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Indagine conoscitiva inerente all'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. Il 14 dicembre 2012 l'Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Allo stesso tempo è stata adottata la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Dall'estate del 2012 un gruppo di esperti ha elaborato un progetto di ordinanza relativa a detta legge, accompagnato da un rapporto esplicativo. Il gruppo di esperti, sotto l'egida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI dal 1° gennaio 2013), era costituito da rappresentanti della Conferenza dei governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).
La revisione parziale si preocupa di due punti principali: deposito doganale e sicurezza. I depositi doganali continueranno ad esistere. In futuro non sarà però più possibile imporre merci svizzere all'esportazione e in seguito immagazzinarle ancora in un deposito doganale in Svizzera. In materia di sicurezza è previsto, da un lato, di disciplinare in modo più chiaro le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane in fatto di compiti che i Cantoni le delegano e, dall'altro, di abrogare nel decreto federale relativo a Schengen la disposizione che prevede un effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine.
Sulla base delle esperienze raccolte nei primi 12 anni dall'introduzione della tassa sul traffico pesante, le attuali modifiche dell'OTTP permettono di realizzare, tra l'altro, adeguamenti tecnici. Sono inoltre previste misure nell'ambito della lotta contro gli abusi.
Il progetto mira da una parte a consolidare, dall'altra parte a sviluppare la normativa federale sugli atti pubblici.
Con la legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali si intende disciplinare a livello svizzero la registrazione uniforme di tumori nel rispetto dei diritti della personalità dei pazienti. I registri cantonali e regionali già esistenti devono servire da modello per il progetto di registrazione a livello nazionale. Con le basi legali per tale registrazione s'intende inoltre porre le condizioni per promuovere la registrazione di altre malattie molto diffuse o maligne non trasmissibili (p. es. disturbi cardiovascolatori, diabete).
Per attuare integralmente le modifiche urgenti della legge sull'asilo adottate dal Parlamento a fine settembre 2012, occorre adeguare le relative ordinanze. È inoltre necessaria una nuova ordinanza sulle fasi di test in vista del previsto riassetto del settore dell'asilo.
Concerne, da un lato, l'autorizzazione dei neuropsicologi in qualità di fornitori di prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e, dall'altro, l'adeguamento delle condizioni di autorizzazione per il laboratorio di gabinetto medico.
Il avamprogetto prevede la modifica dell'articolo 21 capoverso 1 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Quest'ultimo fissa i criteri d'aggiudicazione che vanno tenuti in considerazione nell'attribuzione di appalti pubblici. In adempimento dell'iniziativa parlamentare 03.445 (La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale propone di inserire fra questi criteri anche quello della formazione di apprendisti nell'ambito della formazione professionale di base.
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale negli USA. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato in Svizzera un Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Alcuni obblighi definiti nell'Accordo devono essere trasposti in una legge federale.
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) avvia un'indagine conoscitiva sulle seguente ordinanze: Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti; ordinanza sui requisiti igienici; ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari; ordinanza sugli additivi; ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao; ordinanza concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale; ordinanza sugli alimenti speciali; ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti; ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale; ordinanza sulle bevande alcoliche; ordinanza sulle bevande analcoliche; ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari; ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano. Con la revisione s'intende adeguare la legislazione allo stato più recente della scienza e della tecnica, mantenere l'equivalenza con il diritto europeo ed evitare di introdurre ostacoli al commercio.
La vigente legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali viene adeguata, mediante una revisione parziale, all'evoluzione tecnica e sociale. La principale modifica consiste nel fatto che la versione determinante dei testi non è più la versione cartacea, ma quella elettronica. Contemporaneamente sono proposti alle cittadine ed ai cittadini anche miglioramenti concernenti l'accesso ai testi legali. È pure prevista la modifica di disposizioni puntuali alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni.
Per lungo tempo, in Svizzera, si è imposta tra le autorità tutorie la pratica di disporre il collocamento in istituti allo scopo di punire fattispecie quali «il vagabondaggio/l'ozio», «la condotta dissoluta» o «la vita sregolata», un provvedimento, questo, applicato soprattutto nel caso di giovani. Questi casi sono stati etichettati come «internamenti amministrativi», perché il collocamento era di norma deciso da un'autorità amministrativa. Nell'ottica odierna si può affermare che la situazione giuridica e la prassi del tempo si tradussero in torti enormi a spese di coloro che ne furono vittima. La Commissione raccomanda al proprio Consiglio di riconoscere questi torti in quanto tali e di contribuire alla loro riparazione morale emanando una legge federale.
Il complemento dell'articolo 67 Cost. proposto conferirà alla Confederazione la competenza di stabilire principi sull'incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani, nonché sulla loro partecipazione alla vita politica e sociale. Nella Costituzione federale sarà inoltre sancito l'obiettivo di una politica attiva dell'infanzia e della gioventù.
