Argomenti
diritto
Fonte
fedlex.admin.ch

La pubblicazione di Demokratis non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.

Concluse
25. maggio 2016 - 15. settembre 2016

Revisione dell'art. 69 dell'ordinanza sulle case da gioco

Le case da gioco la cui regione d'ubicazione dipende da un turismo stagionale e che non raggiungono una redditività adeguata devono poter chiudere i loro giochi da tavolo durante un massimo di 270 giorni all'anno, invece che per 60 giorni come previsto dal diritto vigente.