Come per il passaporto, anche il nuovo modello di carta d’identità dovrà contenere, nel microchip, l’immagine del viso e due impronte digitali della persona titolare del documento. La vigente legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1) prevede espressamente all’articolo 2 capoverso 2ter secondo periodo «la possibilità di richiedere una carta d’identità senza microchip». Dopo l’introduzione della carta d’identità munita di microchip i cittadini svizzeri potranno quindi scegliere liberamente tra i due modelli di carta d’identità. La carta d’identità sprovvista di microchip potrà continuare a essere richiesta presso i Comuni, laddove previsto dal rispettivo Cantone. In questo modo sarà garantita la libertà di viaggio dei cittadini svizzeri.
Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati. Il progetto recepisce le novità introdotte dal regolamento Prüm II nella legislazione svizzera. Per partecipare alla cooperazione di Prüm, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea (entrato in vigore il 1° marzo 2023). In base a questo accordo, la Svizzera si è impegnata ad adottare le modifiche legate alla cooperazione di Prüm. L'attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà modifiche alla Legge sui profili del DNA, al Codice penale svizzero, alla Legge sull'asilo (LAsi) e alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).
Lo scambio di informazioni è fondamentale per combattere le forme gravi di criminalità nazionale e transfrontaliera. L’attuazione della mozione 18.3592 Eichenberger (Scambio di dati di polizia su scala nazionale) mira proprio a migliorare lo scambio di informazioni. Chiede la creazione di una banca dati centrale di polizia su scala nazionale o di una piattaforma che colleghi le banche dati cantonali esistenti, affinché i corpi di polizia dei Cantoni e gli organi di polizia della Confederazione possano accedere direttamente ai dati di polizia su persone e le relative pratiche in tutta la Svizzera. Per attuare completamente questa mozione è necessaria una revisione della Costituzione. Solo così, vista l’attuale ripartizione delle competenze, la Confederazione sarà legittimata a disciplinare lo scambio di informazioni anche tra i Cantoni. Con l’adozione della mozione 23.4311, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare la consultazione di dati di polizia fra i Cantoni nonché fra la Confederazione e i Cantoni mediante una revisione della Costituzione federale. Nella legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361) occorre creare le necessarie basi giuridiche relative all’esercizio della «Piattaforma nazionale di consultazione di polizia» (POLAP) per la Confederazione e i Cantoni. La LSIP dovrà inoltre disciplinare l’accesso e lo scambio di dati provenienti dai sistemi cantonali informatizzati di elaborazione dei dati di polizia come pure lo scambio di dati tra le autorità competenti.
Con questo disegno di legge il Consiglio federale adempie al mandato delle Commissioni della politica di sicurezza relativo al divieto di Hezbollah (mozioni 24.4255 dell’11 ottobre 2024 e 24.4263 del 21 ottobre 2024). Si prevede di estendere il divieto di Hamas anche a Hezbollah, alle organizzazioni che succedono a Hezbollah o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni e ai gruppi che operano su mandato o in nome di Hezbollah. Lo scopo è di consentire alle autorità federali e cantonali di agire in modo efficace contro Hezbollah e simili organizzazioni.
La legislazione svizzera in materia di armi presenta lacune e imprecisioni che, a seconda dell’interpretazione, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica. Tali lacune derivano in primis dallo sviluppo tecnologico di oggetti che non rientrano tra le definizioni della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54) o dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541). Si tratta ad esempio di armi ad aria compressa ad alta potenza, lanciafiamme per uso privato e sistemi di armi modulari che per via della loro composizione non rientrano attualmente nel vigente diritto in materia di armi. Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor ha inoltre presentato il 9 settembre 2020 l’interpellanza 20.3968 «Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione». Nel suo parere dell’11 novembre 2020 il Consiglio federale ha annunciato l’intenzione di introdurre, in occasione della prossima revisione dell’ordinanza sulle armi, disposizioni che consentano ai commercianti di armi di importare armi da fuoco per il tiro a raffica per poter mostrare concretamente tali armi a potenziali clienti o proporle in una vendita all’asta.
