La revisione mira ad attuare la richiesta della mozione 21.4183 (Minder, Nessun cambiamento di nome per persone contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria). In questo contesto, verranno anche esaminate delle questioni fondamentali relative al cambiamento del nome, come la competenza, la procedura e i costi.
La Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari semplifica l'esazione internazionale di prestazioni alimentari, in particolare nei confronti di figli. Prevede autorità centrali che collaborano a livello transfrontaliero per aiutare le persone aventi diritto a prestazioni alimentari e le autorità che anticipano tali prestazioni a far valere i loro diritti. La Convenzione sull'obbligazione alimentare sostituirà le convenzioni di assistenza amministrativa e giudiziaria già in vigore in Svizzera in materia di obbligazioni alimentari. È completata da un protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Allo stesso tempo, l'organizzazione delle autorità in Svizzera dovrà essere adattata alle nuove esigenze e concretizzata in una legge di attuazione.
Ordinanza sulla nuova legge LPCEG. Tra le altre cose, s’intende rendere obbligatorio per gli utenti professionali (tra cui gli avvocati) e le autorità coinvolte nei procedimenti lo scambio di scritti per via elettronica. Affinché tutte le parti coinvolte in procedimenti giudiziari possano scambiarsi dati per via elettronica con i tribunali, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione della giustizia, si prevede di allestire una piattaforma centrale che rispetti elevati requisiti di sicurezza. L'Ufficio federale di giustizia è responsabile dell'elaborazione delle pertinenti basi legali federali.
Il progetto di consultazione per la modifica della Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) serve a sostituire la disposizione transitoria dell’articolo 71 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD): poiché i dati delle persone giuridiche non rientrano più nel campo di applicazione della LPD o nel concetto di dati personali dopo la revisione totale della LPD, occorre garantire in particolare che gli organi federali dispongano di basi giuridiche sufficienti per il trattamento dei dati delle persone giuridiche anche dopo il 1° settembre 2028.
L'articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO) prevede una settimana di congedo non retribuito per i dipendenti di età pari o superiore ai 30 anni che si impegnano in attività giovanili extrascolastiche. Nelle mozioni 23.3734 e 23.3735, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere questo congedo a due settimane. Questo progetto adempie a tale mandato.
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui brevetti (LBI), decidendo in particolare i seguenti punti: per ogni domanda di brevetto sarà necessario eseguire una ricerca obbligatoria e presentare un rapporto sullo stato della tecnica, sarà consentito richiedere un esame completo su richiesta, sarà permessa la presentazione di atti tecnici in inglese, l’attuale procedura di opposizione sarà sostituita con una procedura di ricorso estesa, saranno incrementate la sicurezza giuridica e la trasparenza sia per i depositanti sia per i terzi (cfr. in merito anche il messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7). Date queste premesse, devono ora essere modificate e integrate le rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, offrendo così l’occasione per rivedere completamente l’OBI (revisione totale). L’OBI risale al 1977 e da allora è stata più volte sottoposta a revisioni parziali. Questo ha fatto sì che la struttura e l’articolazione dell’ordinanza non siano più chiare né ordinate e pertanto verranno modificate nel rispetto delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione. Per quanto concerne il contenuto, l’attuazione della revisione parziale della LBI permetterà di semplificare la procedura. Inoltre, nell’era della digitalizzazione verranno semplificate la comunicazione elettronica nonché la gestione elettronica dei dati ed eliminati gli ostacoli in linea con la trasformazione digitale.
La legge sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e) pone le basi per l’introduzione del mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) statale in Svizzera. La Confederazione verifica l’identità del richiedente e gli rilascia un Id-e. L’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici sono emessi mediante un’infrastruttura statale di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione. La legge sull’Id-e disciplina i requisiti di questa infrastruttura, che sarà accessibile agli attori dei settori pubblico e privato. Al Consiglio federale è delegata la competenza di specificare in un’ordinanza il quadro previsto dalla legge. Le disposizioni di esecuzione della legge sull’Id-e, che saranno sottoposte a consultazione, mirano in particolare a disciplinare le procedure di identificazione e di rilascio, le misure di protezione dei dati e i vari standard tecnici e organizzativi applicabili all’Id-e, agli altri mezzi di autenticazione elettronici e all’infrastruttura di fiducia della Confederazione.
