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Con la mozione 10.3881 «Futuro del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale. Il progetto posto in consultazione definisce gli obiettivi del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero, contiene una serie di misure appropriate per il raggiungimento degli obiettivi stessi e illustra lo sviluppo e il finanziamento futuri dell'infrastruttura del traffico merci.
Occorre migliorare la protezione delle foreste contro gli organismi nocivi pericolosi ed agevolarne l'adattamento alle mutate condizioni climatiche. La legge federale sulle foreste deve quindi essere modificata in alcuni punti.
La revisione parziale menzionata in titolo intende semplificare l'applicazione della franchigia valore e delle franchigie quantitative. Questo permetterà di semplificare la dichiarazione e l'imposizione e di facilitare il passaggio del confine.
La legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13) prevede lo stanziamento di 5,5 miliardi di franchi per risolvere i problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. Nel primo messaggio programmatico del 2009 il Consiglio federale spiegava in che ordine di priorità intendeva intervenire sui tratti stradali interessati, chiedendo contestualmente lo stanziamento dei fondi per realizzare i primi progetti in agenda. Ogni quattro anni - sempre in base alla LFIT - ne illustra lo stato di avanzamento, inoltre verifica e aggiorna l'ordine delle priorità fissato chiedendo lo sblocco di ulteriori risorse per cantierizzare la prossima tranche di lavori programmati.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
Gli allegati 1 a 4 e 6 all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconosimenti dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori sono modificati
Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni hanno espressamente approvato l'iniziativa «contro le retribuzioni abusive». Il Consiglio federale è incaricato di emanare un'ordinanza d'esecuzione per attuare l'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) entro un periodo massimo di un anno dopo il referendum (art. 197 n. 10 Cost.). Il DFGP ha pianificato i lavori di attuazione in modo che il Consiglio federale possa fissare al 1°gennaio 2014 la data d'entrata in vigore dell'ordinanza.
La nuova ordinanza «contro le retribuzioni abusive» contiene norme applicabili alle società anonime le cui azioni sono quotate in borsa e agli istituti di previdenza. Vi sono anche disposizioni di diritto penale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
La presente ordinanza del DEFR è nuova e si basa sull'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'agricoltura (SR 910.1) nonché sull'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (SR 910.19), il cui articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti di montagna e dell'alpe. L'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe fissa le regole per il loro utilizzo.
L'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione in vigore va adattata alla nuova legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) varata il 14 dicembre 2012 dalle Camere federali. Oltre all'O-LPRI, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva comprende il regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l'innovazione che si fonda sulla nuova base legale risultante dalla revisione totale della LPRI.
Sulla base del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, che sarà presentato dal Consiglio federale nel giugno 2013, le basi legali per il voto elettronico dovranno essere adeguate. Oltre all'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici che dovrà essere riveduta, entrerà in vigore un nuovo RT VE. Quest'ultimo rappresenta un'ordinanza della Cancelleria federale e disciplina le condizioni che un sistema o un Cantone dovrà adempiere per essere ammesso dalla Cancelleria federale a una prova di VE. Il Regolamento contiene requisiti in materia di sicurezza posti ai sistemi di VE e al loro esercizio (in particolare la verificabilità), nonché disposizioni inerenti ai controlli (audit). La quota dell'elettorato ammesso potrà essere aumentata in funzione delle misure messe in atto relative alla verificabilità. L'attuazione di dette misure avrà luogo, come previsto, a tappe.
Le disposizioni sul voto elettronico (VE) dell'ordinanza sui diritti politici vanno modificate alla luce del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, la cui pubblicazione è prevista nel giugno del 2013. La revisione mira a snellire le norme sul voto elettronico, relegando le disposizioni di dettaglio in un regolamento tecnico (ordinanza della Cancelleria federale). Si tratta inoltre di adeguare la procedura di approvazione e innalzare i limiti quantitativi previsti per l'elettorato verificando il rispetto dei nuovi requisiti in materia di sicurezza (verificabilità, audit).
L'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) disciplina la gestione dei rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Con la prevista revisione dell'OTRif si vuole consentire che, in futuro, le imprese di smaltimento possano prendere in consegna i rifiuti anche presso la sede dell'azienda fornitrice. Inoltre gli esportatori di rifiuti sono tenuti a fornire una garanzia finanziaria volta a coprire i costi di smaltimento.
Il presente progetto di revisione dell'OCB mira ad autorizzare l'uso di combustibili o carburanti particolari (denominati «vettori energetici particolari») con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C per la propulsione dei battelli adibiti al trasporto di passeggeri.
In vista del loro uso a bordo, è necessario anche rivedere le disposizioni esecutive all'OCB.
Inoltre, vanno emanate prescrizioni applicabili alle imprese che operano con battelli alimentati con questo tipo di vettori energetici come pure prescrizioni applicabili alla costruzione e all'equipaggiamento di questi battelli. Pertanto, il progetto prevede l'introduzione di una nuova parte delle DE-OCB dal titolo «Disposizioni esecutive del DATEC sull'ordinanza sulla costruzione dei battelli applicabili ai battelli alimentati con vettori energetici particolari».
La revisione è anche l'occasione per apportare una serie di adeguamenti all'ordinanza e alle disposizioni esecutive. In particolare, l'impresa di navigazione deve disporre in futuro di un piano d'emergenza per la gestione degli eventi a bordo delle navi.
Il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il secondo pacchetto di attuazione del programma per la sicurezza stradale «Via sicura». Le misure in esso contenute vanno precisate in diverse disposizioni di ordinanza. Le modifiche riguardano principalmente l'adeguamento dei requisiti medici minimi da soddisfare per poter guidare veicoli a motore, la garanzia della qualità degli esami medici e psicologici in materia di circolazione stradale finalizzati a verificare l'idoneità alla guida (obbligo dell'autorizzazione e di seguire corsi di perfezionamento), il divieto per determinati gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol e l'obbligo di circolare con le luci accese anche di giorno.
Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 franchi non devono essere assoggettate all'imposta federale diretta, purché questi utili siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali. I Cantoni devono poter stabilire autonomamente il limite di esenzione.