La polizia deve sapere ciò che la polizia sa. In un’epoca di globalizzazione della criminalità lo scambio di informazioni è di fondamentale importanza. La revisione della LSIP accoglie la richiesta avanzata nella mozione depositata da Eichenberger 18.3592 e nei postulati di Schläfli [Romano] 15.3325 e Guggisberg 20.3809 riguardo a un miglioramento dello scambio di dati di polizia. La revisione della LSIP crea i presupposti giuridici per l’interrogazione unica. Vengono così eliminate le complesse regolamentazioni delle interfacce a vantaggio di un utilizzo più efficiente delle informazioni.
Con il Regolamento (UE) 2022/1190 del 6 luglio 2022, l’Unione Europea prevede che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto(Europol) possa emettere le segnalazioni informative agli Stati Schengen nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) per combattere i reati gravi e il terrorismo. L’attuazione nel diritto nazionale richiede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Grazie alle segnalazioni informative, gli utenti finali del SIS, come i dipendenti delle forze di polizia cantonali o dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), possono sapere da una ricerca nel SIS che una determinata persona è sospettata di essere coinvolta in un reato di competenza di Europol. Su questa base, le autorità competenti adottano le misure previste dalla segnalazione. È inoltre previsto che Europol possa chiedere alla Svizzera di inserire segnalazioni nel SIS. Anche questo sarà possibile con l’attuazione prevista nel diritto nazionale.
Con la nuova legge federale si intende vietare Hamas, i gruppi che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas. In questo modo le autorità federali e cantonali possono procedere efficacemente contro tali organizzazioni e chi le sostiene in Svizzera. Il divieto offre inoltre la certezza del diritto agli intermediari finanziari e contribuisce a prevenire abusi del sistema finanziario svizzero da parte di Hamas e delle organizzazioni associate. Inoltre, la nuova legge conferisce al Consiglio federale la competenza di vietare le organizzazioni e i gruppi associati ad Hamas che sono particolarmente vicini ad esso e che ne condividono gli obiettivi, la condotta o i mezzi. La legge avrà una validità limitata di cinque anni.
L’Unione europea desidera rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri o associati a Schengen. La Direttiva (UE) 2023/977 mira a modernizzare il quadro giuridico esistente e a standardizzare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto all’interno dello spazio Schengen. Essa definisce i principi e le condizioni dello scambio di informazioni e le varie scadenze per rispondere alle richieste presentate da un altro Stato Schengen. Specifica inoltre i compiti dell’SPOC (Single Point Of Contact), le sue capacità, la sua organizzazione e la sua composizione. La questione della protezione dei dati è un elemento importante della Direttiva (UE) 2023/977. La Direttiva (UE) 2023/977 contiene disposizioni che devono essere incorporate nel diritto nazionale. Queste devono essere inserite nella Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
Con la legge sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, la Svizzera potrà in futuro utilizzare uno strumento collaudato a livello internazionale per combattere il terrorismo e i reati gravi. È in uso da circa 20 anni negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito e da circa 10 anni nella maggior parte degli Stati membri dell’UE. Con questa legge, la Svizzera adempie ai suoi obblighi internazionali. In particolare, sono obbligatorie tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione delle risorse per la raccolta, il trattamento e l’analisi dei dati PNR.
La realizzazione dei nuovi regolamenti dell’UE sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE nei settori delle frontiere, della migrazione e della polizia richiede adeguamenti a livello di ordinanza. Questo progetto crea una nuova ordinanza nazionale sull’interoperabilità.
Il 13 giugno 2021 il Popolo ha approvato la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Alcune disposizioni relative alla cooperazione di polizia e alle indagini in incognito entreranno in vigore già in autunno. L’attuazione delle misure preventive di polizia previste dalla MPT è concretizzata nell’afferente ordinanza. Nella seduta del 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha quindi posto in consultazione l’ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT).
Il 25 settembre 2020 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre). La LPre si prefigge di impedire l’uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti. L’accesso di privati a simili sostanze verrà in parte limitato. Con il presente progetto s’intende mettere in atto la LPre a livello di ordinanza.
Il nuovo regolamento (UE) 2020/493 istituisce una nuova base legale per il sistema FADO, che sostituisce la precedente e costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Per garantire la trasposizione nel diritto svizzero di questo sviluppo di Schengen occorre adeguare la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) e, all'occorrenza, in un secondo tempo anche le pertinenti ordinanze.
