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La Convenzione Medicrime (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique / Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health) del Consiglio d'Europa mira a impedire che agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) contraffatti mettano in pericolo la salute pubblica. La Convenzione sancisce le fattispecie penali relative alla fabbricazione, l'offerta e il commercio di medicamenti contraffatti nonché la tutela dei diritti delle vittime di tali reati. Disciplina inoltre la collaborazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate. Nonostante la Svizzera soddisfi già in buona parte i requisiti della Convenzione, la ratifica di quest'ultima necessita tuttavia ancora di ulteriori modifiche della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e del Codice di procedura penale (CPP).
Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all'utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati. In futuro, oltre alla rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica nel processo di produzione, dovrebbe poter essere pubblicizzata anche la rinuncia parziale, ovvero la rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate. Ciò riguarda in particolare il latte, la carne, le uova e i prodotti che ne derivano, come formaggio, burro, yogurt e insaccati.
Dal 1° gennaio 2013 il Consiglio federale ha la competenza di adeguare una struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di questa competenza e procede ad adeguamenti della struttura tariffale TARMED. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista il 1° ottobre 2014.
la presente revisione costituisce in primo luogo una risposta alle richieste dei partner interni ed esterni alla Confederazione che intendono utilizzare sistematicamente i dati pubblicamente accessibili del Registro delle professioni mediche MedReg (ossia tramite l'interfaccia/web-services). Questi partner necessitano le informazioni del MedReg per l'esecuzione delle loro leggi o per l'adempimento di compiti che servono a un interesse pubblico. L'ordinanza deve essere adeguata di conseguenza affinché essi possano ottenere l'accesso. La revisione offre pure l'occasione di prelevare emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia, nonché di adeguare i riferimenti e correggere in tal senso gli allegati.
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
La presente modifica dellʼordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi lʼaggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, lʼinserimento di nuove epizoozie e lʼadeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifiche per la registrazione dei cani secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dellʼallegato dellʼordinan-za del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).
Il Consiglio federale propone un rinnovo e un adeguamento della sua competenza di aumentare l'imposta gravante le sigarette e il tabacco trinciato fine. Nel contempo all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) deve essere concessa la flessibilità necessaria per organizzare l'esecuzione dei compiti.
Secondo le misure 19 e 51 del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, il DFI/UFSP è stato incaricato di esaminare l'attuale regolamentazione della distribuzione delle compresse di ioduro di potassio in caso di evento al di fuori delle zone di allarme predisposte in quanto a necessità, attuabilità e tempistiche e di provvedere alle necessarie modifiche delle basi giuridiche.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi è armonizzata con il nuovo regolamento europeo sui prodotti biocidi, che entrerà in vigore nell'Unione europea il 1° settembre 2013. La revisione introduce nuovi elementi di protezione della salute e dell'ambiente, permettendo altresì di evitare ostacoli tecnici al commercio e di mantenere l'attuale accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).
La revisione comprende due oggetti indipendenti:
La presente ordinanza disciplina la gestione dei sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico. I progressi compiuti nella creazione del sistema informatico centrale comune lungo la filiera alimentare, sviluppato dagli Uffici federali dellʼagricoltura (UFAG), di veterinaria (UFV) e della sanità pubblica (UFSP) per lʼadempimento dei compiti d'esecuzione nei settori della salute animale, della protezione degli animali e della sicurezza alimentare, hanno contribuito ad ampliare il sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (SISVet) e a far sì che venga integrato come sistema dʼinformazione ASAN nel portale Agate. La banca dati dei laboratori dellʼUFV sarà inoltre sostituita da un nuovo sistema.
Secondo le misure 19 e 51 del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, il DFI/UFSP è stato incaricato di esaminare l'attuale regolamentazione della distribuzione delle compresse di ioduro di potassio in caso di evento al di fuori delle zone di allarme predisposte in quanto a necessità, attuabilità e tempistiche e di provvedere alle necessarie modifiche delle basi giuridiche.
Nelle regioni situate in zona 3, dove il Cantone non è in grado di distribuire le compresse allo iodio nei tempi previsti, queste dovranno essere distribuite alla popolazione in unica soluzione e in via definitiva. Secondo le basi giuridiche attualmente vigenti, i costi sono a carico della Confederazione e degli esercenti di centrali nucleari. Il DDPS iscriverà il corrispondente fabbisogno finanziario nel budget ordinario 2015.
L'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» richiede l'istituzione da parte della Confederazione di una cassa pubblica per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale non ritiene indispensabile un cambiamento tanto radicale, ma considera invece che per l'assicurazione sociale malattie un sistema costituito da una pluralità di assicuratori presenti dei vantaggi evidenti rispetto a una situazione di monopolio con una sola cassa malati. Il Consiglio federale raccomanda quindi di respingere l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e le oppone un controprogetto indiretto.
Il controprogetto del Consiglio federale alla detta iniziativa popolare è costituito essenzialmente da due elementi. Da una parte l'introduzione di una riassicurazione per le prestazioni di costo molto elevato, abbinata a un miglioramento della compensazione dei rischi, si propone di ridurre al minimo la tendenza degli assicuratori a selezionare i rischi nell'AOMS. Dall'altra, l'assicurazione di base e quella complementare in futuro dovranno essere separate e gestite da società (enti giuridici) differenti e sarà necessario istituire misure volte a impedire lo scambio di informazioni tra una cassa malati e un'altra società dello stesso gruppo. Questo provvedimento favorirà la trasparenza e servirà anch'esso a contrastare la selezione dei rischi.
La legge sull'ingegneria genetica deve essere modificata per garantire dal punto di vista giuridico la coesistenza conformemente ai risultati scaturiti dal PNR 59 e consentire, in certe regioni e a determinate condizioni, di rinunciare all'utilizzo degli OGM nell'agricoltura. Le ordinanze in questione devono quindi essere adattate (nuova ordinanza sulla coesistenza e adattamento dell'ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione).
Con la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali si intende disciplinare a livello svizzero la registrazione uniforme di tumori nel rispetto dei diritti della personalità dei pazienti. I registri cantonali e regionali già esistenti devono servire da modello per il progetto di registrazione a livello nazionale. Con le basi legali per tale registrazione s'intende inoltre porre le condizioni per promuovere la registrazione di altre malattie molto diffuse o maligne non trasmissibili (p. es. disturbi cardiovascolatori, diabete).
Concerne, da un lato, l'autorizzazione dei neuropsicologi in qualità di fornitori di prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e, dall'altro, l'adeguamento delle condizioni di autorizzazione per il laboratorio di gabinetto medico.