Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Con l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), la Svizzera introduce lo scambio spontaneo di informazioni fiscali. La Convenzione sull'assistenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni deve essere introdotta nella vigente OAAF, la cui revisione è oggetto della presente procedura di consultazione.
Con il presente rapporto il Consiglio federale propone un decreto federale concernente lo stanziamento di un credito d'impegno di 3970 milioni di franchi per finanziare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021. Propone inoltre di modificare un articolo della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV) al fine di sostituire lo strumento del limite di spesa quadriennale con quello del credito d'impegno.
L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera richiede la creazione delle basi giuridiche necessarie. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi d'imprese multinazionali sono le basi giuridiche nazionali di questa forma di scambio.
La presente indagine conoscitiva è dovuta alle modifiche dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR). Le modifiche del diritto internazionale comportano anche un adeguamento dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). In occasione del quale saranno apportate anche altre modifiche delle appendici 1 e 3.
La nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, prevede che il Consiglio federale definisca gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e per la lotta contro di esse. La strategia nazionale di vaccinazione (SNV), in quanto strategia quadro, crea le condizioni per una somministrazione dei vaccini coordinata, efficace ed efficiente, al fine di proteggere la salute pubblica. Ciò consentirà di ridurre la frequenza delle malattie, delle complicazioni e dei decessi, nonché di eliminare o eradicare gli agenti patogeni di singole malattie.
L'obbligo d'assunzione delle prestazioni di medicina complementare. Le disposizione delle ordinanze dell'assicurazione malattie verranno adattate.
Il 25 settembre 2015 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Questo necessita anche degli adattamenti nell'OAINF. Questo adattamento precisa e semplifica l'applicazione della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni.
La legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) è stata approvata dal Parlamento nella votazione finale del 19 giugno 2015. Il diritto esecutivo relativo contiene due ordinanze del Consiglio federale e una ordinanza del dipartimento.
Queste modifiche delle ordinanze LPMed tengono conto della modifica del 20 marzo 2015 della LPMed. D'ora in poi l'ordinanza sulle professioni mediche stabilirà, segnatamente, i particolari relativi alle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione, le eccezioni relative a quest'ultimo requisito nonché le esigenze minime di formazione necessarie per un diploma secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed. In futuro tutte le persone appartenenti ad una professione medica universitaria, e che esercitano questa professione, dovranno essere iscritte nel registro LPMed. Alcune nuove disposizioni dell'ordinanza sul registro LPMed portano a più trasparenza per il pubblico e al contempo migliorano la protezione dei dati personali degni di particolare protezione relativi a persone appartenenti alle professioni mediche universitarie. Nell'ordinanza sugli esami LPMed una nuova disposizione consentirà in particolare di intraprendere provvedimenti formali di adeguamento che permetteranno alle persone diversamente abili di presentarsi all'esame federale.
La presente revisione sancisce una riduzione della porzione legittima dei discendenti e del coniuge o partner registrato superstite; la legittima dei genitori è soppressa. Il disponente avrà così un maggior margine di manovra per disporre dei propri beni, segnatamente a favore di un convivente di fatto o di figli che il partner ha avuto da un'altra unione, o nell'ambito della trasmissione di un'impresa. L'avamprogetto istituisce inoltre un legato di mantenimento, ordinato dal giudice in casi particolari a carico della successione, per beneficiare un convivente di fatto che ha fornito ragguardevoli prestazioni nell'interesse del defunto o un minore a cui l'ereditando ha fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L'avamprogetto contiene pure alcune novità che adeguano il diritto successorio alle realtà attuali e chiariscono diversi articoli in nome della certezza del diritto.
Facendo riferimento all'articolo 20 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), la Fondazione ha proposto di aumentare il supplemento di premio LAMal. Con il presente avamprogetto di ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie, il supplemento di premio LAMal aumenterebbe in due tappe e passerebbe dagli attuali 2,40 franchi all'anno per assicurato a 3,60 franchi nel 2017 e a 4,80 franchi dal 2018.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un avamprogetto per la modifica della LIDI e dell'OIDI, le quali autorizzano l'UST ad assumere il compito di un'emittente LEI (la cosiddetta Local Operating Unit, LOU) nel quadro del sistema globale Legal Entity Identifier (LEI) in Svizzera, rispettando la neutralità dei costi.
Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie (art. 15b cpv. 4 ultimo periodo LEne). Un adeguamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento della RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn.
Per permettere ai titolari di una maturità specializzata riconosciuta a livello svizzero di accedere agli studi presso un'università cantonale o un politecnico federale, l'ordinanza concernente l'esame complementare deve essere adattata per estendere l'accesso all'esame complementare anche ai titolari di una maturità specializzata.
L'articolo 23 OMPr stabilisce che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può riconoscere i diplomi di lingue straniere e che, in tal caso, il diploma sostituisce in tutto l'esame finale nella materia corrispondente nel contesto della maturità professionale. Il risultato di un esame di lingue straniere sostenuto durante l'insegnamento per la maturità professionale viene sempre convertito in una nota d'esame, a prescindere dal superamento dell'esame. Se l'esame è stato sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale, il risultato viene convertito in una nota d'esame solo se il diploma è stato effettivamente conseguito, se è stato conseguito non più di tre anni prima dell'inizio dell'insegnamento per la maturità professionale e se quando si è svolto l'esame il diploma era riconosciuto dalla SEFRI.
In seguito alla modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc) approvata il 21 marzo 2014, il Consiglio federale ha deciso di potenziare con un livello supplementare di trattamento gli impianti di depurazione delle acque di scarico al fine di eliminare le sostanze organiche in tracce nelle acque di scarico. L'ordinanza del DATEC stabilisce le sostanze organiche in tracce che consentono di verificare l'efficienza depurativa di detti impianti.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Modifica dell'art. 52 OLL 2 concernente le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 9 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di un'ordinanza dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura.
La revisione proposta si è resa necessaria a seguito dei mutamenti nella prassi in materia di concessione di crediti multilaterali, occorsi dall'inizio della crisi finanziaria globale, e della situazione dei debiti pubblici nella zona euro. L'obiettivo è che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale.
Il trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie è controverso. Soltanto le multe fiscali sono considerate esplicitamente come oneri non giustificati dall'uso commerciale e pertanto non sono fiscalmente deducibili. Il disegno contiene disposizioni esplicite, secondo le quali le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché le relative spese processuali non sono fiscalmente deducibili. Per contro, continueranno a essere considerate oneri giustificati dall'uso commerciale le sanzioni che incidono sull'utile e che non perseguono uno scopo penale. A seguito dell'inasprimento delle disposizioni penali in materia di corruzione, le retribuzioni corruttive versate a privati non devono più essere considerate oneri giustificati dall'uso commerciale, nella misura in cui la corruzione di privati è punibile ai sensi del diritto penale svizzero. Lo stesso vale per le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato e che quindi sono connesse al reato in senso più lato.
L'obiettivo della revisione è quello di aggiornare, precisare e chiarire le CG CS / AB della Confederazione. Questi documenti sono stati adattati alla luce dell'attuale contesto tecnologico, organizzativo e giuridico, tenendo conto delle aspettative degli utilizzatori. Un altro obiettivo della revisione consiste nel realizzare la migliore armonizzazione possibile delle CG CS / AB con le altre CG della Confederazione e con quelle delle aziende della Confederazione (in particolare delle FFS e della Posta). Le CG CS / AB rivedute verranno utilizzate sia dall'amministrazione federale che dai politecnici federali di Zurigo e di Losanna.