Nel settore della selezione vegetale, l’analisi della letteratura brevettuale si rivela impegnativa, in particolare perché il fascicolo del brevetto in genere non contiene nomi di varietà vegetali. Considerata l’importanza crescente della tecnologia nella selezione vegetale, le informazioni concernenti i brevetti diventano però sempre più rilevanti per i costitutori. I titolari di brevetti in questo settore propongono diverse iniziative volontarie per migliorare la trasparenza dei brevetti e agevolare l’accesso ai brevetti, ma esse rimangono lacunose. Per tali motivi, la mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) del 1° febbraio 2022 (22.3014 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale») chiede di modificare la legislazione per migliorare la trasparenza concernente i diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale. Il presente avamprogetto consente di aumentare la trasparenza per tutti gli attori coinvolti. La mozione viene attuata istituendo un servizio di clearing presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
Le imprese mediatiche e i giornalisti devono essere rimunerati per l’utilizzo dei loro contenuti da parte dei grandi fornitori di servizi online. Il disegno introduce un diritto al compenso a favore delle imprese mediatiche quando i grandi prestatori di servizi della società dell’informazione mettono a disposizione pubblicazioni giornalistiche ad esempio per mezzo di snippet. In qualità di autori delle opere contenute nelle pubblicazioni giornalistiche, i giornalisti possono esigere un’equa parte di tale compenso.
Il progetto di revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione introduce il brevetto con esame completo da parte dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Il potere d'esame dell'IPI è quindi esteso a tutte le condizioni di brevettabilità (incluse novità e attività inventiva). Il progetto introduce inoltre il modello d'utilità quale diritto di protezione supplementare per le invenzioni tecniche. Il testo definisce le condizioni per il suo rilascio e regola i relativi processi d'esame e di cancellazione. Il progetto prevede infine che il Tribunale amministrativo federale (in qualità di istanza di ricorso) sia dotato delle risorse necessarie per far fronte ai nuovi temi d'esame.
Le contraffazioni che violano diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi, brevetti, design e diritti d'autore) causano danni notevoli. Il disegno introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni che si sospetta violino diritti della proprietà intellettuale. In Svizzera, i titolari di diritti della proprietà intellettuale possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) che siano trattenute le merci contraffatte. La modifica prevede che l'AFD contatti il richiedente soltanto se è chiaro che l'acquirente della merce si oppone alla distruzione.
L'Accordo di Lisbona è la base su cui poggia il sistema internazionale di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'Accordo è stato riveduto nel 2015 con l'Atto di Ginevra allo scopo di aumentarne l'attrattiva per i potenziali nuovi membri, tra cui la Svizzera. D'altronde, l'Atto di Ginevra permette di tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nei Paesi membri per una durata illimitata e mediante una procedura unica e poco onerosa. Le procedure applicabili alle domande di registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche svizzere e agli effetti delle registrazioni estere sul territorio svizzero saranno precisate con quattro nuovi articoli introdotti nella legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM).
Il 18 marzo 2016, nell'ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer), il Parlamento ha approvato anche la revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (LBI). Con l'obiettivo di incentivare la ricerca e lo sviluppo di medicinali ad uso pediatrico, la riveduta LBI introduce la possibilità di una proroga di sei mesi per i certificati protettivi complementari (CPC) già rilasciati o di un nuovo CPC pediatrico. In seguito a queste novità si è resa necessaria anche la revisione dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (OBI), le cui disposizioni d'esecuzione disciplinano ora, tra le altre cose, la procedura di rilascio dei certificati (documenti e i mezzi di prova da allegare alla domanda, dati da registrare e pubblicare nonché tasse da pagare).
Il progetto rafforza la designazione «Swiss made» per i prodotti cosmetici ai sensi della nuova legislazione «Swissness». (Consultazione in virtù dell'art. 50 LPM)
Il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto d'autore. Intende in particolare rendere più efficace la lotta alla pirateria in Internet, senza tuttavia criminalizzare gli utenti. Al contempo vuole adeguare la legislazione agli ultimi sviluppi tecnologici. Il progetto di modifica della legge sul diritto d'autore (LDA) si fonda sulle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro sul diritto d'autore (AGUR12). Allo stesso tempo sono stati posti in consultazione anche due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Adeguamento dell'ordinanza alla nuova legislazione «Swissness» approvata dal Parlamento nel 2013. La revisione dell'ordinanza rafforza la designazione «Swiss made» per gli orologi e movimenti ai sensi della nuova legislazione «Swissness».
L'attuazione della legislazione «Swissness» prevede la revisione, rispettivamente l'elaborazione di quattro ordinanze. Lo scopo della nuova regolamentazione è preservare il valore aggiunto della designazione «Svizzera» e della croce Svizzera a lungo termine, precisando i criteri relativi al loro utilizzo. Si tratta delle quattro ordinanze seguenti: 1. Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi: sono in particolare precisati i criteri per determinare la provenienza dei prodotti industriali ed è definita la procedura di cancellazione per mancato uso del marchio;
2. Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari;
3. Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli;
4. Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici.
Il 20 marzo 2009 le due Camere federali hanno accolto la legge sui consulenti in brevetti (FF 2009 1673). Il 9 luglio 2009 il termine di referendum è scaduto inutilizzato. Si prevede dunque di mettere in vigore la legge sui consulenti in brevetti il 1º gennaio 2011. L'entrata in vigore della legge sui consulenti in brevetti presuppone l'adozione e la messa in vigore della relativa ordinanza.
L'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza contiene criteri più precisi per determinare la provenienza geografica di un prodotto. Per mezzo di nuovi strumenti s'intende inoltre migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero. Le indicazioni di provenienza che rinviano a un'origine geografica indice di una qualità o di una reputazione particolare oppure di un'altra caratteristica del prodotto (le cosiddette indicazioni geografiche) potranno essere registrate anche per i prodotti non-agricoli. Tali indicazioni geografiche nonché le denominazioni d'origine potranno inoltre essere iscritte, a condizioni severe, come marchi di garanzia o marchi collettivi nel registro dei marchi. L'avamprogetto di revisione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici prevede di riservare l'uso dello stemma svizzero (croce svizzera su uno scudo) alla Confederazione e alle sue unità. La bandiera svizzera e la croce svizzera potranno invece essere usate da tutti, se il prodotto così contrassegnato è effettivamente di origine svizzera. Ciò in futuro varrà non solo per i servizi, ma anche per le merci.
Secondo l'avamprogetto di legge sui consulenti in brevetti soltanto le persone con comprovata qualificazione professionale hanno il diritto di portare determinate denominazioni professionali. In tal modo si può garantire la capacità professionale e creare trasparenza nell'offerta dei servizi.
L'avamprogetto di legge sul Tribunale federale dei brevetti prevede l'istituzione di un Tribunale speciale nazionale che sarà il solo competente a giudicare le controversie in materia di brevetti. In quanto istanza precedente del Tribunale federale, assicura il necessario sapere specifico e un'efficace protezione giuridica delle invenzioni.
La revisione della legge sul diritto d'autore si propone in primo luogo di favorire la creatività e migliorare il quadro legislativo relativo al commercio elettronico di opere letterarie e artistiche.
Il progetto comprende sei diversi punti: l'obiettivo principale è di garantire un'adeguata protezione delle invenzioni nel campo della biotecnologia.