In assenza di trattati bilaterali, la Convenzione di Lubiana-L’Aia permette di sancire in una base convenzionale l’obbligo di mutua cooperazione internazionale in materia penale per i crimini internazionali. Riprende sostanzialmente la definizione di questo tipo di crimini e i principi dell’assistenza giudiziaria come sanciti nel diritto svizzero, in particolare nel Codice penale (CP) e nell’Assistenza in materia penale (AIMP). S’intende codificare il crimine di aggressione nel diritto svizzero in modo analogo al crimine di genocidio, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra. Codificare nel diritto nazionale il crimine di aggressione permette alla Svizzera di adottare anche l’allegato H della Convenzione di Lubiana-L’Aia e attuare la mozione Sommaruga (22.3362) già trasmessa dal Parlamento.
L’avamprogetto per la nuova legge speciale sancisce il divieto di mostrare, portare, utilizzare e diffondere pubblicamente simboli del nazionalsocialismo. Costituisce quindi la prima tappa dell’attuazione della mozione 23.4318 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) «Divieto dell’uso pubblico di simboli razzisti, inneggianti alla violenza e estremisti, quali ad esempio i simboli nazionalsocialisti».
La revisione parziale della legge sul Tribunale federale («revisione minore della LTF») riguarda l’organizzazione giudiziaria federale. L’avamprogetto riprende i punti della revisione fallita nel 2018 che sembrano tuttora pertinenti e in grado di ottenere un consenso politico. Si tratta principalmente di precisare ed unificare alcuni aspetti, nonché di codificare la giurisprudenza. Dal profilo materiale, sono previsti adeguamenti secondari dell’organizzazione giudiziaria, nonché un adeguamento di punti specifici della procedura davanti al Tribunale federale. Sono incluse per esempio una regolamentazione esplicita del termine di prescrizione della pretesa di risarcimento del gratuito patrocinio, nuove eccezioni relative alla sospensione dei termini o l’estensione della procedura del giudice unico anche alle domande.
Il progetto di revisione attua le mozioni 22.3234 Carobbio Guscetti, 22.3333 Funiciello et 22.3334 de Quattro e mira a garantire alle vittime di violenza (segnatamente domestica o sessuale) l’accesso a prestazioni mediche e medico-legali specialistiche e di qualità. Le vittime avranno in particolare il diritto all’allestimento gratuito della documentazione medico-legale, indipendentemente dall’avvio di un procedimento penale. L’assistenza medico-legale diventa così una prestazione di aiuto alle vittime ai sensi della LAV. I Cantoni dovranno garantire alle vittime l'accesso a un ente specializzato.
La revisione mira ad aggiornare il diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC). Sono oggetto dell’esame nuove norme sui diritti d’uso preclusivi sulle parti comuni, diverse modifiche alle disposizioni sulla costituzione della proprietà per piani prima della costruzione dell’edificio, sul fondo di rinnovazione e sull’ipoteca nonché normative generali sulla comunione dei proprietari per piani. Con la revisione viene attuata la mozione Caroni 19.3410 «55 anni di proprietà per piani. È tempo di un aggiornamento».
Mediante la mozione 22.3382 CAG-N «Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro» il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di revisione del diritto in materia di adozione per le situazioni nelle quali un bambino vive sin dalla nascita con il genitore legale e la persona aspirante all’adozione, ovvero il genitore d’intenzione. In questi casi la procedura di adozione del figliastro va semplificata e accelerata. Si propone di rinunciare in futuro all’esigenza di aver provveduto alla cura e all’educazione del bambino durante almeno un anno. Sono inoltre previste delle modifiche nell’ambito della procedura di adozione. Infine, viene proposta anche una modifica quanto riguarda l’adozione di un figliastro divenuto maggiorenne.
Le attuali disposizioni Codice delle obbligazioni relative alla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a–964c CO) devono essere adeguate alla direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità delle imprese.
La mozione 19.3008 «Centro di competenze per il federalismo. Partecipazione al finanziamento di base», presentata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, chiede che la Confederazione partecipi al finanziamento di base dell’Istituto del federalismo dell’Università di Friburgo (IFF) in misura adeguata. L’IFF svolge diverse attività di promozione del federalismo a livello nazionale e internazionale e fornisce importanti prestazioni in questo campo, nell’interesse dei Cantoni e della Confederazione. La mozione è stata accettata a larga maggioranza dal Parlamento. Il progetto di legge mira ad implementare la mozione.