Il disegno rientra negli sforzi del Dipartimento federale delle finanze (DFF) volti a semplificare il sistema fiscale. I Cantoni sono investiti della competenza di giudicare tutte le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta. La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC) può essere soppressa. Affinché possa anche essere garantita una giurisprudenza uniforme a livello nazionale, il Tribunale federale giudicherà d'ora in poi in ultima istanza i casi di condono dell'imposta, ma solo se si tratta di «casi particolarmente importanti».
v. francese
Creazione di un nuovo articolo 12, capoverso 1bis, OLL 2 concernente il numero di domeniche libere applicabile al personale a terra della navigazione aerea (art. 47 OLL 2).
Nell'ambito del controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare federale sulle borse di studio dell'Unione svizzera degli universitari (USU), la legge sui sussidi all'istruzione è sottoposto a una revisione totale che riprende le disposizioni formali di armonizzazione del concordato intercantonale e introduce nuove modalità di ripartizioni dei sussidi federali.
Nella nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA confluiranno le disposizioni esistenti, sottoposte a revisione totale, riguardanti l'iscrizione delle persone naturali. La nuova legge creerà inoltre le basi legali per un casellario giudiziale delle imprese.
La proposta contiene due progetti completamente indipendenti, uno volto ad attuare la mozione 08.3702, depositata da Jürg Stahl il 3 ottobre 2008, e l'altro teso a concretizzare la soluzione già delineata dal Consiglio federale nel suo rapporto del 4 maggio 2011, redatto in adempimento del postulato 06.3003 della CSSS-N.
La sorveglianza delle imprese di revisione è assunta da due autorità, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e l' Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le imprese di revisione che queste sorvegliano, ognuna nel loro ambito di competenza, sono spesso le stesse imprese che però agiscono in diversi settori e con dei ruoli differenti. Il progetto vuole riunire sotto uno stesso tetto tutte le competenze in materia di sorveglianza. L'ASR eserciterà da sola questa funzione per tutte le imprese di revisione (terminologia ASR) o società di audit (terminologia FINMA).
Il 1°agosto 2008 sono entrate in vigore le modifiche del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) tese a concretare l'articolo 123a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) sull'internamento a vita di criminali sessuali o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia. Secondo l'articolo 64c capoverso 1 del CP, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se sono date nuove conoscenze scientifiche che consentono di dimostrare che il criminale può essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. L'autorità cantonale decide fondandosi sul rapporto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. L'articolo 387 capoverso 1bis CP impone al Consiglio federale di emanare un'ordinanza che disciplini la nomina dei membri e la loro retribuzione nonché la procedura e l'organizzazione interna.
In seguito all'incidente di Fukushima, il 25 maggio 2011 il Consiglio federale ha deciso l'abbandono dell'energia nucleare. In conseguenza di questo cambiamento di orientamento, sarà necessario modificare entro il 2050 il sistema di approvvigionamento energetico della Svizzera. Il Consiglio federale invia ora in consultazione une primo pacchetto di misure che rappresenta la tappa iniziale sulla lunga via che porterà, entro il 2050, alla modifica del sistema di approvvigionamento energetico. Lo scopo à di recuperare in primo luogo i potenziali di miglioramento dell'efficienza energetica che la Svizzera puP sfruttare con le tecnologie già oggi disponibili, o che lo saranno nel prossimo futuro, e senza dover partecipare a progetti di cooperazione internazionale. La modifica del sistema di approvvigionamento à da intendere come un processo da adeguare costantemente al progresso tecnico e ai traguardi raggiunti.
Sul sito internet dell'Ufficio federale dell'energia, all'indirizzo (www.energiestrategie2050.ch, sono inoltre consultabili i documenti di base (parzialmente disponibili solo in tedesco e francese) relativi alla Strategia energetica 2050.
Il progetto propone di modificare nella LADI le disposizioni transitorie e l'articolo 90c in modo da poter riscuotere un contributo di solidarietà dell'1 per cento sui salari soggetti all'AVS a partire dall'importo del guadagno massimo assicurato, attualmente fissato a 126 000 franchi. Questo contributo di solidarietà verrà riscosso fino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale d'esercizio necessario per la gestione, non avrà raggiunto almeno 0,5 miliardi di franchi.
La Commissione propone di introdurre nel Codice penale e nel diritto penale minorile und normativa che riconosce alle vittime di reati, e in determinati casi ai loro congiunti, il diritto di essere informati, su loro richiesta, dalle autorità in merito a decisioni essenziali relative all'esecuzione della pena del condannato (p. es. inizio dell'esecuzione, ferie, evasione, liberazione condizionale, ecc.), pur senza pregiudicare gli interessi di quest'ultimo. La vittima, o i suoi congiunti, non vengono infatti informati delle decisioni relative all'esecuzione se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto.