP) e nell’Assistenza in materia penale (AIMP). S’intende codificare il crimine di aggressione nel diritto svizzero in modo analogo al crimine di genocidio, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra. Codificare nel diritto nazionale il crimine di aggressione permette alla Svizzera di adottare anche l’allegato H della Convenzione di Lubiana-L’Aia e attuare la mozione Sommaruga (22.3362) già trasmessa dal Parlamento.
La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) propone di integrare nella legge sugli agenti terapeutici (LATer) l’obbligo di dichiarare le relazioni d’interesse. Le persone che impiegano agenti terapeutici sono dunque tenute a dichiarare le loro relazioni commerciali con le aziende che fabbricano o immettono in commercio tali prodotti.
Le ordinanze stabiliscono che le persone che utilizzano determinate sostanze o preparati a livello professionale o commerciale devono superare un esame o dimostrare le proprie conoscenze. La prevista revisione totale mira in particolare a ridefinire i compiti delle autorità competenti e a introdurre un rigoroso obbligo di formazione continua per i titolari di autorizzazioni speciali. • Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive; OADAP, RS 814.812.31; • Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale; OALPar, RS 814.812.32; • Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti; OLAFum, RS 814.812.33.
Con il suo progetto preliminare la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale intende ottimizzare la procedura di conciliazione per le perizie mediche monodisciplinari nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Nell’ambito della tassazione minima dell’OCSE, è previsto uno scambio di informazioni fiscali sulla base dell’«Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE». L’accordo GloBE consente la presentazione centralizzata delle informazioni GloBE in Svizzera, il che rappresenta uno sgravio amministrativo per i gruppi multinazionali interessati in Svizzera.
La proposta di modifica dell’allegato concernente i biocidi intende consentire l’impiego eccezionale di biocidi nel bosco destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie nonché di microrganismi patogeni o vettori di malattie. L’autorità competente (di norma i Cantoni) autorizza l’impiego eccezionale di prodotti biocidi nel bosco se sono soddisfatte determinate condizioni. La modifica in oggetto viene sottoposta in via straordinaria a una consultazione abbreviata affinché possa entrare in vigore il prima possibile.
Con il presente progetto la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale propone una modifica di legge per potere obbligare la SSR a stipulare contratti con attori del settore audiovisivo privato.
Con la modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC) del 22 marzo 2019, è stato modificato anche l’articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni (LSCPT). Il nuovo capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a precisare le categorie di persone obbligate a cooperare, in particolare quelle secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere b, c ed e LSCPT. Ciò avviene nel quadro dell’attuale revisione parziale dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT).
Il Consiglio federale propone una nuova legge federale sulle operazioni spaziali. L’obiettivo è in particolare quello di regolamentare il funzionamento dei satelliti e di attuare le convenzioni spaziali dell’ONU ratificate dalla Svizzera. Le operazioni spaziali contribuiscono in modo significativo al funzionamento della nostra economia e della nostra società. Si tratta di attività ad alto valore aggiunto che vengono svolte a beneficio delle generazioni presenti e future. Oltre 40 Stati firmatari dei Trattati dell’ONU sullo spazio extra-atmosferico dispongono oggi di leggi spaziali nazionali che attuano i trattati dell’ONU. Secondo il Consiglio federale, anche in Svizzera è necessario e auspicabile regolamentare gli aspetti specifici delle attività spaziali legati alla tecnologia spaziale, ossia il funzionamento, il controllo e il monitoraggio dei satelliti. Il disegno di legge disciplina l’autorizzazione e la supervisione delle attività spaziali, le questioni di responsabilità e un registro nazionale per gli oggetti spaziali. In linea con la «Politica spaziale 2023», il Consiglio federale intende incrementare la sicurezza del diritto per tutti gli attori coinvolti e, allo stesso tempo, accrescere l’attrattività della Svizzera come polo per questo settore in rapida crescita.
Il progetto mira a concretizzare la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (misure di contenimento dei costi – definizione di obiettivi di costi e di qualità), che è stata approvata dal Parlamento il 29 settembre 2023. In particolare, esso regolamenta in modo più dettagliato il quadro giuridico all’interno del quale vengono fissati gli obiettivi di costi e di qualità, la composizione, i compiti e le competenze della nuova Commissione per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e la collaborazione con la Commissione federale per la qualità. Inoltre permetterà di completare, nel settore della tariffazione, i principi che le convenzioni tariffali devono rispettare, così come i requisiti che le richieste di approvazione delle convenzioni tariffali devono soddisfare.
La situazione del bilancio federale rischia di diventare sempre più precaria. Le uscite crescono a un ritmo talmente superiore alle entrate, che non è più possibile pensare di riuscire a rispettare le disposizioni costituzionali imposte dal freno all’indebitamento senza ricorrere a contromisure. Pertanto, a partire dal 2027 sulla base dell’attuale pianificazione finanziaria sono necessarie correzioni importanti per un importo massimo di 3 miliardi di franchi all’anno. Attraverso le presenti misure di sgravio applicabili dal 2027, il Consiglio federale intende quindi presentare una serie di misure in grado di ridurre l’incremento delle uscite e di riportare il bilancio in equilibrio.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 26 ordinanze agricole. Le modifiche sono tese a rafforzare la produzione vegetale e a impostare la promozione dell’allevamento di animali nell’ottica di una maggiore sostenibilità. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.
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