Il progetto attua gli obblighi derivanti dalla firma dell'accordo di Prüm, del protocollo Eurodac e dell'accordo PCSC. Questi accordi approfondiscono la cooperazione internazionale di polizia. L'accordo di Prüm facilita il confronto dei profili DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i paesi dell'UE. L'accordo PCSC prevede un confronto semplificato dei profili DNA e delle impronte digitali con gli Stati Uniti. Il protocollo Eurodac contiene il confronto delle impronte digitali delle autorità di contrasto con i dati contenuti nella banca dati europea sull'asilo Eurodac. L'attuazione di questi accordi a livello federale richiederà adeguamenti della Legge sui profili del DNA, del Codice penale svizzero (CP), della Legge sull'asilo (LAsi) e della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Il progetto traspone i nuovi regolamenti dell'UE sull'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE in materia di migrazione, frontiere e polizia. L'attuazione richiede in particolare adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Il disegno di legge attua la mozione 15.4150 (Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori). La messa in atto della mozione necessita altresì una modifica del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare. Inoltre, tramite il disegno di legge è adempiuto l'incarico assegnato dal postulato 16.3003 di analizzare i termini di conservazione dei profili del DNA. La modifica di legge offre inoltre l'occasione per disciplinare in modo esplicito a livello di legge la ricerca allargata di legami di parentela (nota anche come ricerca familiare).
Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE). Il 31 maggio 2017 la modifica della direttiva UE sulle armi è stata notificata alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) che traspone questo sviluppo nel diritto svizzero (FF 2018 5159). Tale modifica richiede a sua volta modifiche all'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541).
La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) mira a integrare gli strumenti di polizia preventivi esistenti e previsti al di fuori di un procedimento penale, ossia prima dell'avvio di un procedimento penale o dopo l'esecuzione di pene detentive. La legge va a integrare le misure previste dal Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Le misure proposte perseguono un duplice obiettivo: impedire alle persone giudicate come pericolose di recarsi nelle zone di conflitto e tenerle lontane dal loro ambiente criminogeno.
Con decisione del 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto di legge da porre in consultazione concernente il disciplinamento dei precursori di sostanze esplodenti in Svizzera. L'avamprogetto contempla le misure seguenti: il controllo della fornitura di precursori a privati (tra l'altro la registrazione delle transazioni e delle autorizzazioni di acquisto) e la possibilità di segnalare avvenimenti sospetti. Questo progetto legislativo costituisce un ulteriore elemento del dispositivo di lotta al terrorismo. Le misure previste permetteranno di ostacolare l'uso abusivo di precursori a fini terroristici.
La direttiva (UE) 2017/853 modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. L'obiettivo di tale revisione era di colmare le lacune incontrate nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE. La trasposizione della direttiva riguarda, come già nel caso della direttiva precedente 91/477/CEE, la legge federale sulle armi e la relativa ordinanza.
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive sostituisce la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio. La nuova Convenzione contiene oltre alle misure di sicurezza fisica e pubblica anche il concetto di servizi, inteso come accoglienza degli spettatori. In tale contesto è necessaria la piena cooperazione tra autorità, associazioni sportive, tifoserie e imprese di trasporti.
La presente ordinanza, intesa come misura accompagnatoria all'abolizione dello statuto di artista di cabaret a partire dal 1° gennaio 2016, consentirà alla Confederazione, e nella fattispecie a fedpol, di concedere aiuti finanziari volti alla prevenzione dei reati in materia di prostituzione.
Con la revisione parziale dell'ordinanza sulle armi (RS 514.541) s'intende adeguare agli sviluppi attuali il divieto (di possedere armi) per i cittadini di determinati Stati di cui all'articolo 12 capoverso 1. Nel contempo all'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza sulle armi è prevista una nuova disposizione secondo cui una copia dell'estratto del casellario giudiziale, eventualmente richiesto all'acquirente di un'arma o di una parte essenziale di un'arma, dovrà essere anch'esso trasmesso all'ufficio cantonale delle armi. L'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sulle armi, inoltre, viene adeguato al tenore dell'articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54) cui è subordinato.
Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 - 13.3003. Il presente avamprogetto attua tali mozioni.