Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge per un regime di autorizzazione basato sui rischi applicabile alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione (art. 37a cpv. 2 LIG). Con il presente progetto di legge il Consiglio federale attua questo mandato.
Nel quadro della procedura di consultazione, vi invitiamo a esprimere il vostro parere sulla revisione parziale dell’ordinanza sul CO2. L’ordinanza sul CO2 riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2026. La revisione attua modifiche necessarie del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera, in modo da garantirne uno sviluppo equivalente a quello esperito in seno all’Unione europea (UE). Le basi legali necessarie e le competenze del Consiglio federale sono definite nella legge sul CO2 riveduta, in vigore da gennaio 2025.
Una revisione dell’ordinanza sul CO2 attualmente in corso, oggetto di consultazione fino al 17 ottobre 2024, si concluderà prossimamente ed entrerà in parte retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2025. Sarà pertanto nostra premura farvi pervenire, nel corso della consultazione, anche una panoramica delle modifiche in programma rispetto al diritto vigente (art. 7 cpv. 1 lett. b OCo).
La proposta di modifica dell’allegato concernente i biocidi intende consentire l’impiego eccezionale di biocidi nel bosco destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie nonché di microrganismi patogeni o vettori di malattie. L’autorità competente (di norma i Cantoni) autorizza l’impiego eccezionale di prodotti biocidi nel bosco se sono soddisfatte determinate condizioni. La modifica in oggetto viene sottoposta in via straordinaria a una consultazione abbreviata affinché possa entrare in vigore il prima possibile.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l’ordinanza sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi; RS 451.33), l’ordinanza sulla protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32), l’ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37), l’ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA; RS 451.34) e l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1).
Le disposizioni esecutive riguardano due atti normativi: da una parte la revisione dell’ordinanza sul CO2 con modifiche di altri atti normativi dell’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali e dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori; dall’altra viene creata una nuova ordinanza sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni, (OCoCr) che contiene modifiche dell'ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680), l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), l’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12), l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) e l’ordinanza sulla sistemazione die corsi d’acqua (OSCA; RS 721.100.1).
Con la presente revisione dell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale attua tutte le disposizioni modificate della legge sulla caccia revisionata il 16 dicembre 2022. La legge comprende in particolare - intervento dell’uomo su specie protette, in particolare lupi, castori e stambecchi - Misure per la protezione delle greggi - Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - Aiuti finanziari e consulenza per i Cantoni - Salvaguardia dei corridoi faunistici - Protezione degli animali
Il 18 giugno 2023 la legge sul clima e sull’innovazione (LOCli) è stata accettata in votazione popolare. Il progetto di ordinanza sulla protezione del clima precisa le condizioni quadro della LOCli e gli strumenti di promozione definiti in detta legge. Il progetto comprende anche modifiche dell’ordinanza sul CO2 e dell’ordinanza sull’energia (OEn).
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076).
Modifica o emanazione di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 641.680), l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) e l’ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028 (ordinanza mantello).
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), l’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911), l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) e l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710).
Con la revisione della legge sulla caccia il Consiglio federale e il Parlamento avevano proposto una regolazione preventiva del lupo. Nell’autunno 2020 il Popolo ha respinto il progetto in votazione popolare. Al fine di mitigare a breve termine la situazione nelle regioni con effettivi di lupi in crescita, su incarico del Parlamento (mozioni CAPTE-N 20.4340 e CAPTE-S 21.3002), il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sulla caccia per l’estate alpestre 2021. Questa modifica deve permettere ai Cantoni di intervenire più rapidamente sulle popolazioni di lupi.
La presente revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) concretizza l’articolo 9 capoverso 3 della Legge sulla protezione delle acque (LPAc; SR 814.20), approvato dall’Assemblea federale, che esige il riesame dell’omologazione dei pesticidi qualora questi superino ripetutamente e ampiamente i valori limite nelle acque. Poiché le acque di scarico provenienti dalle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per le irroratrici di prodotti fitosanitari possono inquinare le acque, occorre anche programmare il controllo e, se necessario, il risanamento di queste aree o piazzali. Inoltre, al fine di garantire la protezione delle nostre più importanti risorse di acqua potabile bisogna accelerare la delimitazione definitiva delle zone di protezione delle acque sotterranee come pure l’esecuzione delle norme di protezione.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) e l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A; numero RS non ancora noto), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O; numero RS non ancora noto), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale (OASEF; RS 814.812.36), l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP; RS 814.812.35) e l’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’utilizzo di prodotti fitosanitari (ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF; numero RS non ancora noto).
