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Il 26 settembre 2014 il Parlamento ha approvato in votazione finale il recepimento dei nuovi regolamenti Dublino III ed Eurodac, la modifica del Codice frontiere Schengen (sviluppi dell'acquis Schengen/Dublino) e la nuova attuazione della direttiva 2001/40/CE nel settore dell'asilo, come anche i necessari adeguamenti della legge sugli stranieri (LStr) e della legge sull'asilo (LAsi). Alcune di queste modifiche di legge richiedono un'esecuzione a livello di ordinanza, ovvero alcuni temi devono essere integrati, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, in diverse ordinanze riguardanti i settori dell'asilo e degli stranieri.
Il presente avamprogetto verte sulle modifiche della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0) e della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) necessarie per l'attuazione della Strategia Reti elettriche. La Strategia Reti elettriche fa parte della Strategia energetica 2050. La Strategia Reti elettriche è comunque necessaria anche a prescindere dalla Strategia energetica 2050 per svariate ragioni, tra cui: la presenza di congestioni sulla rete, l'ampliamento della rete di trasporto che procede a rilento, la scarsa chiarezza delle disposizioni inerenti all'ampliamento della rete nonché la necessità di migliorare il processo riguardante la scelta tra cavi interrati o linee aeree. Con l'attuazione della Strategia Reti elettriche si intendono crea le condizioni per il necessario ampliamento e la trasformazione della rete, con l'obiettivo di approntare una rete commisurata al fabbisogno, in tempi adeguati. L'avamprogetto è stato elaborato sulla base del piano dettagliato approvato dal Consiglio federale nel giugno 2013.
La strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici è stata elaborata su mandato del Capo del Dipartimento Federale dell'Interno, e, del Dipartimento Federale dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. Obiettivo della strategia è di assicurare l'efficacia degli antibiotici a lungo termine per il mantenimento della salute dell'essere umano e degli animali.
1. Applicazione dell'art. 95 cpv. 3 Cost. (iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive») e trasposizione delle disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa nelle leggi federali. Altri argomenti correlati: precisare gli obblighi di diligenza del consiglio d'amministrazione e della direzione per quanto riguarda la politica di retribuzione, stabilire linee direttrici per le indennità d'assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza e ridurre gli ostacoli all'azione per la ripetizione dell'indebito;
2. Ripresa della revisione del diritto della società anonima del 2007 - respinta dal Parlamento: liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e il capitale, miglioramento del governo d'impresa (anche per le società non quotate), uso dei mezzi elettronici nell'assemblea generale;
3. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l'uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti;
4. Altri argomenti che saranno trattati a causa di interventi parlamentari, e dibattiti politici o pubblici: linee direttrici per le retribuzioni molto alte, la rappresentanza equilibrata di donne e uomini (quota di genere) nel consiglio d'amministrazione delle società quotate in borsa, soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate e misure di procedura civile per l'applicazioni di procedimenti giudiziari in base al diritto della società anonima.
Prima dell'adesione della Svizzera all'OMC le possibilità d'importazione della carne erano soggette a restrizioni quantitative. Nei negoziati dell'Uruguay Round era stata fissata per la nuova voce di tariffa 1602.5099 un'aliquota di dazio fuori contingente (AFCD) di 638,00 franchi per 100 kg lordi. Fanno parte di questa voce di tariffa le preparazioni di carne condita di animali della specie bovina. Le importazioni non sottostanno a restrizioni quantitative e hanno registrato notevoli aumenti soprattutto negli ultimi dieci anni. Il presente progetto preliminare introduce nei capitoli 2 e 16 della Tariffa doganale nuove note svizzere, secondo le quali i prodotti di carne condita saranno classificati d'ora in poi nel capitolo 2 della tariffa doganale e sottostanno quindi a un'imposizione doganale più elevata.
In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge del 20 giugno 2014 concernenti il condono fiscale (FF 2014 4497), l'ordinanza del DFF del 19 dicembre 1994 sul condono dell'imposta deve essere riveduta in base alla norma di delega delle competenze prevista dall'articolo 167f LIFD. L'ordinanza riveduta deve entrare in vigore contestualmente alla legge sul condono dell'imposta il 1° gennaio 2016.
Nel campo delle distribuzioni di dividendi operate nell'ambito di gruppi può essere consentito al contribuente di adempiere al proprio obbligo fiscale attraverso la notifica in sostituzione del pagamento dell'imposta. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile e a notificarlo entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale. Scaduto il termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Con il progetto preliminare la maggioranza della Commissione chiede pertanto una nuova normativa, secondo cui la richiesta di ricorso alla procedura di notifica sarà possibile anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni senza che il diritto di ricorrere a tale procedura si estingua.
Il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA, che stabiliscono nuovi requisiti sulle vie d'evacuazione. Nell'ottica di un coordinamento, il Consiglio federale intende adeguare l'OLL 4 a quanto previsto dall'AICAA.
