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Oggetto del presente progetto posto in consultazione è la revisione parziale della legge sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80). La modifica della LUFI serve ad attuare il punto 2 della mozione 23.3498 CAPTE-N: «Proteggere il diritto d'acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l'applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali». Questa modifica richiede anche un adeguamento del Codice civile svizzero (CC; RS 210).
Nel quadro dell’attuazione di un’iniziativa parlamentare la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone una modifica del Codice civile (CC; RS 210). L’obiettivo del progetto è favorire la partecipazione il più possibile paritaria di entrambi i genitori alla cura dei figli, nel caso in cui i genitori che esercitano congiuntamente l’autorità parentale non riescano ad accordarsi su un modello di accudimento. A tale scopo la Commissione pone in consultazione due varianti di attuazione dell’iniziativa parlamentare.
Con la revisione parziale sono create le basi per un accesso ai servizi d’emergenza della polizia, dei pompieri e dei servizi sanitari tramite una funzione testuale. Vengono inoltre introdotti accanto ai servizi d’emergenza la categoria dei servizi di assistenza e consulenza nonché un numero breve per l’aiuto alle vittime. Infine, sono oggetto di adeguamento anche alcune disposizioni tecniche (in particolare relative alle chiamate d’emergenza provenienti da veicoli, NGeCall). Nel complesso, la revisione parziale costituisce un primo passo verso la modernizzazione del settore delle chiamate e dei servizi d’emergenza.
Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre, il regolamento AMMR (UE) 2024/1351, il regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 e il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356. Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Per concretizzare le modifiche legislative è necessario adeguare varie ordinanze della legislazione svizzera.
Dal 1° gennaio 2011 per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private è in vigore l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico). Nel quadro delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha stabilito in tal modo un salario minimo per un dato ramo ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO). Il CNL personale domestico dovrebbe essere prorogato di tre anni e il salario minimo dovrebbe essere adattato.
Gli organismi alloctoni invasivi possono causare gravi danni alla salute nonché sul piano ecologico ed economico. Per ridurre al minimo questi effetti, è necessario adottare misure globali il più presto possibile. Le attuali basi giuridiche non sono sufficienti. Nella legge sulla protezione dell’ambiente i Cantoni saranno ora autorizzati a regolamentare le misure contro gli organismi alloctoni invasivi. La Confederazione emana tali prescrizioni per le grandi infrastrutture come le strade nazionali.
Gli attuali problemi di approvvigionamento di materiale medico importante sono diffusi e a livello federale esiste una lacuna di competenze, e quindi di intervento. Con il controprogetto diretto, il Consiglio federale intende colmare queste lacune a livello costituzionale e, nel contempo, considerare le strutture di approvvigionamento esistenti. Con l’ampliamento delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo principale dell’iniziativa, che è fondamentalmente giustificato, ma allo stesso tempo si concentra in modo mirato sulle cause dei problemi di approvvigionamento.
Vista la modifica della legge del 29 settembre 2023 sui trapianti, le relative ordinanze devono essere modificate in modo sostanziale. Le modifiche riguardano le ordinanze seguenti: ordinanza sui trapianti, ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi, ordinanza sull’attribuzione di organi, ordinanza sugli xenotrapianti, ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti, ordinanza sulle sperimentazioni cliniche e ordinanza sui medicamenti. La revisione propone l’introduzione di un sistema di vigilanza nel settore dei trapianti. Inoltre, punta a garantire una regolamentazione delle banche dati nel settore dei trapianti conforme alle esigenze in materia di protezione dei dati nonché a ottimizzare l’esecuzione, in particolare in materia di autorizzazioni.
La revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.01) deve sostenere l’attuazione delle nuove disposizioni della LPAmb. Da un lato, il Consiglio federale intende concretizzare ulteriormente i nuovi requisiti; dall’altro, vuole eliminare le contraddizioni presenti nell’OIF nonché tra la LPAmb e l’OIF. Infine, con le modifiche a livello di legge, decadono i requisiti per l’urbanizzazione previsti dal diritto in materia di protezione contro l’inquinamento fonico.
Migliorare l’applicazione del diritto dei cartelli e aumentare l’accettazione delle procedure da parte di tutte le parti coinvolte attraverso varie modifiche a livello di Commissione della concorrenza e Tribunale amministrativo federale.
Ad aprile 2024 il Consiglio federale ha presentato il proprio rapporto sulla stabilità delle banche proponendo un pacchetto di misure da attuare a livello di ordinanza per mezzo di un avamprogetto comprendente, in particolare, un rafforzamento mirato della base di fondi propri.
La legge sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e) pone le basi per l’introduzione del mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) statale in Svizzera. La Confederazione verifica l’identità del richiedente e gli rilascia un Id-e. L’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici sono emessi mediante un’infrastruttura statale di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione. La legge sull’Id-e disciplina i requisiti di questa infrastruttura, che sarà accessibile agli attori dei settori pubblico e privato. Al Consiglio federale è delegata la competenza di specificare in un’ordinanza il quadro previsto dalla legge. Le disposizioni di esecuzione della legge sull’Id-e, che saranno sottoposte a consultazione, mirano in particolare a disciplinare le procedure di identificazione e di rilascio, le misure di protezione dei dati e i vari standard tecnici e organizzativi applicabili all’Id-e, agli altri mezzi di autenticazione elettronici e all’infrastruttura di fiducia della Confederazione.
Al fine di attuare le misure a livello di ordinanza, nell’aprile 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SFI) di presentare un progetto di consultazione entro la fine di febbraio 2025 concernente il pacchetto di misure contenute nel rapporto sulla stabilità delle banche. Le misure comprendono in particolare il rafforzamento mirato della base di fondi propri.
La Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran prevede l’applicazione del diritto d’origine in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio. Ciò causa regolarmente problemi. È quindi previsto che in futuro ai cittadini iraniani domiciliati in Svizzera si applichi in linea di principio il diritto svizzero in questi ambiti giuridici
Il 31 gennaio 2025 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha deciso di contrapporre un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio». In particolare, intende vietare i fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio ed estendere l’obbligo di ottenere un permesso d’uso ai fuochi d’artificio che producono un elevato livello di rumorosità. Una minoranza sostiene una variante più restrittiva, che prevede il divieto di accensione di fuochi d’artificio particolarmente rumorosi anche in occasione di eventi privati, un’ulteriore estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso e l’introduzione di un obbligo di autorizzazione per i fuochi d’artificio professionali in occasione di eventi pubblici.
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. Per la trasposizione di questo regolamento (UE) occorre adeguare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). È stata inoltre proposta una modifica della LStrI indipendente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, che consiste in alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera». Alcune di queste disposizioni della LStrI devono ancora essere concretizzate a livello di ordinanza, motivo per cui occorre adeguare l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) nonché l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).
L’articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO) prevede una settimana di congedo non retribuito per i lavoratori sino ai 30 anni compiuti che si impegnano in attività giovanili extrascolastiche. Nelle mozioni 23.3734 e 23.3735, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere questo congedo a due settimane. Questo progetto adempie a tale mandato.
La presente revisione propone ulteriori deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna, precisa le disposizioni relative ai permessi per veicoli e trasporti eccezionali e apporta gli adeguamenti derivanti dall’abrogazione nella LCStr del divieto di gare motoristiche in circuito. Il Consiglio federale delibera inoltre l’entrata in vigore di detta modifica della LCStr.
Con la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD), il trattamento di dati concernenti persone giuridiche non rientra più nel campo d’applicazione di tale legge. Affinché gli organi federali continuino a disporre di basi legali sufficienti per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche oltre il termine transitorio di cinque anni fissato all’art. 71 LPD, la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) viene modificata in modo tale che le disposizioni speciali in materia di protezione dei dati personali siano applicabili anche ai dati concernenti persone giuridiche. Il progetto mira inoltre a regolamentare e concretizzare esplicitamente a livello di legge i diritti fondamentali delle persone giuridiche nei confronti degli organi federali che trattano i loro dati (in particolare il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione). Il progetto di legge riguarda solo la protezione dei dati concernenti persone giuridiche durante il loro trattamento da parte di organi federali e non riguarda il trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di privati. Non ne derivano quindi nuovi obblighi per i privati.
Considerando l’applicazione pratica della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è possibile rilevare che il miglioramento della protezione dei clienti ha comportato una penalizzazione involontaria in fatto di competitività per le imprese di riassicurazione svizzere. ll Consiglio federale propone pertanto di escludere gli intermediari di contratti di riassicurazione dall’obbligo di registrazione e dalla vigilanza da parte della FINMA. Con il presente progetto vengono inoltre adeguati altri aspetti tecnici della LSA e dell’ordinanza sull’assicurazione (OS).
La polizia deve sapere ciò che la polizia sa. In un’epoca di globalizzazione della criminalità lo scambio di informazioni è di fondamentale importanza. La revisione della LSIP accoglie la richiesta avanzata nella mozione depositata da Eichenberger 18.3592 e nei postulati di Schläfli [Romano] 15.3325 e Guggisberg 20.3809 riguardo a un miglioramento dello scambio di dati di polizia. La revisione della LSIP crea i presupposti giuridici per l’interrogazione unica. Vengono così eliminate le complesse regolamentazioni delle interfacce a vantaggio di un utilizzo più efficiente delle informazioni.
Il progetto di nuova ordinanza concretizza l’art. 17a LATer, che consente di applicare dispositivi di sicurezza (identificativi univoci e dispositivi antieffrazione) sugli imballaggi dei medicamenti per permettere la verifica della loro autenticità. Questi dispositivi di sicurezza mirano a prevenire l’introduzione di contraffazioni e la commercializzazione illegale di medicamenti nella catena di approvvigionamento legale.
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui brevetti (LBI), decidendo in particolare i seguenti punti: per ogni domanda di brevetto sarà necessario eseguire una ricerca obbligatoria e presentare un rapporto sullo stato della tecnica, sarà consentito richiedere un esame completo su richiesta, sarà permessa la presentazione di atti tecnici in inglese, l’attuale procedura di opposizione sarà sostituita con una procedura di ricorso estesa, saranno incrementate la sicurezza giuridica e la trasparenza sia per i depositanti sia per i terzi (cfr. in merito anche il messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7).
Date queste premesse, devono ora essere modificate e integrate le rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, offrendo così l’occasione per rivedere completamente l’OBI (revisione totale). L’OBI risale al 1977 e da allora è stata più volte sottoposta a revisioni parziali. Questo ha fatto sì che la struttura e l’articolazione dell’ordinanza non siano più chiare né ordinate e pertanto verranno modificate nel rispetto delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione. Per quanto concerne il contenuto, l’attuazione della revisione parziale della LBI permetterà di semplificare la procedura. Inoltre, nell’era della digitalizzazione verranno semplificate la comunicazione elettronica nonché la gestione elettronica dei dati ed eliminati gli ostacoli in linea con la trasformazione digitale.
L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiara-zioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni.
Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento. Il Consiglio federale propone di autorizzare la ratifica di questi due accordi.