Dopo il respingimento il 13 giugno 2021 da parte del Popolo della revisione totale della legge sul CO2, il Parlamento ha deciso il 17 dicembre 2021 di prorogare fino al 2024 la legge sul CO2, che nel 2025 dovrà essere sostituita dalla revisione della legge sul CO2 proposta. Il progetto comprende anche modifiche delle leggi sull’energia, sull’imposta degli oli minerali, sulla protezione dell’ambiente, sulla navigazione aerea e sul traffico pesante.
L’attuale legge sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 sarà adattata ai requisiti normativi attuali in materia di rumore, siti contaminati, tasse di incentivazione, finanziamento di corsi di istruzione e formazione sull’uso di prodotti fitosanitari, sistemi di informazione e documentazione e diritto penale.
Il 23 settembre 2020, il Parlamento ha approvato una revisione totale della legge sul CO2, che stabilisce gli obiettivi e le misure della politica climatica fino al 2030. La presente revisione totale dell’ordinanza sul CO2 concretizza le disposizioni di legge adottate dal Parlamento nel quadro dell’approvazione della revisione totale della legge sul CO2. L’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza sul CO2 è prevista il 1° gennaio 2022 contemporaneamente all’entrata in vigore delle modifiche di legge, fatto salvo la votazione del 13 giugno 2021 sul referendum. Data l’urgenza di questo progetto di revisione, non è possibile prolungare il termine minimo di tre mesi per rispondere previsto dalla legge. Per tale motivo non potranno essere prese in considerazione eventuali domande di proroga del termine di consultazione.
La legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua deve essere adeguata agli sviluppi attuali e deve stabilire il principio di una gestione dei pericoli naturali basata sui rischi. Con la modifica si vuole che la sicurezza, una premessa importante per il benessere del Paese, possa essere garantita e finanziata a lungo termine nonostante le condizioni quadro socioeconomiche e climatiche sempre più difficili.
L’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» intende rafforzare la protezione della varietà delle specie e assicurarne la conservazione a lungo termine, ma rafforzare al contempo la protezione del paesaggio e promuovere la cultura della costruzione. Il Consiglio federale condivide le richieste dell’iniziativa, ma le respinge giudicandole eccessive. Il Consiglio federale oppone pertanto all’iniziativa un controprogetto indiretto con cui intende garantire la creazione a livello nazionale di una superficie protetta sufficiente a favore della natura.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composi organici volatili (OCOV; RS 814.018), l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l'ordinanza sul traffico di rifiutti (OTRif; RS 814.610).
Accogliendo due mozioni identiche (CAPTE-N 20.4340 e CAPTE-S 21.3002), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una nuova revisione dell’OCP. Per garantire una coesistenza regolata tra l’uomo, i grandi predatori e gli animali da reddito, le disposizioni dell’ordinanza saranno adattate entro il margine consentito dalla vigente legge sulla caccia (RS 922.0). La durata della consultazione nettamente ridotta consente l’entrata in vigore della modifica nell’estate 2021.
In Svizzera l'autorizzazione di messa in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM) per fini agricoli, orticoli o forestali è temporaneamente vietata (moratoria). Il divieto è sancito dalla legge sull'ingegneria genetica e al momento vige fino al 31 dicembre 2021. Il progetto ha l'obiettivo di adattare l'articolo 37a LIG in modo tale da ottenere una proroga della moratoria di quattro anni, fino al 31 dicembre 2025.
Il 27 novembre 2019 l'Associazione svizzera per la protezione del clima ha depositato l'iniziativa popolare apartitica «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sotto forma di progetto elaborato. Con 113 125 firme valide, l'iniziativa è formalmente riuscita. Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di contrapporre un controprogetto diretto all'iniziativa popolare. Anche il controprogetto diretto che il Consiglio federale pone in consultazione prevede l'obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050, ma, contrariamente all'iniziativa popolare, non vieta le energie fossili e lascia in sospeso la questione della compensazione delle emissioni di CO2 mediante pozzi di assorbimento in Svizzera o all'estero.
Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sulla caccia (LCP; 17.052) e ha incaricato il Consiglio federale di emanare le relative disposizioni esecutive. La revisione dell'ordinanza sulla caccia interessa soprattutto gli aspetti principali seguenti: la prevenzione di conflitti con animali selvatici protetti, la promozione della protezione degli spazi vitali e delle specie, nonché la sostenibilità e la protezione degli animali nella gestione degli animali selvatici.
La revisione parziale dell'ordinanza sul CO2 è necessaria per attuare la legge federale che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2. Questa legge federale, elaborata nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Burkart 17.405, è stata approvata dal Parlamento il 20 dicembre 2019. Le modifiche alla legge sul CO2 e all'ordinanza sul CO2 entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.