L'accertamento etilometrico probatorio decretato dal Parlamento nell'ambito di «Via sicura» sarà introdotto il 1° luglio 2016. Attualmente è possibile accertare l'inabilità alla guida effettuando un test etilometrico e, in caso di valori compresi tra lo 0,10 e lo 0,79 per mille, gli interessati possono riconoscere il risultato apponendo la propria firma. Per valori pari o superiori allo 0,80 per mille è invece necessario un esame del sangue. Poiché sul mercato sono disponibili strumenti di misurazione tecnicamente avanzati in grado di stabilire con valore probatorio anche concentrazioni di alcol nell'aria espirata pari o superiori allo 0,80 per mille, impiegati già da tempo in numerosi Paesi dell'UE e altri Stati, a giugno 2012 il Parlamento ha deciso di introdurre anche in Svizzera l'accertamento etilometrico probatorio. Quest'ultimo sarà disciplinato a livello di ordinanza e comporterà anche un adeguamento dei valori limite alcolemici al valore relativo alla concentrazione di alcol nell'aria espirata definito dal Parlamento.
La modifica crea le basi legali necessarie alla cooperazione transfrontaliera nelle regioni limitrofe senza limiti di tempo. In oltre, due disposizioni riguardono gli assicurati in Svizzera che risiedono in uno Stato UE/AELS. Un ulteriore modifica attua due mozioni accolte dal Parlamento.
Nel quadro della prevista modifica dell'ordinanza sull'energia vengono effettuati diversi adeguamenti della normativa, sia in considerazione delle esperienze maturate sinora, sia come conseguenza di precedenti adeguamenti dell'OeN e della legislazione sul CO 2.Gli ambiti interessati sono i seguenti: Rimborso del supplemento di rete, procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul C2O e il bonus di cogenerazione, costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici, esigenze per I'efficienza energetica e Ia commercializzazione di trasformatori di potenza. Nel contempo devono anche essere aggiunte due fattispecie aIl'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (CE-En), per colmare due lacune nel testo attualmente in vigore.
In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.
La Svizzera è integrata nel sistema europeo di accesso al mercato e di sorveglianza dei dispositivi medici tramite l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). La presente revisione volta a recepire il Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 nel diritto interno. L'obiettivo è migliorare la sicurezza dei prodotti, e dunque dei pazienti e utenti, rafforzando la sorveglianza degli organi incaricati della valutazione della conformità da parte dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). Questa revisione permette di mantenere l'equivalenza della legislazione riconosciuta dal MRA.
Le misure di politica fiscale proposte dall'avamprogetto comprendono l'abolizione dello statuto fiscale cantonale, l'introduzione del modello «licence box» a livello cantonale, l'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi da applicare al capitale proprio superiore alla media, adeguamenti nell'ambito dell'imposta cantonale sul capitale, una regolamentazione unitaria per lo scioglimento delle riserve occulte, l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio, adeguamenti riguardanti la compensazione delle perdite e la deduzione per partecipazioni, l'introduzione di un'imposta sugli utili in capitale applicabile ai titoli nonché adeguamenti nella procedura di imposizione parziale.
Il 27 settembre 2013, il Parlamento federale ha approvato l'adesione della Svizzera alla Convenzione di Aarhus. Per gli impianti menzionati nell'allegato I, la convenzione stabilisce che la domanda di autorizzazione contempli una descrizione degli impatti rilevanti sull'ambiente e delle misure volte a prevenirli o attenuarli. Secondo il diritto svizzero tali disposizioni equivalgono a un esame dell'impatto sull'ambiente. Di conseguenza occorre ampliare e adeguare l'elenco degli impianti soggetti all'EIA nell'allegato dell'OEIA.
Il decreto federale mette in vigore le disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) contenenti i principi dell'apertura totale del mercato dell'energia elettrica (cfr. art. 34 cpv. 3). In un mercato dell'energia elettrica completamente aperto, l'accesso alla rete è garantito a tutti i partecipanti in modo tale che ogni cliente possa scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. Per i consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh di energia elettrica per centro di consumo permane la possibilità di approvvigionarsi presso le imprese di cui sono attualmente clienti a tariffe sottoposte a regolazione.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di otto ordinanze agricole del Consiglio federale e di due atti normativi, uno del DEFR e uno dell'UFAG. Sono proposte soprattutto ottimizzazioni per quanto riguarda l'esecuzione della legge sull'agricoltura, in particolare nell'ambito del diritto ai pagamenti diretti, dei coefficienti UBG per bisonti, dei contingenti d'importazione per uova e cereali panificabili, dei contributi per l'allevamento e di un ampliamento dell'obbligo di dichiarazione per sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.