Il disegno di legge attua la mozione CAG-N 22.3381 Armonizzazione del computo dei termini. Ha come scopo di trasferire la soluzione trovata per il diritto processuale civile concernente il problema della notifica degli invii via «Posta A Plus» che fanno decorrere un termine nei fine settimana o nei giorni festivi a tutte le altre leggi pertinenti. Ciò garantirà che nel resto dell’ordinamento giuridico si applichino le stesse regole sul computo dei termini del diritto processuale civile. L’armonizzazione richiede la modifica di diverse leggi federali. La Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), la Legge sul Tribunale federale (LTF), la Legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato, il Codice penale militare, la Procedura penale militare (PPM), la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) saranno adattate sotto forma di atto mantello.
Dal 1° gennaio 2025, il Codice di procedura civile rivisto consentirà ai giudici di eseguire, a determinate condizioni, atti processuali orali, in particolare udienze, mediante videoconferenze e, in via eccezionale teleconferenze. Mediante detti strumenti, i giudici potranno inoltre collegare elettronicamente ai procedimenti le persone coinvolte. Nella nuova ordinanza il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e di sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici. Per utilizzare detti strumenti, i giudici e le persone coinvolte nel procedimento dovranno dunque disporre della necessaria infrastruttura e rispettare determinate disposizioni. Attraverso sufficienti misure di protezione e un’adeguata informazione dei partecipanti, si intende garantire che i dati di tutte le persone coinvolte nel procedimento siano adeguatamente protetti in fase di preparazione e di esecuzione dell’atto processuale nonché in caso di registrazione di suono e immagine.
La revisione attua la mozione 14.4122 Caroni «Per un diritto penale amministrativo moderno» che incarica il Consiglio federale di adeguare la DPA agli importanti sviluppi giuridici intervenuti dalla sua entrata in vigore nel 1975.
Come richiesto nella mozione 19.4632 Bulliard-Marbach, il principio dell’educazione non violenta dovrebbe essere esplicitamente sancito nel Codice civile. L’obbligo generale dei genitori di educare i figli, previsto dalla legge attuale, sarà integrato da una norma che stabilisce che i genitori devono educare i figli senza ricorrere a punizioni corporali o ad altre forme di violenza degradante. Oltre a questo principio dell’educazione non violenta, la legge prevede che i cantoni propongano offerte di sostegno per i genitori e i bambini in caso di difficoltà educative.
L’avamprogetto di modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) attua la mozione 20.4465 Caroni Andrea (riforma della pena detentiva a vita) del 10 dicembre 2020 e intende adeguare singoli punti formali della pena detentiva a vita, senza modifiche di fondo.
Con la presente revisione s’intende modernizzare sotto vari aspetti l’ordinanza sullo stato civile e adeguarla ai nuovi sviluppi. Centrale è l’ampliamento del set di caratteri standard che consentirà di registrare numerosi caratteri speciali di diverse lingue e rappresentare correttamente i nomi in questione.
Il 17 giugno 2022 il Parlamento ha approvato una modifica del Codice di procedura penale (CCP, RS 312.0) (FF 2022 1560). Nell’ambito di questa revisione sono state modificate anche delle singole disposizioni del diritto penale minorile (DPMin, RS 311.1). In particolare, i minori che hanno commesso dei reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età, saranno di massima giudicati e sanzionati separatamente dal punto di vista formale. A causa di questa separazione formale, c’è la possibilità che delle sanzioni inflitte con sentenze separate da autorità penali dello stesso cantone o di cantoni diversi coincidano nell’esecuzione. In virtù dell’articolo 38 nDPMin (norma di delegazione), le modalità d’esecuzione di queste sanzioni devono essere chiarite a livello di ordinanza. Ciò deve avvenire nell’ambito di una revisione dell’OCP-CPM.
La revisione mira a migliorare alcuni punti del diritto della protezione degli adulti in vigore dal 2013. In particolare si vuole migliorare il coinvolgimento delle persone vicine all’interessato nella procedura e nelle decisioni delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Inoltre, s’intende rafforzare ulteriormente il diritto all’autodeterminazione delle persone interessate. Il Consiglio federale tiene così conto delle critiche iniziali e adempie diversi interventi parlamentari.
Con la modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA verrà attuata la legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento (19.043)
La mozione 20.4266 incarica il Consiglio federale di modificare la riserva svizzera alla Convenzione dell’Aja sull’assunzione delle prove in modo da semplificare il ricorso a videoconferenze e teleconferenze in ambito internazionale.