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l'ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) contiene le disposizioni esecutive per l'entrata in vigore della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Le ordinanze del DEFR riguardano il mantenimento delle singole disposizioni nel settore delle SUP.
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare basi legali formali unitarie per la gestione e l'organizzazione della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione. L'avamprogetto comprende, tra l'altro, la classificazione di informazioni, la protezione dei mezzi TIC, i controlli di sicurezza relativi alle persone e la procedura di sicurezza unificata relativa alle aziende. In considerazione delle esigenze della società dell'informazione prevede inoltre a livello federale un'organizzazione inter-autorità della sicurezza delle informazioni.
Gli esami successivi periodici ufficiali sono intesi ad assicurare che i veicoli immatricolati in Svizzera rimangano in un buono stato tecnico. Da quando sono stati introdotti i termini per gli esami successivi, tuttora validi, la qualità dei veicoli attuali è migliorata. La Confederazione intende pertanto adeguare gli intervalli dei suddetti esami allo sviluppo della tecnica.
Un'altra novità riguarda il rilascio di targhe professionali, che potranno essere attribuite anche in base al fatturato.
Tra i principali compiti di EASO figura il sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. A questo proposito l'Ufficio coordina per esempio il distacco di gruppi di sostegno nello Stato interessato. L'Ufficio può altresì supportare l'organizzazione di servizi di traduzione, la comunicazione di informazioni sugli Stati d'origine o la gestione della procedura d'asilo. Infine, agevola lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle informazioni sugli Stati d'origine. Il regolamento che istituisce l'Ufficio prevede la possibilità che i quattro Stati associati a Schengen/Dublino, ossia Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda possano partecipare alle attività dell'EASO. L'Ufficio non ha poteri direttivi nei confronti delle autorità nazionali.
Dal 1° gennaio 1984, data della sua entrata in vigore, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è rimasta sostanzialmente invariata, mentre la legislazione in altri rami delle assicurazioni sociali ha subito modifiche, per cui alcuni adattamenti s'impongono. Equivalente il mandato conferitogli dal Parlamento, questi si limitano all'essenziale, in cui in ogni caso saranno evitato dei sovraindennizzi. Di conseguenza, le rendite d'invalidità corrisposte a vita vengono ridotte al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento a dipendenza dell'età della persona infortunata al momento dell'infortunio. La nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione intende colmare le lacune esistenti nella copertura. Inoltre viene proposta una nuova definizione delle lesioni corporali, per evitare le difficoltà sinora riscontrate nella loro valutazione. Per di più vengono inserite nella LAINF le pertinenti disposizioni dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati e nel caso di eventi di grandi proporzioni viene introdotta una soglia per l'evento per le società di assicurazione private. Alla fine sono previsti degli adattamenti concernente l'organizzazione della Suva.
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha determinato un rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni. Nel periodo 2012-2015 l'obiettivo di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie è stato ampiamente raggiunto. Questa è la conclusione cui giunge il secondo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Unitamente al rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale pone in consultazione proposte per la futura dotazione dei fondi di perequazione.
Introduzione di un obbligo di notifica e di autorizzazione dal primo giorno dei lavori per i prestatori di servizi attivi esteri nel settore della paesaggistica.
Per il finanziamento delle strade nazionali e dei contributi alle misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati sarà istituito a livello costituzionale un fondo a tempo indeterminato, nel quale confluiranno le nuove entrate e quelle attuali. Per coprire il disavanzo che si va profilando nel Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) sono previsti provvedimenti sul piano delle entrate e delle uscite. Le Camere federali potranno deliberare periodicamente su opere di potenziamento della rete nel quadro di un programma di sviluppo strategico relativo alle strade nazionali.
Nelle zone interessate dal rumore del traffico aereo sarà possibile, a determinate condizioni, delimitare nuove zone edificabili e costruire, ampliare o ristrutturare edifici. La modifica offrirebbe soprattutto ai Comuni attorno all'aeroporto di Zurigo la possibilità di densificare gli insediamenti già esistenti.
