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La revisione prevede essenzialmente l'aggiornamento e il completamento di tutta una serie di disposizioni concernenti le opere d'ingegneria, gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche, i veicoli, l'esercizio ferroviario e gli impianti elettrici delle ferrovie.
Il progetto propone adeguamenti del metodo di calcolo dei prezzi per la fruizione della rete di telecomunicazione. L'obiettivo delle modifiche è quello di mettere in pratica le conclusioni alle quali il Consiglio federale è giunto nei suoi due rapporti di valutazione del mercato delle telecomunicazioni e di tener conto dell'evoluzione tecnica.
Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
L'ordinanza sulle rilevazioni statistiche deve essere sottoposta a una modifica per due motivi: da un lato un nuovo regolamento UE, diventato vincolante per la Svizzera nell'ambito degli accordi bilaterali, richiede alcuni adeguamenti del diritto nazionale nel settore della statistica federale e dall'altro il Consiglio federale è stato incaricato dal legislatore di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei collegamenti di dati statistici.
Secondo le indicazioni dell'ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai 175 200 milioni di franchi. A parte poche eccezioni, la Svizzera è l'unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente. L'obiettivo principale dell'ordinanza è di proteggere i consumatori. A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali: i requisiti per i tassametri; le procedure per l'immissione sul mercato; le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
L'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» richiede l'istituzione da parte della Confederazione di una cassa pubblica per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale non ritiene indispensabile un cambiamento tanto radicale, ma considera invece che per l'assicurazione sociale malattie un sistema costituito da una pluralità di assicuratori presenti dei vantaggi evidenti rispetto a una situazione di monopolio con una sola cassa malati. Il Consiglio federale raccomanda quindi di respingere l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e le oppone un controprogetto indiretto.
Il controprogetto del Consiglio federale alla detta iniziativa popolare è costituito essenzialmente da due elementi. Da una parte l'introduzione di una riassicurazione per le prestazioni di costo molto elevato, abbinata a un miglioramento della compensazione dei rischi, si propone di ridurre al minimo la tendenza degli assicuratori a selezionare i rischi nell'AOMS. Dall'altra, l'assicurazione di base e quella complementare in futuro dovranno essere separate e gestite da società (enti giuridici) differenti e sarà necessario istituire misure volte a impedire lo scambio di informazioni tra una cassa malati e un'altra società dello stesso gruppo. Questo provvedimento favorirà la trasparenza e servirà anch'esso a contrastare la selezione dei rischi.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l'intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L'AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull'obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d'ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell'ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall'AEP.
Il diritto federale in vigore prevede vari strumenti e procedure per trattare le domande di cooperazione delle autorità straniere e per impedire ingerenze nella sovranità svizzera. Un'analisi ha tuttavia evidenziato lacune e deficit. Il progetto previsto disciplina la cooperazione con le autorità straniere nei settori in cui mancano disposizioni di una legge speciale o di un trattato internazionale. Contiene inoltre disposizioni che fissano le condizioni alle quali possono essere autorizzati atti ufficiali stranieri in Svizzera. Il progetto propone inoltre misure con cui prevenire violazioni della sovranità svizzera.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
La legge sull'ingegneria genetica deve essere modificata per garantire dal punto di vista giuridico la coesistenza conformemente ai risultati scaturiti dal PNR 59 e consentire, in certe regioni e a determinate condizioni, di rinunciare all'utilizzo degli OGM nell'agricoltura. Le ordinanze in questione devono quindi essere adattate (nuova ordinanza sulla coesistenza e adattamento dell'ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione).
Attuazione della responsabilità solidale dell'appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni salariali e lavorative a livello di ordinanza