Con la presente modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari, deve essere assegnata alle epizoozie da combattere e non più alle epizoozie da sorvegliare, in modo tale che in caso di sospetto e di epizoozia si possano adottare provvedimenti. La presenza del piccolo scarabeo degli alveari è stata individuata nell'Italia meridionale nell'estate del 2014 e dai risultati delle analisi emerge come il parassita si sia stabilito in Italia e ulteriormente diffuso. A causa dell'intenso movimento di api tra l'Italia meridionale e l'Italia settentrionale, prima o poi il piccolo coleottero raggiungerà anche la Svizzera, è solo una questione di tempo. Siccome le importazioni di colonie di api, provenienti in particolare anche dall'Italia, avvengono solitamente nei mesi privamerili e siccome a marzo inizia la stagione di volo delle api, già allora si dovrebbe avere la possibilità di adottare misure contro l'infestazione da Aethina tumida. Per tale motivo è necessaria una modifica tempestiva dell'OFE.
La presente revisione dell'ORNI deve attuare le più recenti decisioni del Tribunale federale concernenti i requisiti in caso di modifica rilevante di linee ad alta tensione e linee di contatto vecchie. La revisione costituisce l'occasione di integrare ulteriori precisazioni e complementi. Il più importante riguarda l'osservazione e l'informazione ambientali. Una nuova disposizione dell'ordinanza (art. 19b) mira a garantire a lungo termine il proseguimento della valutazione dei rischi e consentirà la creazione e la gestione di una rilevazione rappresentativa delle immissioni di RNI.
Il rapporto del Consiglio federale del 20 novembre 2013 sul sistema di fideiussioni per le PMI ha evidenziato la necessità di una revisione dell'Ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Questo per permettere alcuni chiarimenti e per adattare il testo alla realtà attuale. Come secondo mandato sono stati in special modo chiariti ed inequivocabilmente disciplinati i doveri di diligenza delle organizzazioni di fideiussione. Oltre a ciò, é stata esplicitamente ripresa nell'ordinanza l'attuale prassi secondo la quale nel caso di una perdita anche le spese bancarie ad essa legate sono coperte dal contributo della confederazione. Infine alcuni punti sostanziali presenti nei commenti all'ordinanza e non già regolati dalla Legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese sono stati integrati nell'ordinanza. Sono state fatte anche alcune modifiche di carattere puramente redazionale che sono tuttavia irrilevanti a livello di contenuto. Con questa revisione totale l'ordinanza vigente ed i relativi commenti ad essa vengono abrogati e sostituiti.
La revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici consente alla Svizzera, analogamente a quanto avviene nell'Unione europea, di introdurre dal 1° giugno 2015 il nuovo sistema di classificazione dei prodotti chimici sviluppato nell'ambito delle Nazioni Unite. Tale sistema armonizza la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi. L'OPIR deve essere modificata in quanto il suo campo d'applicazione dipende da tale classificazione. Questa revisione necessaria consente al contempo di ottimizzare alcuni punti: ridurre il numero di aziende soggette all'OPIR, permettere all'ordinanza di concentrarsi maggiormente sugli impianti a rischio di incidenti rilevanti, rafforzare l'approccio sistematico per le misure di sicurezza e fornire indicazioni più chiare sui controlli ufficiali e l'informazione al pubblico. La documentazione è disponibile sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente fino al 31 dicembre 2014.
Per mantenere l'equivalenza con le disposizioni legali dell'UE, a cui la Svizzera si è impegnata nell'allegato veterinario dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, le attuali ordinanze nell'ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali devono essere leggermente adeguate dal punto di vista materiale. Nel contempo, le ordinanze sono modificate nella struttura in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l'importazione e il transito e, per l'esportazione, in funzione della destinazione.
La modficazione della ordinanza sul computo globale dell'imposta intende eliminare la doppia imposizione che stabilimenti d'impresa svizzeri di imprese estere devono sopportare in determinati casi sui redditi provenienti da beni mobili. Questo obiettivo è raggiunto nella misura in cui la Svizzera concede il computo globale dell'imposta a questi stabilimenti d'impresa.
Il progetto messo in consultazione contiene una modifica della legge sui lavoratori distaccati (LDist), del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). Le misure collaterali alla libera circolazione delle persone devono essere ottimizzate per mezzo di un aumento del limite massimo delle sanzioni amministrative, di un'agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro e di una definizione delle condizioni per la proroga di un contratto normale di lavoro.
La legge sulla protezione dell'ambiente stabilisce che nel quadro della prevenzione occorre limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Per analogia, i valori limite d'emissione sanciti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) si basano sullo stato della tecnica. In seguito al progresso tecnico, i valori limite di certi tipi di impianti sono obsoleti. Con la presente modifica dell'OIAt si mira ad adeguare i valori limite relativi ai motori a combustione stazionari, alle turbine a gas nonché ad alcune categorie di impianti industriali. Inoltre, sono previste piccole modifiche delle prescrizioni relative ad alcuni combustibili, a impianti a combustione e alla sorveglianza del mercato. L'implementazione delle nuove disposizioni porterà alla riduzione dell'inquinamento atmosferico da ossidi d'azoto, polveri fini e altre sostanze nocive.