Tutte le aziende svizzere del commercio al minuto devono poter essere aperte fra le 6 e le 20 in settimana e fra le 6 e le 19 il sabato. Questa disposizione non riguarda la domenica e non si applica ai giorni festivi. Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha dato il via alla consultazione sulla nuova legge federale che disciplina uno standard minimo nazionale per gli orari di apertura dei negozi nei giorni feriali dando così seguito alla mozione Lombardi (12.3637) «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» accolta dal Parlamento.
Dal 1984 la legislazione federale vieta l'esercizio di aeromobili motorizzati ultraleggeri (ULM, secondo la definizione elvetica) sul territorio svizzero, ossia di aeromobili il cui carico alare è inferiore a 20 kg/m2. Dal 2005, in Svizzera sono ammessi aeromobili del tipo Ecolight. Dall'entrata in vigore del divieto, nel settore degli ULM sono stati compiuti progressi tecnici considerevoli. Inoltre, la maggior parte degli attuali ULM presenta un carico alare superiore a 20 kg/m2. Di fatto, il divieto rimane pertanto lettera morta. In futuro, oltre agli aeromobili del tipo Ecolight, è prevista l'ammissione degli ULM elettrici (aeromobili con comandi aerodinamici, ULM pendolari, autogiri), alianti da pendio elettrici e autogiri con motore a combustione.
Gli elenchi delle sostanze sottoposte a controllo, contenuti negli allegati dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, devono essere regolarmente verificati e adeguati. Cinque nuove sostanze devono essere aggiunte agli elenchi a, b, d e f a causa di nuovi sviluppi internazionali, in particolare per la loro messa sotto controllo in diversi paesi europei e la loro elencazione nella lista delle sostanze controllate secondo la Convenzione del 1988 delI'ONU, come pure a causa dei nuovi pericoli che si suppone essi rappresentano.
Il progetto messo in consultazione contiene una modifica legale con la quale viene proposto l'innalzamento delle pigioni massime di circa il 18 per cento, la differenziazione delle pigioni massime in base a tre regioni (grandi centri, città e campagna) e l'introduzione di importi supplementari per le economie domestiche composte da più persone. Il progetto prevede inoltre una modifica legale destinata a impedire che un innalzamento delle pigioni massime si ripercuota sulla partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto.
Il 1° marzo 2013 sono entrate in vigore le revisioni parziali della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol). Le revisioni comportano inoltre una modifica delle basi legali dell'OICol-FINMA, motivo per cui si rende necessaria una revisione completa di quest'ultima. L'obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori alla luce dei nuovi standard nazionali e internazionali e sostenere il mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE. A tale scopo vengono precisati, fra l'altro, i requisiti concernenti la misurazione dei rischi per gli strumenti finanziari derivati, la gestione delle garanzie, le strutture master-feeder e la gestione dei rischi per direzioni del fondo, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Vengono inoltre disciplinati i dettagli inerenti al calcolo della soglia de minimis per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi e alle relative assicurazioni di responsabilità civile professionale. Le disposizioni concernenti l'allestimento dei conti vengono adeguate al nuovo diritto contabile in conformità al CO.
La legge federale per la protezione dei beni culturali (LPBC) è sottoposta a revisione totale. In conseguenza alle modifiche apportate alla LPBC, deve essere adattata anche la relativa ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31). Pertanto viene sottoposta anch'essa a revisione totale.
Il 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha formulato delle raccomandazioni al Consiglio federale per migliorare l'efficacia, giudicata insufficiente, dell'IFP vigente. Con decisione del 15 dicembre 2003 il Consiglio federale ha adottato in ampia misura le raccomandazioni e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di attuarle. Le descrizioni rielaborate e dettagliate degli oggetti dell'inventario IFP costituiscono parte integrante del presente avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza riguardante l'IFP (OIFP). Esse contengono in particolare le ragioni dell'importanza nazionale e gli obiettivi di protezione specifici a ogni oggetto.
Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie (art. 15b cpv. 4 ultimo periodo LEne). Un adeguamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento della RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn
La legge dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (legge sulla durata del lavoro, LDL; RS 822.21) si applica al personale delle FFS e di tutte le imprese di trasporto pubblico titolari di una concessione. La revisione in oggetto mira ad adeguare la LDL all'evoluzione del contesto socioe-conomico e alle attuali esigenze degli attori che operano nel settore dei trasporti pubblici. In generale, la revisione della LDL e la modifica successiva delle pertinenti ordinanze creeranno un quadro normativo aggiornato e armonizzato in materia di durata del lavoro.
L'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5; RS 822.115) stabilisce che i giovani che seguono una formazione professionale di base possono essere impiegati per lavori pericolosi solo a partire dai 16 anni di età. Soprattutto a seguito dell'applicazione del Concordato HarmoS, al momento in cui terminano la scuola dell'obbligo molti giovani non hanno ancora compiuto 16 anni. Per impedire che la scelta dei posti di tirocinio sia in molti casi limitata dall'età, la presente revisione prevede di ridurre la suddetta età minima da 16 a 15 anni e di stabilire per tali giovani misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Adattamento del diritto delle ditte commerciali per le società in nome collettivo, le società in accomandita, le società in accomandita per azioni come anche per le imprese individuali con lo scopo seguente: Una volta che un'impresa ha scelto la propria ragione sociale, quest'ultima dovrebbe poter essere mantenuta se la forma giuridica è chiara e non vi è rischio di confusione. In tale ambito, il nucleo della ragione sociale dovrebbe poter essere scelto liberamente, come è già il caso per le società anonime, le SAGL e le cooperative.
Questo progetto di legge a come obiettivo, nell'interresse della sanità pubblica e la qualità delle cure, di assicurare delle esigenze uniforme in riguardo alla formazione e l'esercizio delle professioni sanitarie, nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e de la ricerca (SEFRI) è elaborato in accordo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è l'aumento dell'effettività e dell'efficienza delle cure sanitarie, ciocche avrà anche un effetto positivo sui costi della salute.
La revisione parziale ha per oggetto l'ottenimento retroattivo del titolo (ORT) di una scuola universitaria professionale in cure infermieristiche.
Questo progetto di legge a come obiettivo, nell'interresse della sanità pubblica e la qualità delle cure, di assicurare delle esigenze uniforme in riguardo alla formazione e l'esercizio delle professioni sanitarie, nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e de la ricerca (SEFRI) è elaborato in accordo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è l'aumento dell'effettività e dell'efficienza delle cure sanitarie, ciocche avrà anche un effetto positivo sui costi della salute.
L'evoluzione del mercato e il progresso tecnologico rendono necessario l'adeguamento delle ordinanze di esecuzione della legge sulle telecomunicazioni. Un'attenzione particolare è rivolta alla protezione dei consumatori, segnatamente per quel che concerne i servizi a valore aggiunto. Occorre inoltre mettere a punto un quadro legale che disciplini la gestione futura dei nomi di dominio Internet la cui amministrazione compete alla Confederazione, ossia quelli con le estensioni «.ch» e «.swiss».
La Convenzione Medicrime (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique / Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health) del Consiglio d'Europa mira a impedire che agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) contraffatti mettano in pericolo la salute pubblica. La Convenzione sancisce le fattispecie penali relative alla fabbricazione, l'offerta e il commercio di medicamenti contraffatti nonché la tutela dei diritti delle vittime di tali reati. Disciplina inoltre la collaborazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate. Nonostante la Svizzera soddisfi già in buona parte i requisiti della Convenzione, la ratifica di quest'ultima necessita tuttavia ancora di ulteriori modifiche della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e del Codice di procedura penale (CPP).