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La legge è riveduta interamente per assicurare che tutti i trattamenti di dati personali degni di particolare protezione in seno al DFAE siano previsti in una base legale formale e dunque rispettino le esigenze della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).
Al fine di garantire una valutazione dell'invalidità non discriminatoria e quindi conforme alla CEDU per le persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), è necessario adeguare il modello di calcolo per quanto concerne la ponderazione del grado d'invalidità nell'attività lucrativa e nelle mansioni consuete e modificare di conseguenza l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità.
Il 16 dicembre 2016 è stata modificata la legge sugli stranieri (13.030; Progetto integrazione). Ora si tratta ora di adeguare anche le pertinenti ordinanze. Il Progetto integrazione richiede lavori di attuazione a tratti assai onerosi, pertanto è stato suddiviso in due pacchetti di legge che il Consiglio federale porrà in vigore a tappe. Il presente, primo pacchetto si concentra sull'abolizione del contributo speciale sul reddito, finalizzata ad agevolare ai richiedenti l'asilo l'esercizio di un'attività lucrativa. Sono inoltre previste modifiche in vista dei programmi d'integrazione cantonali 2018-2021.
L'approvazione nel 2016 della mozione Comte (15.3792) «Aumento del tetto massimo degli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI» da parte del parlamento richiede una revisione della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In particolare viene modificato il limite di fideiussione nonché sono effettuate alcune ulteriori modifiche. Per ragioni di efficienza e per affinità di contenuti, oltre alla revisione parziale nel messaggio viene proposta anche l'abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2). A seguito della decisione di liquidazione presa dall'organo di esecuzione GBZ (Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato) e del forte calo del volume garantito, lo strumento va abrogato.
Am 27. Januar 2016 reichte Landrat Dr. Toni Moser, Bürglen, eine Motion zur Sicherung der ambulanten Betreuung von Frauen und Neugeborenen daheim ein. Damit wird der Regierungsrat aufgefordert, die Situation der freipraktizierenden Hebammen in Uri zu verbessern, indem eine Bereitschaftsentschädigung für die Leitung einer Hausgeburt und für die ambulante Wochenbettbetreuung eingeführt wird. Der Landrat folgte der Empfehlung des Regierungsrats und erklärte die Motion am 31. August 2016 als erheblich.
Der Regierungsrat hat einen Vorschlag für die künftige Ausgestaltung einer Bereitschaftsentschädigung für die Urner Hebammen ausgearbeitet. Denn der Bereitschaftsdienst wird von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht abgegolten. Gemäss dem Entwurf der Verordnung über die Bereitschaftsentschädigung für Hebammen sollen die Urner Hebammen vom Kanton bei einer Hausgeburt eine pauschale Bereitschaftsentschädigung von 400 Franken und bei einer Wochenbettbetreuung von 200 Franken erhalten.
Nella revisione vengono proposte regole speciali per gli studi veterinari e le cliniche per animali che devono garantire il servizio delle urgenze. Per gli studi piccoli viene introdotta una regolamentazione conforme alla prassi lavorativa del settore che permette di prestare più volte il servizio di picchetto.
Attuazione dei contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori previsti nella legge sulla formazione professionale (LFPr).
Il numero di controlli sul mercato del lavoro dovrebbe essere aumentato da attualmente 27 000 a 35 000.
L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 2009/142/CE in materia di apparecchi a gas. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, i prescrizioni speciali concernente gli apparecchi a gas sono regolato nell'OSPro.Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adottata secondo il progetto presentato.