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In linea con la revisione parziale della LPPC, l'OPCi è stata modificata soprattutto nei settori dell'istruzione, del materiale e delle costruzioni di protezione, ma anche in altri settori come ad esempio la protezione dei dati. Di conseguenza occorre modificare anche l'Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) e l'Ordinanza sulle dogane (OD, RS 631.01).
La Commissione propone di definire nel CPP il concetto di inchiesta mascherata. La definizione deve essere più stretta di quella della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. soprattutto DTF 134 IV 266). Per inchiesta mascherata s'intende esclusivamente un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s'infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi di un'identità fittizia. Allo stesso tempo si deve creare una base legale nel CPP per la forma meno radicale di inchiesta mascherata, ossia l'indagine in incognito.
Le biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike) sono sempre più apprezzate e di conseguenza la gamma di prodotti disponibili si fa via via più ampia. Per questo motivo e per aumentare la sicurezza, la Confederazione ha deciso di semplificare le norme vigenti e di adeguarle all'evoluzione intervenuta in campo tecnico, prevedendo la possibilità di integrare un dispositivo di avviamento e di spinta per i modelli leggeri e l'obbligo del casco per i modelli veloci. L'indagine conoscitiva su queste e altre modifiche proposte della legislazione stradale durerà fino al 15 agosto 2011.
Consultazione del mandato relativo alla rinegoziazione dell'Accordo di cooperazione di polizia con l'Austria e il Principato del Liechtenstein in vigore dal 2001. La rinegoziazione dell'Accordo trilaterale di polizia verte sulle possibilità di sviluppo rilevate a livello di esperti. Il nuovo Accordo di polizia prevede l'integrazione di ulteriori settori di cooperazione, di cui alcuni concernono anche i Cantoni.
Ai sensi della modifica della legge sui documenti d'identità entrata in vigore il 1° marzo 2010, a partire dal 1° marzo 2012 le carte d'identità potranno essere richieste unicamente presso le autorità cantonali di rilascio. La legge attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza di decidere se consentire anche in futuro il rilascio di carte d'identità non biometriche. Il presente disegno della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale prevede di modificare la legge sui documenti d'identità in modo tale da consentire ai Cantoni di decidere sulla possibilità di presentare la domanda presso il Comune di domicilio e da garantire, su richiesta, il rilascio di carte d'identità senza chip.
L'interesse moratorio per le vendite commerciali verrà aumentato al 10 per cento per incentivare i debitore a saldare più tempestivamente le loro obbligazioni.
Da un lato - nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori - la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo Strumento ONU per il rintracciamento fissano standard minimi per armonizzare gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati, consentendo in tal modo di combattere efficacemente la fabbricazione e il traffico illecito di armi. Nel 2008 il Consiglio federale ha deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dai due atti normativi. La firma del Protocollo ONU sulle armi da fuoco da parte della Comunità europea ha comportato l'adeguamento della Direttiva CE sulle armi. La sua trasposizione e applicazione equivalgono quindi in gran parte a una trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Vi sono tuttavia delle differenze riguardanti il campo d'applicazione e il contenuto che rendono necessari ulteriori adeguamenti. La presente revisione contiene, nell'avamprogetto I l'approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, l'autorizzazione del Consiglio federale a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo e la sua trasposizione nel diritto nazionale. L'unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento è invece inserita nell'avamprogetto II. Nella legge sui sistemi d'informazione militari è sancita una proroga del periodo di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale. Infine, viene proposta una modifica della legge sulle armi la cui necessità è emersa nel contesto dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ossia i Regolamenti FRONTEX e RABIT.
Il Rapporto sull'esercito, che costituisce la concretizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito delineato nel Rapporto sulla politica di sicurezza, tematizza i problemi dell'esercito e le misure volte alla loro eliminazione o attenuazione. I rischi e le conseguenze per l'esercito sono illustrati mediante «case studies». Le attività dell'esercito e le sue possibili prestazioni sono state definite in base alle potenziali vulnerabilità. Nel profilo prestazionale i compiti dell'esercito sono concretizzati a livello qualitativo e quantitativo. Su queste basi sono stati allestiti un modello di esercito e relative varianti. Infine sono stati formulati i principi fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito.
vigore da ormai sei anni, la LPPC sarà sottoposta ad una prima revisione per tenere conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni, in particolare nei settori dell'istruzione, degli organi di condotta nella Protezione della popolazione, dei servizi d'istruzione nella protezione civile e delle costruzioni di protezione.
Il rapporto in questione costituirà il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Sotto il profilo dei contenuti, domina la continuità con la politica di sicurezza attuale. Vi sono singole correzioni di rotta, ma nessun cambiamento di rotta vero e proprio. La politica di sicurezza viene definita in maniera sensibilmente più ampia e integrale (considerando i contributi cantonali e comunali alla sicurezza), ma l'attuale strategia fondamentale viene mantenuta: si mira a un'interazione efficace dei mezzi della politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e anche a una collaborazione internazionale. Nel rapporto, i cambiamenti essenziali riguardano l'assetto della collaborazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e lo strumento «esercito».
Devono essere rivedute le disposizioni concernenti la compensazione previdenziale nel Codice civile (art. 122-124 CC), nella Legge sul libero passaggio (LFLP) e nella Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Lo scopo è quello di raggiungere una protezione migliore dei coniugi che divorziano solo dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza.
La Convenzione sancisce disposizioni più vincolanti nell'ambito della protezione delle vittime e dei testimoni, rispetto a quanto statuito dal Protocollo dell'ONU per prevenire e reprimere la tratta di persone. Inoltre essa prevede anche un meccanismo di monitoraggio indipendente. L'ordinamento giuridico svizzero è ampiamente conforme al contenuto della Convenzione. Vi è necessità di legiferare unicamente per quanto riguarda la protezione extraprocedurale dei testimoni esposti a gravi minacce perché coinvolti in procedimenti. Con l'avamprogetto di legge s'intende colmare tale lacuna, creare le strutture e formulare le basi legali per realizzare programmi di protezione dei testimoni.
La nuova normativa intende disciplinare esaustivamente i diritti e i compiti di base della polizia a livello federale. Nella nuova legge sono state raggruppate, laddove esistono, le disposizioni vigenti per ovviare alla frammentazione dal punto di vista della sistematica del diritto in materia di polizia della Confederazione. Quando necessario, tali norme sono state completate, aggiornate e precisate. In determinati settori specifici sono state create nuove norme che rispettano tuttavia i limiti delle competenze federali. Per tale motivo le disposizioni delle leggi speciali concernenti la cooperazione di polizia e l'assistenza informativa di polizia, ora riunite, sono precedute da una parte generale che disciplina i principi di tale cooperazione.