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A causa di determinate situazioni a livello internazionale è necessaria una revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Viene introdotto un nuovo articolo concernente l'informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere. Inoltre non viene concessa nessuna assistenza amministrativa agli Stati che si sono adoperati attivamente per acquisire dati in modo illegale. Infine occorre procedere ad adeguamenti della legge a seguito dell'autorizzazione delle domande raggruppate come deciso dal Parlamento con l'emanazione della LAAF.
La legge in merito ai documenti d'identità (RS 143.1) prevede che le carte d'identità potranno essere richieste anche in futuro nei comuni, se questi ultimi sono abilitati a farlo. La procedura elettronica deve ancora essere regolamentata nell'ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.11) e nell'ordinanza del dipartimento.
Il disegno di legge aumenterà la certezza giuridica nell'ambito del blocco e della restituzione di averi patrimoniali di persone politicamente esposte. In modo particolare, esso consentirà al Consiglio federale di bloccare in via cautelativa gli averi patrimoniali di persone politicamente esposte e del loro entourage. In futuro, eventuali ordinanze di blocco di averi non saranno più basate direttamente sulla Costituzione (art. 184 cpv. 3).
Nel quadro della revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO) sono previsti diversi adeguamenti che, da un lato sono, emersi dai risultati delle verifiche periodiche e, dall'altro, mirano però anche a colmare lacune esistenti e a chiarire determinati aspetti. Gli adeguamenti riguardano i seguenti elementi: rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), adeguamenti specifici per le diverse tecnologie, garanzie di origine, etichetta Energia, disposizione penale etichetta Energia.
Le norme penali sulla corruzione, introdotte nel 2000 e nel 2006, hanno dato complessivamente buoni risultati. È tuttavia necessario procedere ad alcuni adeguamenti, in particolare per quanto riguarda la corruzione nel settore privato, che in futuro dovrà essere perseguita d'ufficio e sanzionata dal Codice penale. Ciò permetterà di precisare la portata del fenomeno e chiarire che, alla stregua della corruzione di pubblici ufficiali, la corruzione nel settore privato non è accettabile.
La presente ordinanza disciplina la gestione dei sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico. I progressi compiuti nella creazione del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare, sviluppato dagli Uffici federali dellʼagricoltura (UFAG), di veterinaria (UFV) e della sanità pubblica (UFSP) per lʼadempimento dei compiti d'esecuzione nei settori della salute animale, della protezione degli animali e della sicurezza alimentare, hanno contribuito ad ampliare il sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (SISVet) e a far sì che venga integrato come sistema dʼinformazione ASAN nel portale Agate. La banca dati dei laboratori dellʼUFV sarà inoltre sostituita da un nuovo sistema.
Nel 2012 il Dipartimento ha istituito il Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le attuali normative di legge e di regolamento che disciplinano l’aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado e di proporre modifiche in modo da tenere conto delle attuali esigenze nel settore della formazione continua, di una pianificazione dell’attività di aggiornamento e degli sviluppi della politica scolastica. Inoltre il Gruppo è stato incaricato di indicare le modalità e la periodicità del monitoraggio delle attività di aggiornamento dei docenti e di riesaminare le norme che definiscono la concessione del congedo di aggiornamento.
Il Gruppo, composto di rappresentanti del settore scolastico e delle associazioni magistrali ha concluso nel mese di febbraio 2013 i suoi lavori presentando un Rapporto comprensivo delle proposte di revisione degli articoli della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti e del commento agli articoli di legge. In seguito agli esiti della consultazione sarà inoltre necessario rivedere e modificare l’attuale Regolamento. La procedura di consultazione prende ora avvio con la messa a disposizione del Rapporto finale. Gli enti consultati sono invitati ad esprimersi in merito al contenuto del documento e, in particolare, all’impostazione della legge e agli articoli che disciplineranno questo importante settore.
Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 - 13.3003. Il presente avamprogetto attua tali mozioni.
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
Secondo le misure 19 e 51 del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, il DFI/UFSP è stato incaricato di esaminare l'attuale regolamentazione della distribuzione delle compresse di ioduro di potassio in caso di evento al di fuori delle zone di allarme predisposte in quanto a necessità, attuabilità e tempistiche e di provvedere alle necessarie modifiche delle basi giuridiche.
Nelle regioni situate in zona 3, dove il Cantone non è in grado di distribuire le compresse allo iodio nei tempi previsti, queste dovranno essere distribuite alla popolazione in unica soluzione e in via definitiva. Secondo le basi giuridiche attualmente vigenti, i costi sono a carico della Confederazione e degli esercenti di centrali nucleari. Il DDPS iscriverà il corrispondente fabbisogno finanziario nel budget ordinario 2015.
L'Ordinanza VIS vigente dev'essere riveduta in vista della messa in esercizio del nuovo sistema nazionale d'informazione visti ORBIS. Questo sistema, che nel gennaio 2014 sostituirà l'odierno sottosistema di SIMIC, consentirà una maggiore compatibilità con il sistema centrale europeo, operativo dall'11 ottobre 2011.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze: